Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 18-10-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 26-10-2021
Numero gazzetta: 256

Riconoscimento del Consorzio Terre di Reggio Calabria e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Greco di Bianco» e per le IGP «Costa Viola», «Palizzi» e «Pellaro» ed a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la IGP «Locride».

(Decreto 18/10/2021, pubblicato in G.U. 26 ottobre 2021, n. 256)


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonchè l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonchè l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Terre di Reggio Calabria, con sede legale in Bianco (RC), c/o Museo del Vino, Via Vittoria, n. 46, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC «Greco di Bianco» e per le IGP «Arghillà», «Calabria», «Costa Viola», «Locride», «Palizzi», «Pellaro» e «Scilla»;

Considerato che le denominazioni «Greco di Bianco», «Arghillà», «Calabria», «Costa Viola», «Locride», «Palizzi», «Pellaro» e «Scilla» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Terre di Reggio Calabria, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio Terre di Reggio Calabria, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Greco di Bianco» e per le IGP «Costa Viola», «Palizzi» e «Pellaro» e la rappresentatività di cui al comma 1 del citato art. 41 per la IGP «Locride»; mentre non ha dimostrato il possesso della rappresentatività per le IGP «Arghillà» e «Scilla». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Reggio Calabria, con le note prott. n. 0013414/U del 29 luglio 2021, n. 0014686/U del 9 settembre 2021 e n. 0015339/U del 23 settembre 2021, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni «Greco di Bianco», «Arghillà», «Costa Viola», «Locride», «Palizzi», «Pellaro» e «Scilla»;

Considerato inoltre che il Consorzio Terre di Reggio Calabria, non ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238/2016 per la IGP «Calabria». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo, Valoritalia S.r.l. con la nota prot. n. S34-21-2208 del 17 febbraio 2021, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Calabria»,

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Terre di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 solamente per la DOC «Greco di Bianco» e per le IGP «Costa Viola», «Palizzi» e «Pellaro» ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la IGP «Locride»;
 

Decreta:
 

Art. 1

1. Il Consorzio Terre di Reggio Calabria, è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41 comma 1 e 4 della citata legge per la DOC «Greco di Bianco» e per le IGP «Costa Viola», «Palizzi» e «Pellaro» e le funzioni di cui al citato art. 41, comma 1 per la IGP «Locride». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

 

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio Terre di Reggio Calabria, con sede legale in Bianco (RC), c/o Museo del Vino, Via Vittoria, n. 46, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la per la DOC «Greco di Bianco» e per le IGP «Costa Viola», «Palizzi» e «Pellaro» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238/2016 per la IGP «Locride».

 

Art. 3

1. Il Consorzio Terre di Reggio Calabria, non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018;

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per una o più denominazioni «Greco di Bianco», «Costa Viola», «Locride», «Palizzi» e «Pellaro» qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 18 ottobre 2021

Il dirigente: Cafiero