Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Malta].
(Comunicazione 05/11/2021, pubblicata in G.U.U.E. 5 novembre 2021, n. C 448)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Malta»
PDO-MT-A1630-AM01
Data della comunicazione: 5 ottobre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Modifiche minori delle varietà di uve da vino ammesse e di altre pratiche enologiche. Tutte le modifiche sono state richieste dai produttori locali di vino.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Malta
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
15. Vino ottenuto da uve appassite
16. Vino di uve stramature
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si propone di sostituire tutti i riferimenti alla «Nota legale n. 416 del 2007» con «S.L 436.07».
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
—
Acidità totale minima
—
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
—
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Passito
Pratica enologica specifica
Il termine «Passito» può essere utilizzato esclusivamente per i vini ottenuti al 100 % da uve sottoposte, interamente o parzialmente, a un processo di essiccazione in pianta o dopo la vendemmia, con una concentrazione di zuccheri nelle uve che raggiunge un titolo alcolometrico potenziale naturale minimo pari a 18 % vol e un titolo alcolometrico effettivo minimo pari al 12 % vol.
2. Imqadded
Pratica enologica specifica
Il termine «Imqadded» può essere utilizzato esclusivamente per i vini ottenuti al 100 % da uve sottoposte, interamente o parzialmente, a un processo di essiccazione in pianta o dopo la vendemmia, con una concentrazione di zuccheri nelle uve che raggiunge un titolo alcolometrico potenziale naturale minimo pari a 14 % vol e un titolo alcolometrico effettivo minimo pari al 12,5 % vol.
3. Riżerva
Pratica enologica specifica
I vini bianchi DOK con la dicitura «Riżerva» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 12 % vol e un titolo alcolometrico totale minimo pari a 12 % vol. I vini rossi DOK «Riżerva» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 12,5 % vol e un titolo alcolometrico totale minimo pari a 12,5 % vol. Entrambe le tipologie devono essere affinate per almeno sei mesi in bottiglia prima di essere immesse sul mercato e non possono essere commercializzate prima di 24 mesi dal 1° settembre dell’anno della vendemmia. I vini rossi devono essere stati invecchiati almeno dodici mesi in botti di rovere prima di essere affinati sei mesi in bottiglia. Se si utilizza la dicitura «Riżerva» in etichetta, è obbligatorio indicare anche l’annata.
La dicitura «Riżerva» può essere sostituita da «Reserve».
4. Ġellewża
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Il titolo alcolometrico naturale minimo (% vol) dei vini Ġellewża è modificato da 10,5 % a 10,0 % vol.
5. Girgentina
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Il titolo alcolometrico naturale minimo (% vol) dei vini Girgentina è modificato da 10,5 % a 10,0 % vol.
5.2. Rese massime
1. Malbec
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La regione di produzione è l’isola di Malta. Le viti sono coltivate nella maggior parte delle zone, dalla costa all’entroterra, con una maggiore concentrazione nella parte settentrionale e occidentale.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Carignan
Carmenere
Chardonnay
Chenin blanc
Gellewza
Girgentina
Graciano
Grenache
Inzolia
Lambrusco
Malbec
Merlot
Montepulciano
Moscato D’Alessandria
Moscato bianco
Moscato giallo
Mourvedre
Negroamaro
Nero D’Avola
Petit Verdot
Pinot bianco
Pinot noir
Primitivo
Sangiovese
Sauvignon blanc
Syrah
Tempranillo
Trebbiano
Vermentino
Viognier
8. Descrizione del legame/dei legami
Nessuna modifica deve essere apportata a questa sezione.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
ai vini di cui è certificata la conformità alla DOP sono assegnati sigilli recanti un numero di controllo. I sigilli sono rilasciati dall’unità Viticoltura ed enologia. Il codice di controllo è obbligatorio ed è composto da tre lettere e un numero seriale: le prime due lettere, MT, identificano Malta come paese di origine mentre la terza è l’identificativo della serie dei sigilli. Per poter essere immessi sul mercato, i vini DOP devono essere muniti del sigillo rilasciato dall’unità Viticoltura ed enologia.
Link al disciplinare del prodotto
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/details/EUGI00000007621