Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicato
Data provvedimento: 25-11-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 25-11-2021
Numero gazzetta: 281

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna».

(Comunicato 25/11/2021, pubblicato in G.U. 25 novembre 2021, n. 281)


Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 25 settembre 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Etna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Etna»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna»;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Sicilia, su istanza del consorzio di tutela dei vini Etna DOC con sede in Castiglione di Sicilia (CT), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;

e' stato acquisito il parere favorevole del comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna»;

Considerato, altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della predetta proposta.

 

Allegato

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini "Etna"

(N.B.: nella seguente tabella sinottica sono riportate soltanto le parti dell’articolato del disciplinare oggetto di modifica)

Articolo 1

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Etna» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

“Etna” bianco  

“Etna” bianco superiore

“Etna” rosso

“Etna” rosso riserva

“Etna” rosato

“Etna” spumante.

 

Articolo 1

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Etna» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

“Etna” bianco  

“Etna” bianco superiore

“Etna” rosso

“Etna” rosso riserva

“Etna” rosato

“Etna” spumante bianco (categoria vino spumante e vino spumante di qualità)

“Etna” spumante rosato o rosè (categoria vino spumante e vino spumante di qualità)

 

 

Articolo 2

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- “Etna” bianco

 Carricante minimo 60%;

 Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15 % del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

Articolo 2  

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- “Etna” bianco

 Carricante minimo 60%;

 Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15 % del totale altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.

-“Etna” bianco superiore Carricante minimo 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 20% del totale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

 -“Etna” rosso (anche riserva)

 -“Etna” rosato

Nerello Mascalese minimo 80%;

Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

-“Etna” spumante (rosato o vinificato in bianco)

- Nerello Mascalese minimo 60%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 40% altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia come sopra specificato

 

-“Etna” bianco superiore Carricante minimo 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 20% del totale altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.

 -“Etna” rosso (anche riserva)

 -“Etna” rosato

Nerello Mascalese minimo 80%;

Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.

-“Etna” spumante (rosato o vinificato in bianco)

- Nerello Mascalese minimo 80%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 20% altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia come sopra specificato

 

Articolo 3

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilla, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

OMISSIS

Articolo 3  

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

OMISSIS

 

Articolo 4  

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

 

 

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

2. OMISSIS

 

 

3.I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna”devono essere i seguenti:

Etna bianco 11% vol

Etna bianco superiore 11,5 % vol

Etna rosso 12% vol

Etna rosso riserva 12,5% vol

Etna rosato 12% vol

Etna spumante 10% vol



Articolo 4  

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

2. Per i nuovi impianti e i reimpianti, i sesti di impianto dovranno consentire l’allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4600 piante calcolato sul sesto di impianto.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

3. OMISSIS

4.I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Etna” devono essere i seguenti:

Etna bianco 11% vol.

Etna bianco superiore 11,5 % vol.

Etna rosso 12% vol.

Etna rosso riserva 12,5% vol.

Etna rosato 11,5% vol.

Etna spumante rosato 9,5 % vol.

Etna spumante bianco 9,5 % vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

OMISSIS

Articolo 5

Norme per la vinificazione

OMISSIS

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1.OMISSIS

 

“Etna” bianco superiore

acidità totale: da 5,5 a 7 gr/l;

“Etna” rosato

colore: rosato tendente al rubino; titolo alcolometrico volumico totale minimo:

12,50 % vol

estratto non riduttore minimo: 20 g/l

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. OMISSIS

 

“Etna” bianco superiore

acidità totale minima:5,5 g/l;

“Etna” rosato

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati; titolo alcolometrico volumico totale minimo:

12,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

“Etna” rosato

colore: rosato tendente al rubino;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l

 

“Etna” spumante

spuma: fine e persistente

colore: per il tipo rosato: rosato scarico con riflessi rubino con l’invecchiamento;

per il tipo bianco: giallo paglierino scarico, con riflessi dorati con l’invecchiamento;

odore: intenso e caratteristico, con delicato sentore di lievito

sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%

acidità totale minima: 5,0 g/l

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Per tutte le suddette tipologie, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

“Etna” rosato

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.


“Etna” spumante bianco

spuma: fine e persistente

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso e caratteristico, talvolta con note agrumate accompagnate da un delicato sentore di lievito;

sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo:

11,00% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

 

“Etna” spumante rosato o rosè:

spuma: fine e persistente

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati;

odore: intenso e caratteristico, con note floreali e speziate accompagnate da un delicato sentore di lievito;

sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Per tutte le suddette tipologie, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

OMISSIS

Articolo 7

 Etichettatura e presentazione

OMISSIS

4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso della unità geografica più ampia “Sicilia”, ai sensi dall’art.30 della Legge 238/2016 e dall’art.7 comma 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Sicilia”.

Articolo 8

Confezionamento

1.I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume nominale fino a 5 litri.

2.Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

3.Per gli altri vini a denominazione di origine controllata “Etna” é obbligatorio l’utilizzo del tappo raso bocca di sughero o di altri materiali consentiti dalla normativa vigente.

4.Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

 

Articolo 8

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume nominale fino a 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.

2. Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

2. Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente con l’esclusione di materiale in plastica.
 

3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione delle tipologie rosso riserva e bianco superiore dove è obbligatorio l’utilizzo del tappo raso bocca.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

 OMISSIS

Il versante meridionale (S.M. Di Licodia, Biancavilla, Paternò, Belpasso) è caratterizzato da maggiori forti escursioni termiche giornaliere e si determina quindi un ambiente più tardivo

OMISSIS   

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

OMISSIS

Il versante meridionale (S.M. Di Licodia, Biancavilla, Ragalna, Belpasso) è caratterizzato da maggiori forti escursioni termiche giornaliere e si determina quindi un ambiente più tardivo

OMISSIS

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto Regionale Vini e Oli Viale della Libertà n° 66 90143 - Palermo Telefono 091 6278111 Fax 091 347870; e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto Regionale Vini e Oli

Viale della Libertà n° 66

90143 - Palermo

Telefono 091 6278111

Fax 091 347870;

e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo all’ articolo 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c) ed all’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, paragrafo 1, 1° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018, pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018.