Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 30-10-2021
Numero provvedimento: 571426
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 13-11-2021
Numero gazzetta: 271

Modifica al decreto del Ministro del MIPAAF, di concerto con il Ministro del MEF, n. 9018686 del 22 luglio 2020 recante "Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'articolo 223 del DL 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a D.O. ed a I.G.".

(D.M. 30/10/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 13 novembre 2021, n. 271)

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020;

VISTO, in particolare, l’articolo 223 del decreto-legge n. 34/2020 che prevede lo stanziamento dell’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini di qualità a denominazione di origine ed a indicazione geografica da realizzare nella corrente campagna 2019/2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 9018686 del 22 luglio 2020 recante “Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica”;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 comma 8 del citato decreto interministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020 il quale, nello stabilire che nessun aiuto viene erogato ai produttori che non rispettano l’impegno assunto di ridurre la resa riporta, erroneamente, il termine “proposta”;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del citato comma 8 al fine di evitare dubbi interpretativi ed uniformare il testo del citato comma 8 al dettato dei restanti articoli del decreto;

CONSIDERATO che, con nota n. 223729 del 2 agosto 2021, la Ragioneria Generale dello Stato non ha formulato osservazioni in merito alla proposta di modifica del comma 8;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 settembre 2021;

 

DECRETA


Articolo 1

1. Il comma 8 dell’articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 9018686 del 22 luglio 2020 è modificato come segue:

“8. Non è erogato alcun aiuto ai produttori che non rispettano l’impegno assunto in merito alla riduzione della produzione di cui al precedente articolo 4”.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 30 ottobre 2021

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Stefano Patuanelli

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Daniele Franco