Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 09-11-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 09-11-2021
Numero gazzetta: 453

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Ribera del Júcar].

(Comunicazione 09/11/2021, pubblicata in G.U.U.E. 9 novembre 2021, n. C 453)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Ribera del Júcar»

PDO-ES-A0049-AM03

Data della comunicazione: 17 settembre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Eliminazione del titolo alcolometrico effettivo massimo dalle caratteristiche del vino

Descrizione

Il titolo alcolometrico effettivo massimo è eliminato da tutte le tipologie di vino.

La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria perché costituisce un adeguamento dei parametri analitici che non comporta una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

L’eliminazione del titolo alcolometrico effettivo massimo si deve principalmente all’aumento medio delle temperature registrato a seguito dei cambiamenti climatici e al conseguente incremento del grado Baumé nell’uva, ossia la maturazione alcolica; per trovare un equilibrio tra maturazione alcolica e fenolica è necessario procedere a vendemmie tardive, il che comporta un aumento del titolo alcolometrico dei vini.

2.   Riduzione dell’acidità totale minima nelle caratteristiche dei vini

Descrizione

L’acidità totale minima è ridotta a 4,00 g/l per tutti i tipi di vino.

La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria perché costituisce un adeguamento dei parametri analitici che non comporta una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

In considerazione delle caratteristiche della zona, i cambiamenti climatici, che provocano un aumento delle temperature medie, e modelli di produzione meno invasivi hanno determinato una diminuzione generalizzata dell’acidità in tutte le varietà di uva. I vini, pertanto, presentano livelli di acidità totale inferiori, che calano ulteriormente durante la prolungata permanenza dei vini nelle botti, a causa della precipitazione dei sali dell’acido tartarico. La riduzione dell’acidità totale minima a 4,00 g/l espressa in acido tartarico è quindi giustificata dalla necessità di raggiungere un equilibrio tra maturazione alcolica e fenolica con vendemmie sempre più tardive.

3.   Adattamento alla normativa vigente della terminologia dei parametri analitici «zuccheri residui» e «acidità volatile»

Descrizione

Conformemente all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che prevede la determinazione degli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio, il parametro analitico «zuccheri residui» è rinominato «zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio».

Analogamente, è opportuno specificare che la determinazione dell’acidità volatile è espressa in acido acetico.

La modifica interessa la sezione 2.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria perché costituisce un adeguamento della terminologia impiegata per le caratteristiche fisico-chimiche che non implica alcuna modifica del prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

È opportuno precisare in che modo sono espressi i valori dei parametri analitici del vino (zuccheri e acidità volatile).

4.   Aggiunta di nuove varietà

Descrizione

Sono aggiunge le varietà bianche Pardillo/Marisancho e Chardonnay e le varietà rosse Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera e Monastrell.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico poiché le varietà sono inserite come secondarie.

La modifica è da considerarsi ordinaria perché non comporta una modifica sostanziale del prodotto tutelato, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

L’aggiunta di queste varietà si deve alla necessità di adeguare il disciplinare della DOP «Ribera del Júcar» al potenziale viticolo della zona di produzione e all’esigenza di offrire una gamma più ampia dei vini richiesti, in termini di varietà sia tradizionali sia più attuali.

Secondo lo schedario viticolo della zona di produzione, sia la varietà Pardillo/Marisancho sia la varietà Chardonnay sono presenti nella zona delimitata ormai da anni. L’aggiunta di tali varietà determinerebbe un aumento del 6,83 % del potenziale viticolo, proteggendo il 96,70 % delle varietà bianche presenti all’interno della zona di produzione. L’inserimento delle varietà Garnacha Tinta, Garnacha Tintorera e Monastrell, che compaiono nello schedario viticolo della zona di produzione con vigneti con un’età media pari a 10 anni, aumenterebbe del 12,74 % il potenziale viticolo della zona di produzione, proteggendo il 99,00 % delle varietà rosse presenti all’interno della stessa.

Il lavoro dei viticoltori e dei tecnici, sia agronomi sia enologi, e le esperienze delle diverse produzioni realizzate con queste varietà nelle cantine della zona danno risultati molto positivi e distinti; uniti alle caratteristiche climatiche, pluviometriche, altimetriche e dei suoli, essi soddisfano i requisiti del disciplinare di produzione dei vini della DOP «Ribera del Júcar» a fronte di una richiesta di vini imbottigliati a partire da queste varietà.

5.   Inserimento dell’utilizzo dell’unità geografica più ampia rispetto alla zona di produzione

Descrizione

L’unità geografica «Cuenca», corrispondente al nome della zona amministrativa della provincia che comprende la totalità della zona delimitata, è riconosciuta quale unità geografica più ampia rispetto alla zona di produzione.

La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

La modifica è da considerarsi ordinaria perché consiste nell’inserimento di un ulteriore elemento dell’etichettatura previsto dall’articolo 55 del regolamento (UE) 2019/33 e, per quanto preveda la possibilità di indicare un altro nome geografico, non comporta una modifica del nome protetto «Ribera del Júcar»; l’indicazione dell’unità geografica maggiore è di natura complementare e fornisce al consumatore informazioni supplementari sulla provenienza del prodotto. Analogamente, tale menzione facoltativa di etichettatura non comporta in nessun caso una restrizione alla commercializzazione e pertanto si ritiene che non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

L’inclusione nell’etichetta di tale informazione mira a integrare e ampliare le informazioni relative all’origine dei vini. Tali informazioni promuoveranno l’immagine degli stessi presso i consumatori.

6.   Aggiornamento dei riferimenti normativi e degli organismi di certificazione autorizzati

Descrizione

I riferimenti normativi obsoleti sono sostituiti con quelli attuali e sono aggiornati i dati degli organismi di controllo.

La modifica interessa le sezioni 8 e 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

La modifica consiste in un aggiornamento ed è quindi da considerarsi ordinaria. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

Motivazione

Il riferimento ai regolamenti abrogati è sostituito con quello ai regolamenti vigenti nei paragrafi 2 e 3 della sezione 8 e nei paragrafi 3 e 9 della sezione 9.2 del disciplinare.

La lista degli organismi di controllo è aggiornata nella sezione 9.1.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Ribera del Júcar

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini bianchi e rosati, secchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini bianchi sono di colore giallo pallido con possibili tonalità verdognole o ambrate. Sono caratterizzati da aromi franchi e fruttati. Al palato sono persistenti e morbidi e presentano un retrogusto armonioso e fruttato.

I vini rosati sono di colore rosa, in tutta la sua gamma, presentano aromi primari e sono mediamente corposi.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

8,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130

2.   Vini bianchi e rosati, dolci

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Per quanto riguarda l’aspetto e il profumo, assomigliano ai vini secchi della stessa varietà.

Per quanto riguarda il sapore, sono equilibrati relativamente al titolo alcolometrico, all’acidità e al tenore di zuccheri residui.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

8,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130

3.   Vini rossi giovani

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Di colore rosso amarena e di buona veste, i vini rossi sono caratterizzati da iridescenze cardinalizie e da una presenza più accentuata delle tonalità rosso e porpora rispetto alle gialle.

Gli aromi sono puliti e di intensità media; tra essi spiccano gli aromi fruttati, in particolare quelli di frutti rossi. A livello retronasale compaiono nuovamente sfumature fruttate di intensità media.

L’ingresso in bocca è potente; il corpo è intenso. Il retrogusto medio di questi vini lascia tracce della loro rotondità.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130

4.   Vini rossi «Tradición», «Crianza» e «Reserva»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I colori rosso e porpora predominano sui gialli. I vini «Crianza» e «Reserva» presentano colori dal rosso rubino al rosso ciliegia, in cui si notano tonalità rosso mattone.

Sono caratterizzati da aromi intensi e franchi e combinazioni aromatiche tra note floreali, speziate, balsamiche, vegetali e di torrefazione. Nei vini invecchiati si avvertono note di frutti rossi maturi.

Sono vini equilibrati, in cui le sensazioni gustative e tattili sono in armonia, e dalla tannicità media combinata con una sensazione morbida e vellutata. Hanno un retrogusto lungo e intenso. I vini invecchiati in botte dimostrano potenza all’ingresso in bocca; si caratterizzano come limpidi e setosi, con aromi di torrefazione e vaniglia e note di pepe e cacao.

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

** Acidità volatile massima: può essere superata di 2 meq/l per ogni grado alcolico effettivo al di sopra dell’11 % e per anno di invecchiamento, fino a 20 meq/l.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

La fermentazione dei vini bianchi è realizzata a una temperatura compresa tra 15 e 22 °C e, nel caso di macerazione pellicolare, per un periodo compreso tra uno e sei giorni.

La durata della macerazione pellicolare dei mosti dei vini rosati non eccede mai le 36 ore e la temperatura di fermentazione del mosto senza bucce è inferiore a 22 °C.

La macerazione-fermentazione dei vini rossi ha una durata di almeno quattro giorni ed è realizzata a una temperatura non superiore a 28 °C per i vini giovani e 30 °C per tutti gli altri. I vini possono essere invecchiati in «tina» (tino) o in botte oppure non esserlo; l’invecchiamento dura per un minimo di quattro mesi nei contenitori di legno noti come «tina» di capacità compresa tra 5 000 e 20 000 l oppure per un minimo di due mesi in botti di rovere.

5.2.   Rese massime

1. Vigneti con allevamento ad alberello lungo o corto

10 140 chilogrammi di uve per ettaro

75 ettolitri per ettaro

2. Vigneti con allevamento a spalliera

12 170 chilogrammi di uve per ettaro

90 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata si trova nei seguenti comuni della parte sud-occidentale della provincia di Cuenca:

— Casas de Benítez

— Casas de Fernando Alonso

— Casas de Guijarro

— Casas de Haro

— El Picazo

— Pozoamargo

— Sisante

7.   Varietà principale/i di uve da vino

AIREN

BOBAL

CABERNET SAUVIGNON

MACABEO - VIURA

SYRAH

TEMPRANILLO - CENCIBEL

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona è attraversata da un canyon scavato dal fiume Júcar che spezza la monotonia del paesaggio pianeggiante e provoca una quantità di precipitazioni superiore a quella dei dintorni. Si caratterizza per depositi lacustri su paludi disseccate con presenza di sabbie fangose, argille saline e materia organica, ghiaie e ciottoli poligenici poco levigati, principalmente in dolomia calcarea, cementati dalle argille.

I vini rossi sono poco astringenti, morbidi e profondi, con un perfetto equilibrio tra acidità e tannicità; il colore oscilla tra il rosso ciliegia e il rosso rubino con toni bluastri e violacei. All’olfatto sono percepibili complessi aromi fruttati. Sono saporiti, equilibrati e rotondi, i vini bianchi sono equilibrati relativamente all’acidità e armoniosi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella normativa nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Per precisare ulteriormente l’ubicazione della zona di produzione, nell’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine «Ribera del Júcar» può essere utilizzata l’unità geografica «Cuenca» in quanto unità geografica corrispondente al nome della provincia che comprende la totalità della zona di produzione.

Tale indicazione deve figurare nell’etichetta del corrispondente vino a denominazione di origine «Ribera del Júcar» con un carattere di dimensione inferiore a quello del nome della denominazione.

Link al disciplinare di produzione

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/MOD_PLIEGO_DOP_RIBERA_JUCAR_CCC_20210222.pdf