Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 11-10-2021
Numero provvedimento: 1795
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 12-10-2021
Numero gazzetta: 361

Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione dell'11 ottobre 2021 che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 11/10/2021, n. 2021/1795, pubblicato in G.U.U.E. 12 ottobre 2021, n. L 361)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza terbutilazina sono fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Nel regolamento (UE) 2021/618 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR di terbutilazina per mais dolce, mais/granturco e sorgo sono stati fissati erroneamente al livello di 0,01 mg/kg anziché 0,02 mg/kg, che è il limite di quantificazione corretto (Limit of Quantification — LOQ). Il LOQ di 0,02 mg/kg è in linea con il parere motivato dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(4) A fini di chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità preposte all’applicazione delle norme, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2021/618.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è così rettificato:

nella colonna «Terbutilazina (F) (R)», i livelli massimi di residui per i codici 0234000 «mais dolce», 0500030 «mais/granturco» e 0500080 «sorgo» sono sostituiti dai valori seguenti:

a) numero di codice 0234000 «mais dolce»: «0,01 (*) (+)» da «0,02 (*) (+)»;

b) numero di codice 0500030 «mais/granturco»: «0,01 (*)» da «0,02 (*)»;

c) numero di codice 0500080 «sorgo»: «0,01 (*)» da «0,02 (*)».