Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 04-05-2021
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Sottoscrizione di contratto per incetta, raccolta e gestione di sottoprodotti della vinificazione - Richiesta di pagamento della somma dovuta titolo di conguaglio del corrispettivo di forniture di precipitato da mosto d'uva (tartaro) e per la gestione del deposito e del ritiro di feccia - Opposizione a decreto ingiuntivo - Accertamento e dichiarazione che nulla è dovuto per i titoli posti a fondamento dell'azione monitoria.


SENTENZA

pubbl. 04/05/2021

(Giudice: dott. Massimo Vicini)
 

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 851/2019 promossa da:

D.M. SPA (...), con il patrocinio dell'avv. DAMIANI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI 3 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. DAMIANI FRANCESCO

- attrice -

contro

M. SRL (...), con il patrocinio dell'avv. SORBO CHIARA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 94 80029 SANT'ANTIMO (NA) presso il difensore avv. SORBO CHIARA

- convenuta -


FATTO e DIRITTO

 

M. s.r.l. ha agito in via monitoria per ottenere da D.M. s.p.a. il pagamento della somma di euro 115.846,20, comprensiva di interessi, asseritamente dovutale, quanto a euro 90.967,24, a titolo di conguaglio del corrispettivo di forniture di precipitato da mosto d'uva (tartaro), e, quanto a euro 24.097,15, per la gestione del deposito e del ritiro di feccia in Melizzano (BN), come specificato nelle fatture della società ricorrente n. (...) del 14/11/2018 e n. (...) del 14/11/2018 (doc. 2 allegato al ricorso per ingiunzione).

Più precisamente, la fattura n. (...) del 14/11/2018 è relativa ad un conguaglio che D.M. s.p.a. si sarebbe impegnata a corrispondere a M. s.r.l. alla fine di tutta la fornitura del precipitato da mosto d'uva attinente alle fatture - già pagate - n. (...) del 28/11/2017, n. (...) del 20/03/2018, n. (...) del 31/05/2018, n (...) del 30/06/2018, n. (...) del 23/07/2018 e n. (...) del 23/07/2018, conguaglio calcolato, in base ad accordi asseritamente presi con L.G., amministratore della M., applicando un importo per grado più alto degli importi applicati in quelle precedenti fatture; la fattura (...) del 14/11/2018, invece, è relativa all'addebito di euro 5,00 al quintale per la gestione del deposito in cui veniva organizzata con operai e mezzi della M. la feccia che poi veniva raggruppata in carichi e spedita alla M..

In accoglimento del ricorso per ingiunzione, il Tribunale di Ravenna ha emesso il decreto ingiuntivo n. 141/2019 del 23/01/2019, avverso il quale D.M. s.p.a. ha proposto rituale opposizione.

La società opponente chiede la revoca del provvedimento monitorio, sostenendo che la pretesa creditoria avversaria si fonda unicamente su inesistenti pattuizioni verbali relative ad asserite maggiorazioni dei prezzi precedentemente concordati e già saldati.

La società opposta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente la fondatezza dell'opposizione avversaria.

Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

D.M. s.p.a., società esercente l'attività distillatoria in S. sul S. (R.), e M. s.r.l. hanno sottoscritto in data 01/08/2017 un contratto (doc. 2 prodotto dall'attrice opponente; doc. 1 prodotto dalla convenuta opposta) con il quale la prima ha affidato alla seconda l'incarico, con durata annuale (01/08/2017 - 31/07/2018), di incetta, raccolta e gestione, nel deposito temporaneo di M. ubicato in M. (B.), di sottoprodotti della vinificazione.

Detta scrittura prevede, per quanto riguarda il corrispettivo delle prestazioni affidate alla società M., che "per l'incarico di incetta dei sottoprodotti della vinificazione e per le attività del Centro di Raccolta temporaneo la D.M. S.p.A. riconoscerà alla M. srl. un compenso il cui importo sarà determinato tra le parti, tramite apposito accordo scritto, all'inizio della campagna viti-vinicola (inizio ad agosto e termine al 31 luglio dell'anno successivo)".

Ebbene, per quanto riguarda le forniture di precipitato da mosto d'uva (tartaro), è pacifico che durante la campagna vitivinicola 2017/2018 il prezzo veniva concordato telefonicamente tra le parti di volta in volta, ma l'opposta sostiene che tali accordi informali prevedevano un prezzo unitario base (quello indicato nelle fatture - regolarmente pagate - n. (...) del 28/11/2017, n. (...) del 20/03/2018, n. (...) del 31/05/2018, n (...) del 30/06/2018, n. (...) del 23/07/2018 e n. (...) del 23/07/2018, pari a euro 2,00, euro 2,50 o euro 3,00 al grado) più un conguaglio, che avrebbe dovuto essere pagato al termine delle forniture in questione, e che sarebbe stato pattuito dalle parti nella misura di euro 3,25 al grado (importo del prezzo di fine campagna).

L'asserita pattuizione del predetto conguaglio è però rimasta indimostrata.

È evidente che non può valere come prova di tale pattuizione la dicitura "più conguaglio", inserita unilateralmente da M. s.r.l. nelle summenzionate fatture relative alle forniture di tartaro; né può ritenersi che la società opponente, effettuando il pagamento di tali fatture senza contestazioni, si sia inequivocabilmente riconosciuta debitrice anche dei conguagli ivi menzionati, soprattutto se si considera che nelle fatture non è indicato alcun criterio per la quantificazione di detti conguagli.

Deve poi rilevarsi l'inammissibilità delle prove orali dedotte da M. s.r.l. al fine di dimostrare la suddetta pattuizione, stante il contenuto assolutamente generico e non circostanziato dei relativi capitoli, peraltro contrari all'art. 2721 c.c.

Per quanto riguarda la feccia, va osservato in primo luogo che la domanda proposta in via monitoria si riferisce alle fecce liquide e solide acquistate da M. s.r.l. per conto di D.M. s.p.a. presso i vari produttori e stoccate presso il centro di raccolta (CDR) gestito dalla convenuta opposta in Melizzano (BN), e che le parti avevano stabilito all'inizio della campagna vitivinicola 2017/2018 un prezzo unitario di euro 1,10 al grado per le fecce liquide e di euro 1,20 al grado per le fecce solide, franco arrivo alla sede dell'attrice opponente, come indicato nella e-mail inviata da L.G. a M. s.r.l. in data 29/09/2017 (doc. 4 del fascicolo di parte M.).

È evidente che tali prezzi unitari, stante la clausola franco arrivo, sono comprensivi di tutte le prestazioni affidate a M. s.r.l. (reperimento del prodotto, incameramento nel centro raccolta, caricamento sui camion e trasporto), fino alla consegna presso la sede di D.M. s.p.a. in S. sul S..

Non vi è contestazione sul fatto che M. s.r.l. avesse accettato le condizioni economiche indicate nella suddetta e-mail del 29/09/2017; ma la società opposta sostiene che durante la campagna 2017/2018, considerati i sopravvenuti rialzi dei prezzi di mercato, venne concordato telefonicamente dalle parti un compenso forfettario per l'attività dell'opposta (ritiro, conservazione e trasferimento della feccia), pari a euro 5,00 al quintale di prodotto introdotto nel centro di raccolta.

Anche quest'ultima pattuizione è però rimasta del tutto indimostrata, non essendo stata offerta alcuna prova dell'asserito accordo telefonico, al di là delle prove orali dedotte sul punto dalla società opposta, che non sono state ammesse per il contenuto generico e non circostanziato dei relativi capitoli, oltre che per il divieto di cui all'art. 2721 c.c.

I crediti esposti da M. s.r.l. nelle fatture n. (...) e n. (...) del 14/11/2018 devono quindi ritenersi insussistenti.

La domanda proposta in via monitoria va pertanto disattesa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.


P.Q.M.

 

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:

1) accerta e dichiara che nulla è dovuto da D.M. s.p.a. a M. s.r.l. per i titoli posti a fondamento dell'azione monitoria, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 141/2019 del 23/01/2019;

2) condanna M. s.r.l. a rifondere a D.M. s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in euro 406,50 per anticipazioni ed euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Ravenna, il 3 maggio 2021

Depositata in cancelleria il 4 maggio 2021