Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 22-10-2021
Numero provvedimento: 38052
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. - Appropriazione, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di vino Nero d'Avola/Syrah altrui - Deposito e conservazione del vino nella cantina del Consorzio - Mantenimento delle proprietà organolettiche del vino - Obbligo di una corretta conservazione del prodotto necessariamente ricompreso nei doveri della cantina - Sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. in quanto l'affidamento del committente nel rapporto negoziale si basava sulla qualificata opera che lo stesso si attende dal depositario.


SENTENZA

(Presidente: dott. Domenico Gallo - Relatore: dott. Giuseppe Coscioni) 




sul ricorso proposto da:

SPEZIA ANTONINO nato a ERICE il 15/09/1968

avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore della parte civile SALERNO LUIGI, Avv. F.sco Elio De Felice, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente alle spese del presente grado di giudizio;



RITENUTO IN FATTO


1. Il difensore di Spezia Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13/11/20219, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 646 e 61 n. 11 cod.pen., "perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, nella qualità di presidente della società cooperativa Terre di Giafar si appropriava di HL 50 di vino Nero d'Avola/Syrah altrui di cui aveva la disponibilità essendo stato affidato dal proprietario Salerno Filippo per il deposito e la conservazione. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera".

1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nell'atto di appello si era sostenuto che non vi era stato alcuno scambio di prodotto, e che il vino consegnato al Consorzio Sikus era proprio quello depositato da Sikus presso la "Terre di Giafar" nell'autunno 2009, che nell'arco di 5 anni si era deteriorato; a conferma di tale assunto, la difesa aveva rilevato che il mantenimento delle proprietà organolettiche del vino non costituiva oggetto di specifica obbligazione contrattuale e che il contratto stipulato il 1.08.2009 onerava Sikus di ritirare il prodotto entro un anno dal completamento del ciclo produttivo; la Corte di appello aveva rigettato tale censura con un passaggio motivazionale illogico e fondato su una arbitraria interpretazione del contratto, ritenendo responsabile il ricorrente in base ad un dato probatorio inesistente (obbligo di conservazione e mantenimento del prodotto vinoso in modo inalterato dal 2010 fino a data indeterminata). Il difensore osserva inoltre che non era stata accertata la sussistenza dell'elemento psicologico, e cioè se l'eventuale scambio di prodotto fosse avvenuto con il dolo richiesto dall'art. 646 cod.pen. o per una falla del sistema organizzativo della cantina, e quindi per colpa.

1.2 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva fondato la responsabilità di Spezia con affermazioni apodittiche quali "non poteva non sapere" e simili, che imponevano l'annullamento della sentenza: la responsabilità dell'imputato era stata ritenuta non sulla scorta di evidenze probatorie dirette, ma sul postulato che essendo egli presidente della cooperativa "Terre di Giafar", non poteva ignorare dove fosse stato depositato il vino del consorzio Sikus, malgrado non fosse mai stato presente ai fatti né indicato da alcun teste come ideatore dell'operazione illecita.

1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva rigettato la censura sulla insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod.pen., malgrado il contratto del 1.08.2009 prevedesse la sola vinificazione delle uve prodotte dalla parte committente nella vendemmia 2009, compiuta la quale non vi era più alcun obbligo di "facere" a carico della cooperativa "Terre di Giafar", ma solo l'obbligo del consorzio Sikus di ritirare il prodotto vinificato entro il maggio 2010; ritenuta quindi insussistente l'aggravante de qua, ne derivava la procedibilità a querela di parte del reato contestato, e poiché la querela era stata formalizzata in data 7.6.2015,e quindi oltre il termine di 90 giorni che decorre' dal 27.02.2015, data in cui il querelante aveva appreso della commissione del reato in suo danno, si chiedeva dichiararsi la non punibilità del fatto per mancanza di condizione di procedibilità. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è infondato.

1.1 Con riferimento alla prima parte delle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con le considerazioni della Corte di appello che ha evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa, secondo le quali il vino trasportato presso la cantina di Leone era stato preso da una cisterna diversa da quella dalla quale era stato preso quello assaggiato da Leone, hanno trovato conferma in quanto riferito dal teste Rubino; quanto alla eccezione secondo la quale che il mantenimento delle proprietà organolettiche del vino non costituiva oggetto di specifica obbligazione contrattuale, la Corte di appello ha osservato che l'obbligo di una corretta conservazione del prodotto era necessariamente ricompreso nei doveri della cantina, motivazione alla quale il ricorso contrappone una inammissibile diversa valutazione.

1.2 Relativamente poi al requisito del dolo ed alla censura secondo la quale Spezia sarebbe stato condannato perché "non poteva non sapere", la Corte di appello ha evidenziato che la mala fede di Spezia è emersa dal comportamento tenuto dallo stesso successivamente alla consegna del vino (vedi pag.7 sentenza impugnata); a tale proposito sì deve rilevare che il rifiuto ingiustificato della restituzione della cosa dopo la scadenza del termine che ne legittima il possesso rende manifesta sia l'esistenza dell'elemento oggettivo, per il venir meno della legittimità del possesso, sia di quello soggettivo, evidenziando la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla stessa un ingiusto profitto.

1.3 Anche la censura sulla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod.pen. è infondata, avendo la Corte di appello correttamente osservato che l'affidamento del committente nel rapporto negoziale si basava sulla qualificata opera che lo stesso si attende dal depositario; deve essere ribadito, al riguardo, che la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n.11 cod.pen. ricomprende tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere e che comunque instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (vedi Cass. Sez.6, n.11631 dek 27/2/2020, E., Rv. 278720-01); la Corte di appello ha comunque espresso congrua motivazione anche sul rispetto del termine per la proposizione della querela (vedi pag.7 sentenza impugnata)..

2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della costituita parte civile delle spese del grado, non sussistendo motivi per la compensazione.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Salerno Filippo, che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

 

Così deciso il 05/10/2021

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2021