Organo: Ministero della Salute
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 26-11-2021
Tipo gazzetta: Nessuna

Modifica delle etichette dei prodotti fitosanitari TIOWETTING DF n.reg. 9724, TIOSOL 80 WG n.reg. 12048, SULFOSAT WDG n.reg. 13934, a base di zolfo (sulphur), sulla base del dossier NETZSCHWEFEL STULLN 800g/Kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

(Decreto 26/11/2021, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)


DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari


 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l’articolo 80 concernente “Misure transitorie”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11  febbraio  2014,  n.  59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2013,  n.  44,  recante  il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE  in  materia  di  immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari",  e  successive modifiche;

VISTO  il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto di ri.registrazione del 1 ottobre 2021 con il quale sono state autorizzate le ri.registrazioni dei prodotti fitosanitari TIOWETTING DF n.reg. 9724, TIOSOL 80 WG n.reg. 12048, SULFOSAT WDG n.reg. 13934, a base di zolfo, sulla base del dossier NETZSCHWEFEL STULLN 800g/Kg, a nome dell’impresa Agrostulln GmbH;

VISTE in particolare le istanze presentate dall’impresa titolare volte ad ottenere la ri- registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari sopra citati, sulla base del dossier NETZSCHWEFEL STULLN 800g/Kg, presentato dall’impresa Agrostulln GmbH, conforme ai requisiti di cui all’allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

VISTA la nota, con la quale l’Impresa titolare dei prodotti fitosanitari in questione ha presentato la documentazione tecnico scientifica a supporto delle colture olivo e nocciolo omessi nella ri.registrazione;

VISTO il parere favorevole dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall’Impresa sopracitata al fine inserire le colture olivo e nocciolo precedentemente omesse;

RITENUTO  di  modificare  le  etichette  allegate  al  decreto  di  ri.registrazione  relative  ai prodotti fitosanitari TIOWETTING DF n.reg. 9724, TIOSOL 80 WG n.reg. 12048, SULFOSAT WDG n.reg. 13934 inserendo le colture olivo e nocciolo.<

DECRETA

E’ autorizzata la modifica delle etichette dei prodotti fitosanitari TIOWETTING DF n.reg. 9724, TIOSOL 80 WG n.reg. 12048, SULFOSAT WDG n.reg. 13934 allegate al presente decreto, a nome dell’impresa Agrostulln GmbH, inserendo le colture olivo e nocciolo supportate dagli studi presentati per il dossier NETZSCHWEFEL STULLN 800g/Kg.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E’ fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di  autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari,  anche  in  conformità  a  provvedimenti  comunitari  e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni di prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine  della  loro  consegna  all’acquirente/utilizzatore  finale.  E’  altresì  tenuto  ad  adottare  ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute  www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'Impresa interessata.

I  dati  relativi  al/i  suindicato/i  prodotto/i  sono  disponibili  nel  sito  del  Ministero  della  salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.
 

Roma li, 26 novembre 2021
 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to. Dott. Massimo Casciello


ALLEGATO