Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 20/10/2021, n. 2021/1842, pubblicato in G.U.U.E. 21 ottobre 2021, n. L 373)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze flupyradifurone e acido difluoroacetico sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva flupyradifurone su fragole, olive da tavola, gombi, cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli rapa, lattughe e insalate, (foglie di) spinaci e simili, erbe fresche e fiori commestibili, fagioli, piselli, semi di colza, semi di senape e olive da olio, è stata presentata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica degli LMR vigenti per la sostanza flupyradifurone e per il suo metabolita principale, l’acido difluoroacetico.
(3) A norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione per il flupyradifurone utilizzato negli Stati Uniti su agrumi, fichi d’India/fichi di cactus, semi di cotone, mais dolce, orzo, mais/granturco, sorgo e frumento; negli Stati Uniti e in Canada su frutta a guscio, pomacee, uve, mirtilli, ortaggi a radice e tubero, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, sedani, legumi secchi, semi di arachide, semi di soia e luppolo; in Brasile sui chicchi di caffè e in Ghana e Costa d’Avorio sui semi di cacao. I richiedenti affermano che in tali paesi gli usi autorizzati della sostanza sulle colture elencate determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 per il flupyradifurone e per l’acido difluoroacetico e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione dei prodotti summenzionati.
(4) Nel contesto di tali domande, il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e all’alimentazione del bestiame entro il termine fissato dal regolamento (UE) 2016/486 della Commissione.
(5) Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dai Paesi Bassi e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (3). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(7) Per quanto riguarda il flupyradifurone nei fichi d’India/fichi di cactus, nei meloni, nei pomodori e nel luppolo, l’Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto riguarda il flupyradifurone nei sedani, non è stato possibile escludere un rischio legato a un’assunzione acuta. Per quanto riguarda tutte le altre domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(8) A seguito della valutazione degli ulteriori studi sul campo relativi alle colture a rotazione e degli studi sull’alimentazione del bestiame, l’Autorità ha raccomandato di aumentare, abbassare o mantenere gli LMR vigenti per le sostanze flupyradifurone e acido difluoroacetico nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale. Nello specifico l’Autorità ha proposto di abbassare gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino. Tali LMR dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli vigenti o a quelli indicati dall’Autorità.
(9) Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le rispettive modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(12) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
(13) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi al flupyradifurone nelle foglie di vite e all’acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino per i prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2022 per quanto riguarda gli LMR di flupyradifurone nelle foglie di vite e di acido difluoroacetico nel granturco, nei semi di cacao e nel fegato suino.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN