Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1325 della Commissione del 10 agosto 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 10/08/2021, n. 2021/1325, pubblicato in G.U.U.E. 11 agosto 2021, n. L 288)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 38, lettere c), d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 della Commissione.
(2) Per affrontare le specifiche circostanze dovute all’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).
(3) Inoltre, per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a evitare gravi rischi sanitari per il personale delle autorità competenti, considerata la difficoltà a eseguire quei controlli e attività e nella misura necessaria a gestire le relative gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri. Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato al 1° luglio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/772 della Commissione ha pertanto prorogato il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 fino al 1° luglio 2021.
(4) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 1° luglio 2021.
(5) Per via del protrarsi della crisi e delle perturbazioni ad essa correlate, il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 è stato prorogato fino al 1° settembre 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/984 della Commissione.
(6) Il sistema di controllo nel settore biologico opera tuttavia sulla base di un anno civile, in particolare per quanto riguarda ispezioni e campionamenti. È quindi necessario applicare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 oltre il 1° settembre 2021 e prorogare il suo periodo di applicazione fino alla È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.
(8) È necessario evitare di perturbare l’applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, che è prorogata dal presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2021.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:
1) all’articolo 1, paragrafo 7, la data «1° luglio 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
2) all’articolo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, la data «1° luglio 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN