Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 05-08-2021
Numero provvedimento: 1303
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 06-08-2021
Numero gazzetta: 283

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1303 della Commissione del 5 agosto 2021 che cancella la protezione della denominazione di origine [«Neusiedlersee-Hügelland (DOP)»]

(Regolamento /UE) 05/08/2021, n. 2021/1303, pubblicato in G.U.U.E. 6 agosto 2021, n. L 283)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 106,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione dispone che la procedura stabilita all’articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica mutatis mutandis alla cancellazione di una denominazione di origine protetta di cui all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2) A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/33, la richiesta di cancellazione della denominazione di origine protetta «Neusiedlersee-Hügelland» presentata dall’Austria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione di origine protetta «Neusiedlersee-Hügelland» deve essere cancellata.

(4) In considerazione della cancellazione della protezione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland», deve essere soppressa la relativa iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini dell’Unione di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

La protezione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland» (DOP) è cancellata.


Articolo 2

L’iscrizione della denominazione di origine «Neusiedlersee-Hügelland» (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini è soppressa.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN