OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019.
(Decreto 26/08/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)
Il decreto 26 agosto 2021 è riportato nel testo vigente, come modificato dal decreto 7 ottobre 2021, prot. n. 513885.
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/419 della Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 “recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 “che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020 al n.75, con il quale al Dott. Francesco Saverio Abate è stato conferito l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, dell’ippica e della pesca;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020, reg. 832, con il quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019 n. 3893, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2019 al n. 343, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 luglio 2020, n. 6986, registrato alla Corte dei conti in data 6 agosto 2020 al n. 750, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, recante «Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 28 maggio 2021, n. 249034, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Proroga del termine previsto all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 luglio 2020, n. 6986, e proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369, recante «OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893»;
VISTA la nota n. 369362 del 19 agosto 2021, con la quale questa Amministrazione ha richiesto ad Agea di voler comunicare l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie per assolvere al pagamento degli importi dovuti a titolo di saldo ai soggetti beneficiari dei contributi per i progetti nazionali e per i progetti multiregionali, con riferimento alla quota di cofinanziamento gravante sulle risorse nazionali, afferenti alle annualità precedenti all’esercizio finanziario comunitario 2021/2022 all’annualità, al fine di effettuare una puntuale programmazione economica per l’esercizio finanziario corrente;
VISTE la nota del 23 agosto 2021, prot. n. 57242, con cui Agea precisa che risultano richieste di liquidazione sotto forma di saldo per i progetti nazionali per l’importo complessivo di euro 4.255.628,24 e, per i progetti multiregionali, con riferimento alla quota nazionale, pari al 50% del contributo dovuto ai beneficiari di questa tipologia di progetti, l’importo di euro 108.497,55;
RITENUTO necessario riservare, sull’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, la somma di euro 4.255.628,24 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali delle campagne precedenti;
RITENUTO necessario riservare, sull’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, la somma di euro 108.497,55 per la liquidazione della parte gravante sui fondi quota nazionale dei saldi dei progetti multiregionali delle campagne precedenti;
CONSIDERATO che il “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo” che prevede per la misura “Promozione sui Mercati dei Paesi terzi”, una dotazione finanziaria per annua pari ad euro 101.997.000,00, ripartiti in euro 30.599.100,00 per i fondi quota nazionale ed euro 71.397.900,00 per i fondi di quota regionale;
CONSIDERATO che il comma 1, lett. c) dell’art. 5 del sopracitato decreto del Ministro 4 aprile 2019 n. 3893 destina una riserva pari ad euro 3 milioni dei fondi quota nazionale al finanziamento dei progetti multiregionali;
CONSIDERATO pertanto che risultano disponibili, per l’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, euro 27.599.100,00 per i progetti di promozione nazionali di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 5 del sopracitato decreto del Ministro 4 aprile 2019 n. 3893;
CONSIDERATO che da tale importo è necessario riservare le risorse per la liquidazione dei saldi per i beneficiari delle annualità precedenti per i progetti nazionali e multiregionali, con riferimento alla parte di cofinanziamento gravante sui fondi quota nazionali, per un importo complessivo di euro 4.364.125,79;
CONSIDERATO, pertanto, che l’importo disponibile per i progetti nazionali con riferimento all’esercizio finanziario comunitario 2020/2021 è pari a euro 23.234.974,21;
CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità operative e procedurali per dare corretta attuazione al decreto ministeriale sopracitato.
DECRETA
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applica, per le definizioni quanto riportato all’art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, di seguito “Decreto”, per l’identificazione dei soggetti proponenti quanto riportato all’art. 3 del Decreto e per l’individuazione dei prodotti oggetto di promozione quanto riportato all’art. 4 del Decreto.
Art. 2
(Stanziamento disponibile)
1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali, a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, ammontano ad euro 22.525.023,60.
2. In caso di economie nel corso dell’esercizio finanziario comunitario 2021/2022 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui fondi di quota nazionale, delle campagne precedenti, le risorse non utilizzate sono sommate alle risorse di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei progetti nazionali a valere sull’esercizio finanziario 2021/2022.
3. La presenza delle economie di cui al precedente comma 2 verrà comunicata tramite pubblicazione di apposito successivo decreto direttoriale.
Art. 3
(Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo)
1. Le domande di contributo relative alla campagna 2021/2022, a valere sui fondi di quota nazionale, devono pervenire, pena l’ esclusi one , tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “NON APRIRE - DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO, MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (UE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO - ANNUALITA’ 2021/2022”, entro e non oltre le ore 15,00 del 20 ottobre 2021 al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio accettazione corrispondenza - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA.
2. Le domande di contributo relative alla campagna 2021/2022, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, devono pervenire, pena l’ esclusi one, agli indirizzi degli uffici delle Regioni e le modalità di trasmissione dei progetti sono indicati negli avvisi pubblicati dalle Regioni e Province autonome.
3. Il recapito del plico, contenente la domanda di contributo, è ad esclusivo rischio del mittente.
4. Nel plico sono inserite una lettera di accompagnamento alla domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui all’allegato A al presente e, pena l’esclusi one , i seguenti documenti:
a) Allegato B al presente decreto (Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante;
b) Idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta in conformità all’allegato C al presente decreto e a quanto indicato nel successivo art. 4 comma 2;
c) Allegato D al presente decreto (Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
d) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, se il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese, una dichiarazione redatta in conformità all’allegato E al presente decreto (Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese);
e) Allegato F al presente decreto (Dati produttivi), redatto dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti, qualora essi siano soggetti di cui alla lett. f), comma 1, dell’art. 3 del Decreto. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell’art. 11 del Decreto è necessario compilare i fogli “Dichiarazione”, “Dati produttivi” e il foglio “Conferimenti soci”, se pertinente. Nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell’art. 11 del Decreto è necessario compilare il foglio “Dichiarazione” e il foglio “Dati produttivi” unicamente per le colonne A, B, C e P;
f) Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all’allegato G del presente decreto.
In tale documento progettuale, il soggetto proponente è tenuto a precisare se intende avvalersi della proroga della durata massima del sostegno per la misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino in un determinato Paese terzo, di cui all’art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui uno solo dei partecipanti si trovi nelle condizioni di cui al citato art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 6 agosto 2021, n. 360369. Qualora il soggetto proponente si trovi nella condizione di richiedere proroga, è tenuto ad allegare all’allegato G una relazione sui risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi previsti, nei Paesi interessati dalla proroga nelle campagne precedenti in cui ha svolto iniziative di promozione, realizzate con il sostegno di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
g) Allegato H al presente decreto (Dati tecnici, economici e finanziari del progetto), debitamente compilato dal soggetto proponente e contenente anche dati relativi al soggetto proponente stesso e ai soggetti partecipanti;
h) Allegato I al presente decreto (Cronoprogramma), debitamente compilato dal soggetto proponente;
i) Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al successivo art. 4, comma 1. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;
j) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, copia conforme della visura camerale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
k) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante;
l) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, l’impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all’allegato L al presente decreto. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell’atto di costituzione dell’associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;
m) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, copia conforme dell’ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
n) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del Decreto, copia conforme della documentazione di cui all’allegato F al presente decreto (Dati produttivi);
o) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per i soggetti partecipanti produttori di vino, copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2019/20 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione;
p) Il supporto elettronico sul quale sono riprodotti in formato elettronico i documenti di cui alle precedenti lettere del presente comma (nel caso dei documenti compilati in conformità agli allegati al presente decreto nei formati originari di tali allegati, “.word” o “.xls” oppure “.pdf” nel caso degli ulteriori documenti).
5. In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui al precedente comma 4, lett. a), b), c), d), e), i), j), k), l), m), n), o) e p), nonché della documentazione allegata all’allegato G riguardante la relazione sui risultanti ottenuti nelle precedenti campagne della misura Promozione nei Paesi terzi dell’OCM Vino, le Autorità competenti assegnano al proponente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.
6. Il soggetto proponente dichiara, nell’allegato B al presente decreto, se intende ricevere, ai sensi dell’art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l’anticipo del contributo comunitario.
7. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l’esercizio finanziario comunitario 2021/2022, riceve, nel caso in cui richieda l’anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.
8. Il soggetto proponente, nell’allegato B al presente decreto, dichiara se intende avvalersi della modalità di rendicontazione di cui all’art. 5, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/1150.
9. I progetti hanno durata dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 nel caso in cui i beneficiari chiedano il pagamento anticipato del contributo. Qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato del contributo, le attività di promozione sono effettuate dal 1° marzo 2022 al 30 agosto 2022.
Art. 4
(Capacità tecniche e finanziarie)
1. Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate all’allegato M del presente Avviso.
2. Il soggetto proponente, o in alternativa ciascun soggetto partecipante, presenta una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta conformemente all’allegato C al presente decreto.
Art. 5
(Disponibilità di prodotto e contributo richiedibile)
1. I soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 75.000 litri.
2. Le Regioni e le Province autonome nei propri avvisi possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020, diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, ma comunque superiore a 50 hl per ciascun partecipante.
3. Le percentuali di contributo massimo rispetto alle spese progettuali previste sono indicate all’art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893.
4. Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto, qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto, per l’esercizio finanziario comunitario 2021/2022;
5. Per i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto, per l’esercizio finanziario comunitario 2021/2022.
6. Per i soggetti proponenti o partecipanti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto il contributo massimo richiedibile è quello indicato all’art. 9, comma 1, lett. f) del Decreto.
7. Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 15.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a euro 10.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute.
8. Per i Paesi emergenti elencati nell’allegato R al presente decreto, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 7.500,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a euro 5.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese emergente non vengono riconosciute.
9. Le Regioni e le Province autonome nei propri avvisi possono fissare contributi minimi diversi rispetto a quelli di cui ai precedenti commi 7 e 8.
Art. 6
(Valutazione dei progetti)
1. Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), con il supporto di due assistenti, verifica preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente Decreto e che contenga la documentazione ivi prevista.
2. Il R.U.P. accerta la sussistenza dei requisiti previsti agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto. La mancanza di tali requisiti comporta l’esclusione del soggetto proponente. Verifica, inoltre, la conformità della domanda di contributo rispetto a quanto previsto agli artt. 3, 4 e 5 del presente decreto.
3. Il Comitato verifica che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dagli artt. 7 e 8 del Decreto. La non conformità comporta l’esclusione del soggetto proponente.
4. Il Comitato effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, anche avvalendosi della tabella dei costi di riferimento di cui all’allegato M.
6. Il Comitato verifica che non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 9 del Decreto.
7. Qualora il soggetto proponente richieda, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 13 settembre 2020, n. 9313510, una proroga, superiore ai cinque anni, della durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato Paese terzo o mercato di un regolamento (UE) n. 1308/2013, il Comitato verifica che la relazione sulle attività realizzate, presentata unitamente all’all. G al presente decreto, evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti approvati per le precedenti annualità o comunque giustifichi la concessione della proroga.
8. Al termine dell’istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria dei progetti eleggibili attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito all’allegato N del presente decreto. A parità di punteggio, si applica quanto disposto all’art. 12, commi 4 e 5 del Decreto.
Art. 7
(Termini di valutazione e di esecuzione dei progetti)
1. Le Regioni adottano i propri avvisi, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro 4 aprile 2019 n. 3893 e a quanto disposto dal presente decreto, e trasmettono, tramite posta elettronica certificata, al Ministro e ad Agea tali provvedimenti, entro quindici giorni dalla loro emanazione.
2. Per la campagna 2021/2022 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali, multiregionali e nazionali sono:
a) 13 dicembre 2021, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’allegato O del presente decreto, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 2 del Decreto;
b) 20 dicembre 2021, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento del progetti selezionati;
c) 20 dicembre 2021, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 2 del Decreto. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’allegato O del presente decreto, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 2 del Decreto.
3. I soggetti beneficiari che non richiedono l’anticipo realizzano le attività a decorrere dal 1° marzo 2022, terminano entro il 30 agosto 2022 ed entro tale data presentano domanda di pagamento completa.
4. I soggetti beneficiari che richiedono l’anticipo realizzano le attività dal 1° marzo 2022, terminano entro il 31 dicembre 2022 e presentano domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 2023.
Art. 8
(Notifica graduatoria)
1. Le Autorità competenti notificano ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la
graduatoria definitiva ed assegnano un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.
Art. 9
(Progetti multiregionali)
1. Le Regioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei propri avvisi, comunicano al Ministero l’importo dei fondi quota regionale da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali.
2. Il Ministero, acquisite le informazioni di cui al precedente comma 1, pubblica sul proprio sito l’elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali ed i relativi importi dei fondi quota regionale ad essi destinati.
3. I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati nei propri fondi quota regionale.
4. I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dal Comitato di valutazione di ciascuna Regione capofila secondo i punteggi stabiliti nell’allegato P.
5. Ciascun Comitato predispone le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l’importo dei fondi di quota regionale di competenza.
6. I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.
7. La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai comma 2, 3, 4 e 5 dell’art. 12 del Decreto.
Art. 10
(Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari)
1. Non sono ammesse, pena l’esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell’art. 3 del Decreto, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all’art. 9 del Decreto.
3. I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell’art. 3 del Decreto sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti ai commi 6 e 7 dell’art. 15 del Decreto.
Art. 11
(Variazioni ai progetti)
1. In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto. Per le varianti di cui all’art. 15, comma 1, lett. b) del Decreto, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti, l’istanza redatta conformemente all’allegato Q del presente decreto, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti nazionali l’istanza è inviata al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
2. Le variazioni di cui al precedente comma 1 sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/paese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e sono conformi ai costi di riferimento di cui all’allegato M. Tali variazioni sono esaminate dal competente Comitato in conformità a quanto disposto dell’art. 15 del Decreto e sono realizzate solo dopo l’avvenuta approvazione.
3. In caso di varianti di cui all’art. 15, comma 1) lett. a) del Decreto, il beneficiario comunica alle autorità competenti e ad Agea le modifiche al progetto prima della loro esecuzione, tramite la compilazione dell’allegato S. Per i progetti nazionali l’istanza è inviata al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Art. 12
(Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti)
1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all’art. 13, comma 7, del Decreto. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell’allegato R del presente decreto.
Art. 13
(Materiale informativo)
1. Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all’art. 16 del Decreto.
2. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le indicazioni previste nell’allegato M del presente decreto. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.
Art. 14
(Azioni ammissibili e spese eleggibili)
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del Decreto, le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate nell’allegato M del presente decreto.
2. I soggetti proponenti possono proporre, nell’ambito delle azioni di cui all’art. 7, comma 1 del Decreto la realizzazione di sub-azioni non contenute nell’allegato M, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing.
3. Qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell’allegato M sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione, tra quelle indicate all’art. 7, comma 1 del Decreto, appartengono, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nell’allegato M, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell’attività proposta, dei target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all’interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono.
Art. 15
(Stipula del contratto e controlli)
1. I contratti, redatti secondo l’apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all’art. 14 comma 1 del Decreto, sono stipulati tra quest’ultima ed i beneficiari.
2. L’elenco dei contratti stipulati è pubblicato sul sito istituzionale di Agea entro 90 giorni dalla stipula. Entro il medesimo termine, i contratti vengono trasmessi in copia alle Autorità competenti.
3. Agea comunica alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale.
4. I soggetti beneficiari che richiedono il pagamento in anticipo del contributo costituiscono una fidejussione pari al 120% dell’aiuto erogabile a titolo di anticipo.
5. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Agea. I risultati sono comunicati da Agea alle Autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dal termine delle attività di controllo.
Art. 16
(Erogazione del finanziamento e disposizioni finali)
1. Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo di cui all’art. 14 comma 1 del Decreto.
2. Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.
Art. 17
(Pubblicazione e informazioni)
1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del ventesimo giorno precedente la scadenza di cui al comma 1 dell’art. 3.
2. Il R.U.P. è Stefano Valeri, funzionario in servizio presso l’Ufficio PQAI V - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.
3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione “Gare” del sito internet http://www.politicheagricole.gov.it.
Art. 18
(Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Oreste Gerini
Il Direttore Generale
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005
ALLEGATI
Allegato A - Lettera di accompagnamento alla domanda
Allegato B - Dichiarazione sostituiva di certificazione amministrativa e finanziaria
Allegato C - Referenze bancarie
Allegato D - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
Allegato E - Dichiarazioni relative alla qualifica di PMI
Allegato G - Schema del progetto
Allegato H - Dati tecnici economici e finanziari del progetto
Allegato L - Impegno a costituirsi in ATI o rete d'impresa
Allegato M - Azioni ammissibili e costi di riferimento 2020-2021
Allegato N - Punteggi nazionali
Allegato O - Elenchi proponenti e partecipanti per Paesi
Allegato P - Punteggi multiregionali
Allegato R - Paesi terzi mercati aree omogenee e Paesi emergenti
Allegato S - Richiesta variante art. 15, c. 1, lett. a), D.M. n. 3893/2019