Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 03-09-2021
Numero provvedimento: 1450
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 06-09-2021
Numero gazzetta: 313

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1450 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 03/09/2021, n. 2021/1450, pubblicato in G.U.U.E. 6 settembre 2021, n. L 313)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Il periodo di approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione.

(3) Le domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive interessate sono state presentate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione. Tuttavia per le sostanze attive acrinathrin e procloraz i richiedenti hanno confermato di non sostenere più le domande di rinnovo dell’approvazione.

(4) Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/291, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze attive acrinathrin e procloraz scadano alle date alle quali sarebbero scadute in assenza di tali proroghe.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1) alla riga 19 «Acrinathrin», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

2) alla riga 20 «Procloraz», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».