Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 22-10-2021
Numero provvedimento: 1864
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 25-10-2021
Numero gazzetta: 377

Regolamento (UE) 2021/1864 della Commissione del 22 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 22/10/2021, n. 2021/1864, pubblicato in G.U.U.E. 25 ottobre 2021, n. L 377)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap e metaflumizone sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza propineb sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Per l’amisulbrom l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.

(3) Per il flubendiamide l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per i cavoli cappucci e le lattughe. È pertanto opportuno abbassare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione (LD). Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Tali LMR dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.

(4) Per il metildinocap l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha raccomandato di abbassare gli LMR per i cetrioli e le zucchine. Per gli altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni relative agli LMR per uve da tavola, uve da vino, fragole, meloni e cocomeri/angurie e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Gli LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5) Per il metaflumizone l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per i broccoli e per la scarola/indivia a foglie larghe. È pertanto opportuno abbassare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione (LD). L’Autorità ha raccomandato di abbassare gli LMR per patate, cavoli cappucci, semi di cotone e latte (bovino, ovino, caprino ed equino). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni per quanto riguarda gli LMR per pomodori, peperoni, cetriolini, cavolfiori, cavoli cinesi/pe-tsai, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, crescioni e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea e prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Gli LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6) Per il propineb l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Poiché il propineb non è più approvato nell’UE e tutte le autorizzazioni per tale sostanza sono state revocate, è opportuno fissare gli LMR per tale sostanza attiva nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione.

(7) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(9) Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(13) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Per quanto riguarda l’amisulbrom in e su tutti i prodotti, il flubendiamide in e su tutti i prodotti eccetto cavoli cappucci e lattughe, il meptildinocap in e su tutti i prodotti, il metaflumizone in e su tutti i prodotti eccetto broccoli e scarola (indivia a foglie larghe) e il propineb in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 maggio 2022.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO