Viticoltura - Coltivazione della vite su fondi confinanti - Realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo senza lasciare una porzione di verde tale da consentire lo smaltimento delle acque - Collocazione sulla pavimentazione di cisterne vinarie - Richiesta di condanna alla rimozione o all'arretramento delle opere abusive, alla predisposizione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche o derivanti dall'attività produttiva ed al risarcimento dei danni - Accertamento dell'assenza della propagazione di immissioni intollerabili o insalubri - Rispetto della prescrizione contenuta nella concessione edilizia.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Felice Manna - Relatore: dott. Aldo Carrato)
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22389/2016) proposto da:
CANEL MARIANGELA (...), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Primo Michielan e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v. Confalonieri, 5;
- ricorrente -
contro
FANTI MARINELLA (...), TORMENA BRUNO (...) e STELLA FIDELMA (...), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Alberto Borella, Piero Borella e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, via del Viminale, n. 43;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1843/2015 (pubblicata il 23 luglio 2015);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. .
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione del maggio 2001 i sigg. Canel Gino, Canel Mariangela e Agostini Gioconda convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso - sez. dist. di Montebelluna, i sigg. Fanti Marinella, Tormena Bruno e Stella Fidelma, assumendo:
- di essere proprietari di tre distinti lotti di terreno in Farra di Soligo-loc. Col San Martino;
- che, in particolare, il fondo edificato della Canel Mariangela confinava a nord-est con un terreno indicato al mappale 445, di proprietà degli anzidetti convenuti, su cui veniva esercitata un'azienda agricola per la coltivazione della vite e la vendita di vino;
- che il fondo dell'Agostini Gioconda confinava a nord con i mappali 444 e 417, di proprietà di Fanti Marinella e di Stella Fidalma;
- che il fondo di Canel Gino confinava sul lato ovest con il mappale 444 e sul lato nord con il mappale 445;
- che su quest'ultimo mappale era stata realizzata una pavimentazione in calcestruzzo senza lasciare una porzione di verde tale da consentire lo smaltimento delle acque e sulla quale erano state collocate quattro cisterne vinarie, in (asserita) violazione dell'art. 890 c.c.;
- che, infine, era stata omessa la creazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche e dei liquidi di discarico della predetta azienda.
Tanto premesso, i citati attori chiedevano, ciascuno in relazione al fondo di sua proprietà, la condanna dei convenuti alla rimozione o all'arretramento delle opere abusive, alla predisposizione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche o derivanti dall'attività produttiva ed al risarcimento dei danni, oltre all'inibizione a produrre rumori ed odori che superavano i limiti della normale tollerabilità. Nella costituzione dei convenuti, Vada° Tribunale, con sentenza n. 146/2007 condannava i convenuti al pagamento in favore della sola Canel Mariangela della somma di euro 16.500,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rigettando ogni altra domanda e regolando le complessive spese giudiziali.
2. Decidendo sull'appello formulato in via esclusiva dalla citata Canel Mariangela, cui resistevano gli appellati (i quali formulavano, a loro volta, appello incidentale con riferimento alla condanna disposta a loro carico in favore dell'appellante principale), la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1843/2015 (pubblicata il 23 luglio 2015), respingeva il gravame proposto in via principale ed accoglieva quello incidentale, rigettando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla medesima Canel Mariangela, la quale veniva condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre che di quelle occorse per l'espletamento delle c.t.u. . A fondamento dell'adottata decisione, la Corte veneta rilevava, innanzitutto, che la deduzione sulla violazione della normativa antisismica non faceva parte della "causa petendi" della domanda, non essendo nemmeno stata prospettata nell'atto di appello in cui si era fatto riferimento alle conclusioni precisate in primo grado. Di seguito il giudice di appello ravvisava l'infondatezza di tutti gli altri motivi formulati con l'appello principale poiché non era rimasta comprovata alcuna immissione molesta (per quanto emergente dagli accertamenti eseguiti dalla competente USL) e gli appellati avevano legittimamente costruito in aderenza stante la preesistenza del fabbricato della Cane!. Infine, la Corte territoriale riteneva meritevole di accoglimento il gravame incidentale degli appellati dovendosi escludere la risarcibilità per le violazioni relative alle prescrizioni contenute nella concessione, donde l'inapplicabilità dell'art. 872, comma 2, c.c., ed essendo, altresì, risultato che il fabbricato degli stessi appellati non alterava visivamente l'estetica complessiva, stante la mancanza di uniforme altezza anche di altri edifici adiacenti alla strada pubblica.
3. La soccombente Canel Mariangela ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, riferito a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso gli intimati Fanti Marinella, Tormena Bruno e Fidelma Stella. Le difese di entrambe le parti hanno depositato anche memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, avuto riguardo all'incontestata presenza sul mappale confinante di importanti vasi vinari, che avrebbero dovuto essere considerati come strutture permanenti e, come tali, soggetti al rispetto dell'art. 890 c.c. .
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 890 c.c., per aver ritenuto la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, che lo stoccaggio di vini non costituisse attività di vinificazione.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 Cost. per omessa motivazione sull'inesistenza dell'attività di vinificazione.
4. Con il quarto motivo la ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c. nonché dell'art. 4 b) delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Farra di Soligo, contestando l'affermazione secondo cui la costruzione degli originari convenuti in pieno centro storico rispettava la disposizione contenuta nell'art. 30 N.T.A. del P.R.G. comunale, disattendendo quella di cui all'art. 4 lett. b) delle stesse N.T.A., come stabilite con le prescrizioni contenute nel titolo edilizio legittimante.
5. Con il quinto ed ultimo mezzo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c. con riferimento alla parte dell'impugnata sentenza in cui si era ritenuto che ella avesse fatto delle allegazioni generiche in merito al danno estetico e all'inesistenza dello stesso, così non considerando l'indirizzo giurisprudenziale sul danno conseguenza "in re ipsa" in caso di violazioni urbanistiche.
6. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome tra loro connessi. Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati. Dalla ricostruzione fattuale e dalla motivazione della sentenza di appello (che risponde certamente al requisito previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.) si è desunto che l'attività di vinificazione veniva svolta nel fabbricato degli appellati insistente sul mappale 444, non confinante con quello della ricorrente, e che sul mappale n. 445 erano depositati i denunciati vasi vinari, ma che, in ogni caso, era rimasto comprovato, sulla scorta degli accertamenti della competente USL, che dai fondi degli appellati non proveniva alcuna propagazione di immissioni intollerabili o insalubri. Occorre, peraltro, rilevare che l'evocato disposto dell'art. 890 c.c. non può essere riferito al mero deposito di vasi vinari, essendo rimasta esclusa - anche sulla base delle richiamate verifiche della competente azienda sanitaria, oltre in virtù degli accertamenti scaturiti dalla c.t.u. - la possibilità, al fine dell'applicazione della citata norma, dell'insorgenza di un pericolo di danni o di disturbo per la salute del vicinato per effetto dell'attività svolta (stante la mancata configurabilità della possibilità di formazione di processi putrefattivi suscettibili di espandersi all'esterno), tenendosi, altresì, conto delle dimensioni modeste dell'azienda, dell'utilizzazione di prodotti del proprio fondo e della mancanza di un apposito regolamento in proposito, il che comporta che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto dare - ove sussistente - una prova concreta del danno (rimasta, invece, non assolta), non potendosene ravvisare la sua ricorrenza "in re ipsa".
7. Anche il quarto e quinto motivo - esaminabili congiuntamente in quanto connessi - sono sforniti di fondamento e vanno respinti. Per un verso, si deve, infatti, evidenziare che, nel caso in questione, non è conferente - come rilevato correttamente nell'impugnata sentenza - il richiamo all'applicabilità dell'art. 4-b) delle N.T.A., essendo, invece, applicabile, nello specifico, l'art. 30 delle stesse N.T.A., quale disposizione regolante in effetti l'altezza nel centro storico, il cui limite era rimasto rispettato nella fattispecie, siccome di mt. 6,40 (nel mentre il citato art. 4-b si riferisce all'individuazione del criterio per misurare l'altezza nel caso di edificio costituito da "più fronti aventi altezza diversi"). Inoltre la costruzione realizzata sul mappale 445 aveva rispettato la prescrizione contenuta nella concessione edilizia del 14 giugno 2000, e, peraltro, nessun risarcimento sarebbe spettato alla ricorrente ove anche fosse stata violata, dato che essa non trovava riscontro nel citato art. 30 delle N.T.A. . In dipendenza di quanto appena posto in risalto e dell'accertata esclusione di violazioni urbanistiche la sentenza impugnata si profila altrettanto corretta nella parte in cui ha escluso, in primo luogo, la riconoscibilità del risarcimento del danno in via automatica (che potrebbe avere rilevanza quando sia l'ente pubblico a far valere la pretesa risarcitoria per le violazioni urbanistiche, ma non nei rapporti tra privati) e, in secondo luogo, che, sul piano concreto, non era rimasto dimostrato l'addotto deprezzamento commerciale del fabbricato della Canel Mariangela per ragioni estetiche, sul ravvisato presupposto - implicante un accertamento fattuale ed una conseguente valutazione insindacabili in sede di legittimità - che le costruzioni si trovavano lungo la via pubblica, avevano altezza diversa ed il fabbricato degli appellati (odierni controricorrenti) non alterava l'estetica complessiva visivamente, anche per effetto della mancanza di uniforme altezza di altri edifici adiacenti la strada pubblica "in loco".
8. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro o Corte di Cassazione - copia non ufficiale 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 31 marzo 2021
Depositato in cancelleria il 23/09/2021