Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 13-09-2021
Numero provvedimento: 425520
Tipo gazzetta: Nessuna

Autorizzazione a “QUALITALY S.r.l.” ad effettuare attività di controllo sugli operatori biologici ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20.

(Decreto 13/09/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Il presente decreto è stato abrogato con Decreto 17 maggio 2022 - prot. n. 221305.


ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1


 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 “Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91” e successive modifiche;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica”;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261 recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;

Vista l’istanza di autorizzazione a svolgere i compiti di organismo di controllo nel settore dell’agricoltura biologica, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2018 n. 20, presentata in data 14 luglio 2021 e successive integrazioni, e da ultimo del 9 settembre 2021, da “QUALITALY S.r.l.”;

Visto il certificato di accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 n. 303B rev. 00 del 02/07/2021, con scadenza 01/07/2025, rilasciato da ACCREDIA a “QUALITALY S.r.l.”;

Valutata e ritenuta conforme la documentazione prodotta;

Ritenuti sussistenti, ad esito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio VICO I, i requisiti di legge necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo previste dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20.

 

DECRETA


Articolo 1

(Autorizzazione)

1. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20, l’organismo di controllo denominato “QUALITALY S.r.l.”, con sede legale Castelvetro Piacentino (PC) in via Case Sparse, 2 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, sugli operatori che svolgono l’attività di:

- Produzione vegetale (compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale per la propagazione vegetativa);

- Produzione zootecnica (con esclusione dei prodotti dell’acquacoltura e delle alghe marine);

- Preparazione di alimenti;

- Preparazione di mangimi;

- Produzione di prodotti vitivinicoli;

- Importazione da Paesi extra-UE.

2. All’organismo “QUALITALY S.r.l.” è attribuito il codice IT-BIO-023.
 

Articolo 2

(Compiti ed obblighi del soggetto autorizzato)

1. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 ha il compito di svolgere l’attività di controllo finalizzata a verificare la conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale nel settore dell’agricoltura biologica sugli operatori assoggettati al proprio controllo.

2. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dai Regolamenti dell’Unione Europea e dalla normativa nazionale nel settore dell’agricoltura biologica, nonché le prescrizioni impartite dall’Autorità nazionale competente ed è assoggettato alla vigilanza delle Autorità indicate all’art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.
 

Articolo 3

(Decorrenza e durata dell’autorizzazione)

L’autorizzazione di cui all’art. 1 decorre dalla data del presente decreto e ha durata quinquennale.
 

Art. 4

(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)

L’autorizzazione di cui all’art. 1 sarà sospesa o revocata nei casi previsti dall’art. 7 del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 

Il Direttore dell’Ufficio VICO1

D.ssa Maria Flavia Cascia

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)