Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione dell'11 ottobre 2021 che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 11/10/2021, n. 2021/1795, pubblicato in G.U.U.E. 12 ottobre 2021, n. L 361)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza terbutilazina sono fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Nel regolamento (UE) 2021/618 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR di terbutilazina per mais dolce, mais/granturco e sorgo sono stati fissati erroneamente al livello di 0,01 mg/kg anziché 0,02 mg/kg, che è il limite di quantificazione corretto (Limit of Quantification — LOQ). Il LOQ di 0,02 mg/kg è in linea con il parere motivato dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(4) A fini di chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità preposte all’applicazione delle norme, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2021/618.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è così rettificato:
nella colonna «Terbutilazina (F) (R)», i livelli massimi di residui per i codici 0234000 «mais dolce», 0500030 «mais/granturco» e 0500080 «sorgo» sono sostituiti dai valori seguenti:
a) numero di codice 0234000 «mais dolce»: «0,01 (*) (+)» da «0,02 (*) (+)»;
b) numero di codice 0500030 «mais/granturco»: «0,01 (*)» da «0,02 (*)»;
c) numero di codice 0500080 «sorgo»: «0,01 (*)» da «0,02 (*)».