Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 27-05-2021
Numero provvedimento: 412
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Distillerie - Impianto di distillazione - Attività di produzione di alcool etilico e di altri liquidi alcolici a partire da prodotti e sottoprodotti della vinificazione, quali vino, fecce e vinacce - Domanda di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale - Prescrizioni in materia emissioni in atmosfera - Rilevate, a seguito della campagna di monitoraggio, di elevatissime emissioni di monossido di carbonio da parte della società ricorrente.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 295 del 2020, proposto da Distillerie G. di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri, Francesco Falcinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Perugia, via del Sole n. 8;

contro

Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Perugia, via Oberdan 50;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 30 - Pal. A;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – A.R.P.A. Umbria non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento Autorizzativo Unico n. 8 del 6.3.2020 (istanza AUA n. 49/2016) del Comune di Perugia, Area Governo e Sviluppo del Territorio, U.O. Edilizia Privata e SUAPE, notificata a mezzo pec in data 11.3.2020; - della Determinazione n. 1320 del 17.2.2020 del Dirigente e Responsabile del Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA notificata a mezzo pec in pari data;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi, per quanto occorrer possa: la nota AIA e AUA Regione Umbria prot. 0032941 del 19.2.2019, i verbali delle conferenze dei servizi tenutesi in data 28.2.2019, 16.4.2019, 29.8.2019, 26.11.2019, 10.12.2019, 9.1.2020 e 4.2.2020, ed altresì la nota ARPA Umbria prot. 230265 del 10.12.2019 della Regione Umbria.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia e della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1. Con il ricorso in epigrafe Distillerie G. Di Lorenzo s.r.l., titolare di un impianto di distillazione sito in Perugia, Fraz. Ponte Valleceppi, ove viene svolta l’attività di produzione di alcool etilico e di altri liquidi alcolici a partire da prodotti e sottoprodotti della vinificazione, quali vino, fecce e vinacce, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento autorizzativo unico n. 8 del 6.3.2020, con cui il Comune di Perugia ha assentito l’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale n. 75/17, in recepimento a quanto assunto dalla Regione Umbria con la sottesa determinazione regionale n. 1320 del 17.2.2020, parimenti impugnata, con la quale sono state imposte le contestate prescrizioni in materia emissioni in atmosfera, a seguito della campagna di monitoraggio in occasione della quale sono state rilevate elevatissime emissioni di monossido di carbonio da parte dell’odierna ricorrente.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e/o falsa e/o errata applicazione art. 3, comma 6 D.P.R. n. 59/2013 e artt. 268 comma 1 lett. h) e 269 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Eccesso di potere per difetto

di istruttoria e difetto di motivazione – Ingiustizia manifesta.

Lamenta la ricorrente che i provvedimenti gravati avrebbero illegittimamente distinto tra due assetti impiantistici (assetto impiantistico 1” e “assetto impiantistico 2) in contrasto con le previsioni di cui all’art. 3, comma 6 del d.p.r. 59/2013, all’art. 269, comma 1 e all’art. 268, comma 1 lett. h) del d.lgs. 152/2006; inoltre la prescrizione secondo cui per l’assetto impiantistico si impone di presentare una domanda autorizzativa, ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle disposizioni di cui agli artt. 273-bis e 270 del d.lgs. 152/2006 entro il 30/6/2020 e che l’adeguamento deve avvenire entro il 30/6/2021, si tradurrebbe in una sorta di revoca occulta, non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 278, comma 1, lett. c) del d.lgs. 152/2006.

II. Violazione e/o falsa e/o errata applicazione art. 3, comma 6 D.P.R. n. 59/2013 e artt. 268 comma 1, 269 comma 7 e 273-bis commi 5 e 6 D.Lgs. n. 152/2006, nonché dell’Allegato I, Parte III alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione vigente ante D.Lgs. n. 183/2017 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa – Ingiustizia manifesta.

Contesta la ricorrente che per impianti come quelli in questione, anteriori al 1988, sarebbero stati imposti valori limite del parametro monossido di carbonio ai sensi del d.lgs. 183/2017, in violazione della tempistica prevista dall’art. 273-bis, commi 5 e 6 del d.lgs. 152/2006 (a partire dal 1/1/2025). L’adeguamento impiantistico richiederebbe inoltre ingenti investimenti, incompatibili con la situazione finanziaria dell’impresa ricorrente.

3. Il Comune di Perugia si è costituito in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della competenza esclusiva della Regione Umbria in merito alla fissazione delle prescrizioni per cui è causa.

4. Si è altresì costituita in giudizio la Regione Umbria eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto a censurare atti presupposti direttamente lesivi non ritualmente impugnati (la DD 1320/2020, che ha provveduto alla fissazione dei contestati parametri di monossido di carbonio al termine della campagna di monitoraggio e dopo la rilevazione di elevatissime emissioni di monossido di carbonio (CO), sarebbe infatti mera attuazione di quanto disposto dalle precedenti DD 4722/2013 e DD 10503/2017) e concludendo nel merito per il rigetto delle doglianze ex adverso proposte.

5. Con ordinanza cautelare n. 36 del 24 febbraio 2021, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati al solo fine della sollecita definizione dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso.

6. All’udienza svoltasi con collegamento da remoto nel giorno 11 maggio 2021 la causa è passata in decisione.

7. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

8. Osserva infatti il Collegio che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’operata distinzione tra due assetti impiantistici non comporta il venir meno dell’unicità dello stabilimento complessivamente considerato e della relativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattandosi invero di distinzione resasi necessaria al solo fine di diversificare le due diverse modalità alternative di funzionamento dell’impianto, in ragione del fatto che l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in origine vigente non prevedeva l’assetto impiantistico ridotto (ovvero l’assetto impiantistico n. 2), con conseguente necessità di aggiornare l’autorizzazione alle emissioni anche in ordine a detto assetto, come pure richiesto dal medesimo gestore dell’impianto. E ciò coerentemente a quanto previsto dall’art. 268, comma 1, lett. h) del d.lgs. 152/2006, secondo cui per “stabilimento” si intende <<il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività>>.

9. Occorre d’altra pare rilevare che nel caso di specie il contestato procedimento finalizzato all’aggiornamento dell’AUA di cui alla DD 10503/2017, mediante integrazione delle prescrizioni dell’Allegato B-Emissioni in atmosfera per monitoraggio in continuo SME e per la fissazione del valore limite di emissione del parametro CO al punto di emissione E1, era stato imposto dalla stessa DD 10503/2017 di rilascio dell’originaria autorizzazione, coerentemente a quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R: 59/2013 in materia di autorizzazione unica ambientale, a tenore del quale <<Il gestore che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto ne dà comunicazione all’autorità competente>>, la quale <<provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto>>, come pure previsto in termini non dissimili dall’art. 269, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.

10. Risulta pertanto sconfessato l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, come previsto dalla normativa soprariportata, si sarebbe risolta in una sorta di “revoca occulta” dell’autorizzazione medesima.

11. Per quanto concerne, infine, i contestati valori limite del parametro monossido di carbonio imposti dai provvedimenti gravati, è sufficiente osservare che detti valori sono legittima conseguenza delle rilevazioni di Arpa Umbria effettuate a fine 2018 ed attestanti emissioni di monossido di carbonio <<in uscita dal camino E1 elevatissime>>, con concentrazioni che hanno raggiunto <<picchi di CO a 10.000 mg/Nmc>>, tali da comportare un pericolo per la salute della popolazione e dell’ambiente, come pure rilevato dall’U.S.L. Umbria 1, anche in considerazione della adiacenza dello stabilimento al centro abitato.

12. Occorre da ultimo rilevare che il parametro del monossido di carbonio di cui alla contestata D.D. 1320/2020, risulta adottato conformemente a quanto precedentemente stabilito nella D.D. della Provincia di Perugia n. 4722 del 28/5/2013, recante nella prescrizione “e.43” l’effettuazione da parte della ditta di <<una campagna di monitoraggio dell’inquinante CO>>, al termine della quale <<verrà stabilito il valore limite di emissione>>.

13. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione della domanda di annullamento dei provvedimenti gravati e consentono di prescindere dalle eccezioni in rito di inammissibilità del ricorso e di carenza di legittimazione passiva dell’amministrazione comunale.

14. Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000 (tremila/00), da dividersi in pari misura tra il Comune di Perugia e la Regione Umbria, oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni citate in epigrafe, con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario