Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1450 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 03/09/2021, n. 2021/1450, pubblicato in G.U.U.E. 6 settembre 2021, n. L 313)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Il periodo di approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione.
(3) Le domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive interessate sono state presentate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione. Tuttavia per le sostanze attive acrinathrin e procloraz i richiedenti hanno confermato di non sostenere più le domande di rinnovo dell’approvazione.
(4) Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/291, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze attive acrinathrin e procloraz scadano alle date alle quali sarebbero scadute in assenza di tali proroghe.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) alla riga 19 «Acrinathrin», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
2) alla riga 20 «Procloraz», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».