Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 19/08/2021, n. 2021/1378, pubblicato in G.U.U.E. 20 agosto 2021, n. L 297)
Il Regolamento (UE) 19 agosto 2021, n. 2021/1378, in vigore dal 9 settembre 2021 ed applicabile dal 1° gennaio 2022, salvo quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, lett. a), punto ii), è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 21 ottobre 2025, n. 2025/2138.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o in conversione se gli operatori e i gruppi di operatori, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 di detto regolamento e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesti che sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848.
(2) Al fine di dare attuazione all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno specificare il contenuto del certificato cui fa riferimento tale disposizione, nonché i mezzi tecnici con cui il certificato deve essere rilasciato.
(3) Inoltre, ai fini dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno stabilire nel presente regolamento l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti che sono competenti per eseguire tali controlli e rilasciare tale certificato nei paesi terzi.
(4) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi
Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 forniscono agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato attestante che detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848 («il certificato»).
Il certificato:
a) è rilasciato con le modalità seguenti:
i) secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
ii) in formato elettronico, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione;
iii) apponendovi un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) consente l’identificazione:
i) dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore coperti dal certificato, compreso l’elenco dei membri di un gruppo di operatori;
ii) della categoria di prodotti coperti dal certificato, classificati secondo le stesse modalità di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848; e
iii) del periodo di validità;
c) attesta che l’attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore è conforme al regolamento (UE) 2018/848; e
d) è aggiornato ogniqualvolta siano modificati i dati che vi figurano.
Articolo 2
Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo
1. L’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 figura nell’allegato II del presente regolamento. L’elenco contiene le seguenti informazioni su ogni autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuto:
a) il nome e il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo;
b) le categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 per ciascun paese terzo;
c) i paesi terzi di cui sono originarie le categorie di prodotti, a condizione che tali paesi terzi non siano già coperti, per la categoria di prodotti o il prodotto in questione, da un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o da un riconoscimento dell’equivalenza a norma dell’articolo 48 di detto regolamento;
d) la durata del riconoscimento; e
e) le eccezioni al riconoscimento, se del caso.
2. Informazioni dettagliate concernenti l’indirizzo postale, l’indirizzo del sito Internet e l’indirizzo email di contatto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, nonché il nome dell’organismo di accreditamento che concede l’accreditamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, sono rese disponibili pubblicamente tramite il sito web della Commissione dedicato all’agricoltura biologica.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L’articolo 1, secondo comma, lettera a), punto ii), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
L’articolo 1, secondo comma, lettera a), punto iii), si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I - MODELLO DI CERTIFICATO
ALLEGATO II - Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848
Per l'Allegato II si rinvia alla versione consolidata al 20 dicembre 2024 riportata in Eurlex.
Per le successive modifiche si vedano i seguenti Regolamenti: n. 2025/882; n. 2025/2138.