Viticoltura - Contratto di comodato - Distinzione fra “superficie vitata” e “superficie rivendicabile” - Superficie vitata come estensione di terreno coltivato a vigneto e superficie rivendicabile come bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione - Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo - Regole per il trasferimento della superficie rivendicabile - Avvenuta cancellazione di una “superficie rivendicabile” a Chianti Classico dal registro delle superfici rivendicabili - Cancellazione basata sull'assunto che il trasferimento della superficie vitata e della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata e allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche di quella rivendicabile - Sospensione del giudizio.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3465 del 2021, proposto dalla Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da pec da registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma presso l’avvocato Sergio Fienga, dello studio legale Pedersoli, in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8,
contro
la Coli Agricola – Agricola Montostoli s.r.l. – società agricola in liquidazione e la Tenute Agricole s.a.s. di Fs s.r.l.u. Agricola & C. Società Agricola, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Calugi e Luca Giraldi con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia,
nei confronti
del signor Luca Brandani, non costituito in giudizio,
e con l'intervento di
ad opponendum:
della Vigneti La Massa Società Agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario De Blasi e Giovanni Adamo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 1160, che ha annullato la delibera 13 dicembre 2019, con la quale la Regione Toscana aveva comunicato alla Tenute Agricole s.a.s. di Fs s.r.l.u. Agricola & C. Società Agricola la cancellazione dal registro della propria superficie rivendicabile per la produzione di vino Chianti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio depositata dalla Coli Agricola – Agricola Montostoli s.r.l. – società agricola in liquidazione e dalla Tenute Agricole s.a.s. di Fs s.r.l.u. Agricola & C. Società Agricola;
Viste le memorie depositate dalla Coli Agricola – Agricola Montostoli s.r.l. – società agricola in liquidazione e dalla Tenute Agricole s.a.s. di Fs s.r.l.u. Agricola & C. Società Agricola in date 31 maggio 2021 e 11 e 21 ottobre 2021;
Viste le memorie depositate dalla Regione Toscana in date 11 ottobre 2021 e 21 ottobre 2021;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ex art. 109 comma 2, c.p.a., depositato dalla Vigneti La Massa Società Agricola s.r.l. in data 7 maggio 2021;
Vista la memoria depositata dalla Vigneti La Massa Società Agricola s.r.l. in data 21 ottobre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica dell’11 novembre 2021 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor Luca Brandani, in data 22 marzo 2013 ha concluso un contratto di comodato (con scadenza al 31 dicembre dello stesso anno) con l’azienda Coli Agricola – Agricola Montostoli s.r.l. - Società Agricola, concedendo a quest’ultima la superficie vitata di ha 23.76.00 ricadenti nel Comune di Gaiole in Chianti iscritti a Chianti Classico per ha 20.16.28.
La normativa di riferimento è cambiata nel 2013, essendo entrato in vigore, il 1° giugno, la l. reg. Toscana n. 68 del 2012, che ha innovato la materia, in particolare introducendo la distinzione fra “superficie vitata” e “superficie rivendicabile”.
In particolare, la superficie vitata è un’estensione di terreno coltivato a vigneto, mentre la superficie rivendicabile è un bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione.
In quel periodo è stato, inoltre, emanato il d.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)”, che prevede, all’art. 19, alcune regole per il trasferimento della superficie rivendicabile.
La Provincia di Firenze, con atto dirigenziale 6 novembre 2013, n. 3861, ha provveduto all’iscrizione della superficie rivendicabile, con scadenza illimitata, appartenente alla Coli Agricola relativa al terreno oggetto del contratto di comodato, come da richiesta dell’azienda stessa.
Il 3 aprile 2014 il contratto di comodato fra la Coli Agricola ed il signor Brandani è stato risolto, prevedendo la conclusione di un nuovo contratto di affitto, con scadenza nel 2028, e con la contestuale cessione della superficie rivendicabile in favore dell’azienda agricola a fronte di un indennizzo di 85.000 euro.
Nel 2014, con la procedura esecutiva n. 283, sono stati pignorati i beni del signor Brandani, fra cui il terreno oggetto di affitto, contratto che veniva sciolto in quella sede dal Tribunale di Siena con ordinanza 6 aprile 2017, con la quale è stato disposto il rilascio del bene.
I terreni, quindi, a seguito di una vendita senza incanto, in data 25 giugno 2019sono stati assegnati alla Vigneti La Massa Società Agricola s.r.l.. Successivamente, la Coli Agricola, insieme alla Tenute Agricole s.a.s. (che, in precedenza, aveva ricevuto in affitto dalla prima i terreni di cui si discorre), hanno proposto opposizione di terzo agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Siena, al fine di accertare che solo la superficie vitata fosse stata oggetto di pignoramento e non anche la superficie rivendicabile.
Con ordinanza cautelare, confermata in sede di reclamo nel 2019, il Tribunale di Siena ha accolto l’istanza affermando che la superficie rivendicabile, in quanto bene immateriale, non è pignorabile.
Parallelamente alla procedura esecutiva descritta, fra il 2016 ed il 2019, il signor Brandani, quale custode del terreno, in forza dell’autorizzazione del Tribunale presentava varie DUA al fine di iscrivere la propria superficie rivendicabile nel registro della Regione.
La Regione ha proceduto alla iscrizione in applicazione del citato art. 19 del Regolamento di attuazione, che al comma 3 prevede che al termine del trasferimento temporaneo della superficie rivendicabile, essa ritorni al proprietario della superficie vitata. Essendo, infatti, scaduto il contratto di comodato ed essendo sciolto il contratto di affitto, la superficie rivendicabile era ritornata al signor Brandani.
Nel 2019, a seguito della presentazione da parte della Tenute Agricole di motivi ostativi all’iscrizione del signor Brandani, la Regione Toscana ha risposto con la delibera 13 dicembre 2019, con la quale ha comunicato la cancellazione dal Registro della superficie rivendicabile della Tenute Agricole.
La delibera è stata impugnata (ricorso n. 199 del 2020) dinanzi al Tar Toscana, con ricorso notificato in data 11 febbraio 2020 e depositato il successivo 19 febbraio 2020.
2. Con sentenza 5 ottobre 2020, n. 1160, la sez. II del Tar Toscana ha accolto il ricorso sul rilievo che la cancellazione dal registro andasse qualificata come un atto di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 e che, in quanto tale, era carente dei requisiti imposti dalla legge, in quanto adottato oltre il termine massimo dei 18 mesi, essendo il termine di riferimento la data della prima iscrizione, ossia la delibera della Provincia 6 novembre 2013. Il provvedimento impugnato è altresì viziato per difetto di motivazione in ordine all’esistenza di un interesse pubblico alla cancellazione che non si sostanziasse in un mero ripristino della legalità.
3. La sentenza del Tar Toscana 5 ottobre 2020, n. 1160 è stata impugnata con appello notificato in data 1° aprile 2021 e depositato il 14 aprile 2021.
Ad avviso della Regione il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la cancellazione dal registro come un annullamento in autotutela, nonostante esso sia un atto dovuto al riscontro di una irregolarità nell’iscrizione, che non richiede di motivare riguardo alla sussistenza di un interesse pubblico ulteriore alla mera illegittimità dell’atto.
Anche ammettendo che l’atto si debba intendere come un annullamento d’ufficio, il giudice di primo grado non ha correttamente individuato il dies a quo per calcolare il termine dei 18 mesi, che sarebbe dovuto decorrere dall’ultima iscrizione in favore della Tenute Agricole, avvenuta il 7 agosto 2018.
4. Si è costituita in giudizio, intervenendo con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 109 comma 2, c.p.a., la Vigneti La Massa Società Agricola s.r.l., che ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio ex artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., sul rilievo che l’interveniente, in quanto assegnataria dei terreni, è titolare di una posizione autonoma e differenziata con la conseguenza che avrebbe dovuto essere evocata nel giudizio davanti al Tar.
5. Si sono costituite in giudizio la Coli Agricola – Agricola Montostoli s.r.l. – società agricola in liquidazione, e la Tenute Agricole s.a.s. di Fs s.r.l.u. Agricola & C. Società Agricola, che hanno sostenuto l’inammissibilità dell’intervento ad oppendum e l’infondatezza, nel merito, dell’appello.
6. Il signor Luca Brandani non si è costituito in giudizio.
7. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, la controversia riguarda l’avvenuta cancellazione, disposta in data 13 dicembre 2019 dalla Regione Toscana, di una “superficie rivendicabile” a Chianti Classico di ha 20.16.28 dal registro delle superfici rivendicabili della Tenute Agricole, per tale intendendosi un bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, a differenza della superficie vitata, che è un’estensione di terreno coltivato a vigneto.
Alla base della cancellazione è l’assunto che, in caso di trasferimento temporaneo del possesso, il trasferimento della superficie vitata e della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata e allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche di quella rivendicabile.
2. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’atto di intervento per opposizione di terzo ex art. 109, comma 2, c.p.a., depositato in appello dalla Vigneti La Massa Società Agricola s.r.l. (d’ora in poi, La Massa), affermando di essere stata illegittimamente pretermessa nel giudizio di primo grado. Alla stessa era stata trasferita, in data 25 giugno 2019, la superficie rivendicabile Chianti classico DOCG di ha 20.16.28.
Essendo quindi divenuta proprietaria della superficie vitata e, conseguentemente, anche della superficie rivendicabile Chianti Classico precedentemente appartenente all’Azienda agricola del signor Brandani, La Massa ha affermato di avere interesse immediato e diretto alla riforma della sentenza di primo grado e ad opporsi alla medesima, che pregiudica gravemente i suoi diritti ed interessi. Tale sentenza finisce, infatti, per affermare in capo ad un terzo (Tenute Agricole) e al suo avente causa la titolarità di una superfice rivendicabile ad essa invece spettante in forza di legittimi titoli contrattuali di acquisto (ovvero in forza del verbale di aggiudicazione della vendita immobiliare del 25 giugno 2019).
L’appellata Coli Agricola ha eccepito l’inammissibilità di tale atto di opposizione sul rilievo che con ordinanza del 17 luglio 2019 il Giudice delle Esecuzioni accoglieva l’opposizione del 20 giugno 2019 delle comparenti, “posto che vi sono fondati motivi per ritenere che la superficie rivendicabile Chianti Classico DOGC appartenga alla Coli Agricola” e non al debitore esecutato. Con successiva ordinanza pubblicata il 6 febbraio 2020, il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al reclamo, affermando che “che il diritto alla c.d. superficie rivendicabile, posto a fondamento dell’opposizione di terzo da parte delle società odierne reclamate [ovvero Tenute Agricole e Coli Agricola], non ha formato oggetto del pignoramento, della conseguente vendita giudiziaria e della aggiudicazione provvisoria dei terreni a favore dei Vigneti La Massa Soc. Agricola a r.l..
In data 10 novembre 2021 la Vigneti La Massa ha depositato l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Siena volto all’accertamento della nullità della scrittura privata del 3 aprile 2014 stipulata tra il signor Brandani e la Coli Agricola, sulla quale quest'ultima fonda un'illegittima pretesa di titolarità della superficie rivendicabile de qua, nonché dell'inesistenza di alcun diritto vantato da Coli Agricola sulla medesima superficie rivendicabile e, quindi, la titolarità della stessa Vigneti La Massa su dette superfici.
A fronte di tale deposito, in occasione della discussione all’udienza celebrata il giorno 11 novembre 2021, il Presidente del Collegio giudicante ha rappresentato l’opportunità della sospensione del giudizio, opportunità sulle quali le parti si sono dimostrate d’accordo o non contrarie. La decisione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Siena rileva ai fini della verifica della legittimazione della Vigneti a partecipare nel presente giudizio, quale “oppositore di terzo” o comunque controinteressato sopravvenuto rispetto alla sentenza del Tar Toscana, che ha deciso alla camera di consiglio del 22 settembre 2020, e dunque successivamente alla pronuncia del 17 luglio 2019 del Giudice delle Esecuzioni e all’ordinanza del 6 febbraio 2020 del Tribunale di Siena.
Il Collegio dispone dunque la sospensione del presente giudizio, chiarendosi che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall’art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo e decorre dalla data di deposito della sentenza che decide il giudizio dinanzi al Tribunale di Siena.
Resta impregiudicata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo sospende.
Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere