Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 02-07-2021
Numero provvedimento: 5781
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratto di distribuzione con cui parte attrice s'impegna a vendere, in nome e per conto proprio, i prodotti (vini) forniti dalla società convenuta, con trasferimento di portafoglio clienti in vista del raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato e commerciali - Facoltà di recesso e responsabilità precontrattuale - Danno derivante dall'impossibilità di rivendere i prodotti vinicoli già acquistati e depositati in magazzino - Danno all'immagine - Dichiarazione di risoluzione del contratto di distribuzione.


SENTENZA 

n. 5781/2021, pubbl. il 02/07/2021

(Giudice: dott.ssa Orietta Stefania Miccichè)


 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21366/2019 R.G. promossa da:

D.C. S.P.A. (...), con il patrocinio degli avv.ti (...) e (...) presso lo studio dei quali in (...), elegge domicilio

- attrice -

contro

L.C. S.R.L. (...), con il patrocinio degli avv.ti (...) e (...) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in (...)

- convenuta -


 

Nell'interesse di D.C. S.P.A.

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e difesa reietta, così giudicare:

nel merito :

1. previo ogni accertamento dell'illiceità e dell'illegittimità della condotta di L.C. S.R.L. e della responsabilità precontrattuale in capo a quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1337 cod. civ., per tutte le ragioni in fatto e in diritto in atti, dichiarare che la medesima è l'unica responsabile dei danni tutti patiti da D&C e, per l'effetto, conseguentemente condannare L.C. S.R.L. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da D.C., quantificati in Euro 15.248,39 , ovvero nella maggi ore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell' espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo;

2. previo ogni accertamento del caso, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto in atti, la responsabilità di L.C. S.R.L. per violazione dei principi di correttezza, buona fede e salvaguardia di D&C e, per l'effetto:

- (i) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito di L.C. S.R.L. nei confronti di D.C. e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa di pagamento avente ad oggetto le fatture emesse dalla stessa come meglio precisate in narrativa; ( ii) condannare L.C. S.R.L. al risarcimento in forma specifica consistent e nel ritiro della merce giacente presso il magazzino sito in Pavia, Viale Repubblica n. 10, e comunque al risarcimento, a favore di D&C del danno e del pagamento della relativa somma, allo stato quantificabile in Euro 46.603,75 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell' espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo; ( iii ) condannare L.C. S.R.L. a tenere indenne e manlevata D.C. da qualsivoglia rischio di perimento nonché richiesta che la s ocietà titolare del predetto magazzino dovesse avanzare anche per le spese di deposito e giacenza della predetta merce, da determinarsi in esito al giudizio;

ovvero, in via alternativa,

- condannare L.C. S.R.L. a risarcire per equivalente, a f avore di D.C. i danni tutti patiti e patendi , e al pagamento della relativa somma, allo stato, quantificabili in non meno di Euro 233.018,75 (Euro 186.415,00 + Euro 46.603,75) o, in ogni caso, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'e sito dell' espletanda istruttoria,

oltre interessi dal dovuto al saldo nonché a tenere indenne e manlevata D.C. da qualsivoglia rischio di perimento nonché richiesta che la società titolare del predetto magazzino dovesse avanzare anche per le spese di deposi to e giacenza della predetta merce, da determinarsi all'esito del giudizio;

3. previo ogni accertamento dell'illiceità e dell'illegittimità della condotta di L.C. S.R.L., per tutte le ragioni in fatto e in diritto in atti, accertare e dichiarar e che D.C. ha subito una lesione del proprio diritto di immagine; e, per l'effetto, conseguentemente condannare L.C. S.R.L. al risarcimento del danno sofferto da D.C. quantificato nella misura pari ad Euro 200.000,00 , ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell' espletanda istruttoria, ovvero da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., oltre interessi legali e rivalutazione dall'illecito all'effettivo pagamento;

4. in ogni caso e comunque, per tutte le ragioni di credito che dovranno essere accertate e riconosciute in capo a D.C., affermare e dichiarare il diritto di quest'ultima a compensare le medesime con ogni e qualsivoglia ragione di debito che dovesse essere accertata e dichia rata sussistere in capo a D.C. nei confronti di L.C. S.R.L.; in ogni caso :

- con vittoria di spese e delle competenze legali, oltre oneri di legge.

Nell'interesse di L.C. S.R.L.

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria:

Nel merito, in via principale:

- rigettare tutte le domande proposte da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere L.C. S.R.L. da o gni avversaria pretesa;

Nel merito, in via riconvenzionale:

- previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di D.C. al contratto di distribuzione stipulato in data 15 gennaio 2018, accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto inter partes ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. ovvero dell'art. 1456 cod. civ., per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare D.C. al pagamento in favore di L.C. S.R.L., a titolo di risarcimento dei danni, diretti e indiretti, a vario titolo d a questa patiti e patiendi , di una somma non inferiore ad Euro 963.426,31 , come meglio esposto in narrativa, ovvero nella diversa somma che verrà determinata in corso

di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo ;

- condannare D.C. al pagamento delle fatture insolute, per complessivi Euro 151.433,04 , oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2001 dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;

- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da L.C. S.R.L. a D.C. a qualsivoglia titolo;

In subordine:

- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1440 cod. civ. di D.C. per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la stessa D.C. a risarcire in favore di L.C. S.R.L. i danni, diretti e indiretti, a vario titolo da questa patiti e patiendi , nella misura quantificata in Euro, ovvero nella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione e d interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo;

In ogni caso:

- condannare D.C. ex art. 96 cod. proc. civ., per le ragioni meglio esposte in narrativa, alla corresponsione di una cifra pari al quadruplo delle spese legali previste per il presente giudizio;

- con vittoria di spese legali.

 

IN FATTO E IN DIRITTO


Con atto di citazione notificato in data 27.3.2019 D.C. s.p.a. ha convenuto in giudizio L.C. s.r.l. al fine di vederne accertata la responsabilità precontrattuale ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'attrice ha affermato di aver stipulato con L.C., in data 15.1.2018, un contratto di distribuzione in forza del quale si era impegnata a vendere, in nome e per conto proprio, i prodotti (vini) forniti dalla convenuta, che le avrebbe trasferito un portafoglio clienti in vista del raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato e commerciali.

Ha affermato che, pur avendo adempiuto le proprie obbligazioni, il 28.12.2018 aveva deciso di avvalersi della facoltà di recesso (art. 3 del contratto) a causa di una serie di inadempimenti della convenuta tra cui il trasferimento di un portafoglio clienti e lo svolgimento di un'attività marketing non adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ha aggiunto che, successivamente al recesso, le parti avevano negoziato (senza successo) la conclusione di un accordo modificativo dell'originario contratto che consentisse la prosecuzione del rapporto commerciale.

Ha sostenuto che le trattative furono interrotte da L.C. che, in data 18.2.2019, aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto e, poco dopo, aveva comunicato ai propri clienti la cessazione della relazione commerciale con D.C., così impedendo a quest'ultima di rivendere i prodotti vinicoli già acquistati e depositati in magazzino.

D.C. ha contestato la condotta posta in essere dalla convenuta nella fase delle trattative posteriori al recesso - definendola contraria a buona fede - ed ha sostenuto l'inefficacia della risoluzione in quanto relativa ad un rapporto già esaurito per effetto del precedente recesso e stante, in ogni caso, l'assenza di inadempimenti addebitabili all'attrice.

Ha, quindi, chiesto: l'accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta e dell'infondatezza di tutti i crediti da quest'ultima vantati nei suoi confronti; la condanna de L.C. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e al ritiro della merce giacente in magazzino; nonché di essere manlevata da tutti i potenziali rischi e richieste provenienti da terzi in relazione al perimento e alle spese di giacenza dei prodotti vinicoli acquistati.

Si è costituita L.C. che ha confermato di avere concluso un contratto di distribuzione con D.C. e ha resistito alle deduzioni di controparte.

In particolare, la convenuta ha contestato la legittimità del recesso di D.C., che ha qualificato come inesistente in quanto non espressamente previsto in contratto e, in ogni caso, esercitato tardivamente e con modalità abusive, perciò inidoneo a determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale.

Ha negato qualunque responsabilità precontrattuale e affermato di avere proposto a D.C. un accordo modificativo dell'originario contratto senza ottenere alcun riscontro.

Ha aggiunto di avere risolto il contratto - in data 18.2.2019 - per inadempimento dell'attrice alle obbligazioni contrattualmente assunte e di aver comunicato ai propri clienti la rottura del rapporto commerciale con D.C. soltanto dopo la risoluzione, in data 20.2.2019.

Ha contestato le pretese risarcitorie dell'attrice sostenendo di aver adempiuto le proprie obbligazioni e, comunque, escludendo il nesso causale tra la propria condotta ed i pregiudizi lamentati da D.C..

In via riconvenzionale ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per mancato raggiungimento del fatturato minimo garantito per l'anno 2018, nonché ex art. 1456 c.c. per il mancato rispetto da parte dell'attrice dei termini e delle modalità di pagamento.

Sempre in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di D.C. al pagamento delle fatture insolute per Euro 151.433,04, oltre interessi moratori.

In subordine ha chiesto l'accertamento della responsabilità di D.C. a titolo di dolo incidente ex art. 1440 c.c. per avere rappresentato, durante le trattative, circostanze non veritiere circa la sua posizione di mercato e la sua capacità di conseguire determinati obiettivi commerciali.

La convenuta ha in ogni caso chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla condotta inadempiente di D.C..

In risposta alle doglianze della convenuta D.C. ha insistito nelle proprie richieste ed ha contestato le domande riconvenzionali spiegate da L.C..

1. Sul recesso di D.C. e sulla responsabilità precontrattuale di L.C.

La domanda con la quale D.C. ha chiesto accertarsi la responsabilità precontrattuale della convenuta richiede una preliminare valutazione circa la legittimità del recesso esercitato dall'attrice.

Il contratto di distribuzione stipulato tra le parti (doc. n. 1 attrice e n. 6 convenuta) all'art. 3.3 prevedeva: "Le parti convengono di effettuare con periodicità almeno semestrale verifiche sull'andamento dell'attività del Distributore in termini di clientela, fatturato, marginalità, prezzi al pubblico, etc. Nel caso in cui successivamente alla prima verifica dopo i primi sei mesi di contratto le parti non fossero soddisfatte dei risultati del rapporto, le parti si riservano la possibilità di terminare anticipatamente il contratto al 31.12.2018".

D.C. ha sostenuto in giudizio che tale clausola contrattuale attribuiva alle parti il diritto di recedere unilateralmente sino al 31.12.2018, richiamando il criterio interpretativo di cui all'art. 1367 c.c.

L.C. ha contestato tale prospettazione, affermando che detta clausola contrattuale attribuiva alle parti la sola facoltà di risolvere consensualmente il contratto, ma non anche il diritto di recedere unilateralmente.

Il testo dell'art. 3.3 del contratto, così come formulato dalle parti, presenta un significato ambiguo, posto che non richiama espressamente né l'istituto del recesso di cui all'art. 1373 c.c., né quello della risoluzione consensuale ex art. 1372 c.c.

In luogo dell'interpretazione letterale, non conducente nel caso di specie, devono perciò applicarsi gli altri criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.

In particolare, devono richiamarsi gli artt. 1363, 1366 e 1369 c.c. che conducono ad un'interpretazione sistematica, funzionale e secondo buona fede del contratto.

Al fine di ricercare la comune intenzione dei contraenti occorre, infatti, indagare il senso complessivo della dichiarazione negoziale e non soltanto una singola parte di essa (art. 1363 c.c.), facendo altresì applicazione dei criteri dell'interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.) in modo da attribuire all'accordo un significato coerente con la sua ragione pratica.

A conferma di quanto sopra si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d' interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. civ. sent. n. 7927/2017).

Considerata la natura del contratto in esame, di durata triennale, con il quale le parti hanno previsto la possibilità di "terminare anticipatamente il rapporto al 31.12.2018 in caso di insoddisfazione circa i risultati fino a quel tempo raggiunti" l'interpretazione più consona dell'art. 3.3 pare sia quella di attribuzione a entrambe le parti il diritto di recesso ex art. 1373 c.c. al fine di consentire loro di liberarsi dal vincolo negoziale nel caso in cui questo non rispondesse più al loro apprezzabile interesse.

Tale interpretazione pare coerente con la previsione dell'art. 14 del contratto con il quale le parti, nel delineare le modalità e la forma con cui effettuare le comunicazioni in pendenza di rapporto, hanno espressamente richiamato la "volontà di recesso".

A sostegno di quanto sopra rileva, altresì, che mentre il mutuo dissenso ex art. 1372 c.c. non deve costituire oggetto di espressa previsione in quanto poggia sulla concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto, la facoltà di recesso di cui all'art. 1373 c.c. - in quanto determinante lo scioglimento del rapporto per iniziativa unilaterale - richiede un'espressa pattuizione ad opera delle parti.

Alla luce delle ragioni di cui sopra deve ritenersi che D.C. avesse la facoltà di recedere dal contratto.

Ciò premesso occorre analizzare le modalità con le quali l'attrice ha esercitato tale facoltà, posto che L.C. ha contestato - oltre alla sussistenza della facoltà di recesso - anche il suo esercizio definendolo strumentale, tardivo ed abusivo.

In particolare, la convenuta ha sostenuto la tardività del recesso in quanto comunicato con un ritardo di sei mesi rispetto al termine concesso alle parti per verificare la loro soddisfazione circa il rapporto commerciale in essere e ne ha eccepito l'esercizio abusivo in quanto funzionale a sottrarre l'attrice alle proprie obbligazioni contrattuali.

Sulle modalità di esercizio della facoltà di recesso il contratto di distribuzione non prevedeva un termine di preavviso, ma soltanto la possibilità per le parti di porre fine al rapporto in caso di insoddisfazione dopo i primi sei mesi di contratto.

Quanto alle modalità del recesso occorre precisare che tale facoltà deve essere esercitata nel pieno rispetto delle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.) cui deve improntarsi il comportamento delle parti in ogni fase del rapporto negoziale, da quella genetica a quella patologica che conduce al suo scioglimento.

In tale prospettiva il recesso va portato a conoscenza dell'altra parte entro un termine congruo alla natura dell'affare e del rapporto sul quale va ad incidere, anche nei casi in cui le parti non abbiano previsto espressamente un onere di preavviso.

L'esigenza di comunicare il recesso con congruo preavviso assolve, infatti, la funzione di tutelare il contraente receduto, al quale viene concesso, attraverso la dilazione degli effetti della volontà espressa dal recedente, il tempo sufficiente a regolare i suoi interessi (cfr. Cass. civ., sent. n. 227/2013).

Il mancato assolvimento di detto onere può integrare una condotta abusiva intesa quale esercizio di un diritto con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale (cfr. Cass. civ. ord. n. 10324/2020, Cass. civ. sent. n. 20106/2009).

Nel caso di specie, il recesso di D.C. è stato comunicato il 28.12.2018 con effetti a partire dal 1.1.2019. Con la mail (doc. n. 2 attrice e n. 15 convenuta) l'attrice ha comunicato a L.C.:"a far data dal giorno 1 gennaio 2019 il contratto perderà ogni validità ed efficacia con caducazione di qualsivoglia obbligo a carico delle parti, che potranno considerarsi quindi definitivamente libere".

Appare evidente l'insufficienza di un termine di preavviso di soli quattro giorni tenuto conto del tipo di rapporto commerciale - avente ad oggetto la distribuzione di prodotti vinicoli ai clienti della convenuta - nell'ambito del quale D.C. godeva dell'esclusiva per la vendita dei prodotti su un determinato territorio per un periodo di tre anni e della difficoltà per la convenuta di reperire in un così breve arco temporale altro soggetto in sostituzione di D.C..

L'instaurazione di un rapporto commerciale di distribuzione richiede una previa fase di trattative che consentano alle parti di prendere cognizione dell'affare e di vagliarne la convenienza ed opportunità, nonché una fase successiva all'accordo nella quale i prodotti da commercializzare vengono messi a disposizione del distributore che li ha ordinati.

Lo svolgimento delle suddette attività non può certamente esaurirsi nell'arco temporale di quattro giorni, come testimoniato anche dal caso in esame nel quale le parti hanno raggiunto l'accordo il 15.1.2018 e la convenuta ha effettuato la prima consegna della merce al distributore circa un mese dopo.

In considerazione di quanto sopra, le modalità con le quali D.C. ha esercitato il diritto di recesso non possono ritenersi conformi a buona fede e correttezza ed il recesso esercitato da D.C. deve, dunque, ritenersi inefficace e, come tale, inidoneo ad estinguere il rapporto contrattuale originariamente instauratosi tra le parti.

Non può dunque ipotizzarsi una responsabilità precontrattuale a carico de L.C., in ragione del fatto che, stante l'inefficacia del recesso esercitato da D.C., il rapporto contrattuale è proseguito ed alcuna trattativa precontrattuale è stata condotta nel periodo successivo al recesso medesimo (gennaio-febbraio 2019), durante il quale le parti trattarono un accordo soltanto modificativo dell'originario contratto (doc. n. 4-9-attrice, n. 18-19-21-22-33 convenuta).

Va dunque rigettata la domanda di D.C. di accertamento della responsabilità precontrattuale de L.C. e la conseguente domanda risarcitoria.

2. Sulla domanda di risoluzione del contratto proposta da L.C..

L.C. ha chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e/o 1456 c.c. per inadempimento dell'attrice all'obbligo di raggiungere il fatturato minimo garantito e all'obbligo di pagare tempestivamente le fatture emesse dalla convenuta.

2.1 Il contratto di distribuzione, all'art. 7.2, prevedeva la facoltà de L.C. di risolvere il contratto in caso di mancato raggiungimento da parte di D.C. del fatturato minimo garantito pari - per l'anno 2018 - ad Euro 335.000,00.

D.C. ha sostenuto di avere raggiunto il livello di fatturato minimo per l'anno 2018 inoltrando alla convenuta un ordine di prodotti vinicoli in data 28.12.2018 da consegnarsi entro il 4.1.2019 (doc. n. 16 convenuta).

La convenuta ha contestato tale affermazione, come si evince anche dalle mail del 31.12.2018 (doc. n. 3 attrice) e del 18.2.2019 (doc. n. 5 attrice), con le quali L.C. escludeva l'ordine del 28.12.2018 dal conto economico del 2018 in quanto effettuato in violazione del preavviso di 30 giorni indicato all'art. 6.1 del contratto.

Va tuttavia osservato che, sebbene l'art. 6.1 del contratto onerava il distributore di rispettare un termine di preavviso di 30 giorni per l'inoltro degli ordinativi, L.C. ritenne di evadere tale ordine, di cui ha anche chiesto il pagamento come si evince dalla fattura del 3.1.2019 (doc. n. 29 convenuta).

Ad ulteriore conferma di ciò è anche la circostanza, rappresentata da D.C., di essersi rifiutata di pagare la fattura di cui sopra al fine di evitare di subire un ulteriore pregiudizio derivante dall'impossibilità di rivendere - a seguito della cessazione del rapporto commerciale - la merce consegnatale dalla convenuta e depositata in magazzino.

Va dunque che il fatturato minimo non sia stato raggiunto.

2.2 La domanda della convenuta appare invece fondata con riferimento alla clausola risolutiva connessa al ritardo nel pagamento.

L'art. 12.1, lett. d), del contratto attribuiva a L.C. il diritto di risolvere il contratto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di pagamento da parte di D.C..

All'art. 5.5 del contratto le parti pattuirono il pagamento della merce ordinata da D.C. entro sessanta giorni dalla data indicata in fattura.

Dalla documentazione prodotta da L.C. emerge sia il mancato pagamento da parte di D.C. delle fatture emesse tra la fine del 2018 ed i primi mesi del 2019 (doc. n. 29 convenuta), sia il ritardo accumulato da D.C. nel saldare altre fatture relative agli ordini effettuati tra i mesi di febbraio ed ottobre 2018 (doc. n. 39 convenuta).

Considerato che la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. presuppone la sussistenza di un inadempimento imputabile, è onere della parte cui l'inadempimento è addebitato fornire la prova liberatoria dell'esatto adempimento o dell'impossibilità di adempiere per causa ad essa non imputabile.

Nel caso di specie, D.C. non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere il tempestivo pagamento delle fatture - avendo invero ammesso il contrario -, sostenendo che il mancato pagamento non sarebbe imputabile a sua colpa.

L'attrice ha affermato di non aver pagato le fatture emesse tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 per scongiurare l'ulteriore pregiudizio consistente nell'impossibilità di rivendere le merci già acquistate in quanto in seguito alla comunicazione alla clientela della rottura dei rapporti con D.C., L.C. le aveva di fatto precluso la possibilità di rivendere i prodotti già acquistati e giacenti presso il magazzino.

Tale ragione, tuttavia, non costituisce una valida giustificazione del proprio inadempimento.

L'impossibilità di D.C. di rivendere detti prodotti non può infatti ritenersi conseguenza della condotta scorretta o colpevole della convenuta, bensì della scelta di quest'ultima di risolvere il contratto.

Anche in relazione al ritardo nei pagamenti delle altre fatture l'attrice non ha indicato elementi idonei a provare il contrario o ad escludere l'imputabilità dell'inesatto adempimento.

D.C. non ha, tra l'altro, contestato specificamente la circostanza in esame pur gravando su di essa il relativo onere in quanto il fatto controverso riguardava una domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.

In considerazione di quanto sopra, il contratto di distribuzione deve ritenersi risolto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 c.c. e 12.1 lett. d) del contratto, stante l'imputabilità a D.C. del mancato rispetto dei termini e delle modalità di pagamento.

3. Sulla responsabilità de L.C. per violazione dei principi di correttezza e buona fede e sulle conseguenti pretese avanzate da D.C.

D.C. ha chiesto accertarsi la responsabilità della convenuta per la condotta, contraria a buona fede e correttezza, consistente nella comunicazione ai propri clienti della cessazione di ogni relazione commerciale con l'attrice.

In particolare, ha chiesto accertarsi l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito vantato nei suoi confronti dalla convenuta e la condanna di quest'ultima: al ritiro della merce giacente presso il magazzino ed al risarcimento del danno di Euro 46.603,75, a tenere indenne l'attrice dal rischio di perimento nonché da ogni richiesta relativa alle spese di deposito della merce, ovvero - in alternativa - al risarcimento del danno pari ad Euro 233.018,75.

Come s'è accennato, la comunicazione di risoluzione del contratto da parte di L.C. deve ritenersi legittima in ragione della condotta inadempiente di D.C.. In tale contesto e in assenza di specifiche pattuizioni al riguardo non può ritenersi illegittima la comunicazione - successiva alla risoluzione - ai propri clienti di voler riprendere con loro rapporti commerciali diretti.

Dalla documentazione in atti si evince, infatti, come la convenuta, in data 20.2.2019, abbia comunicato ai propri clienti l'interruzione del rapporto di distribuzione con D.C. e indicato i contatti dei propri responsabili area quali referenti diretti per l'evasione dei futuri ordini (doc. 6 attrice).

Alcuna scorrettezza pare ravvisarsi nella condotta della convenuta volta a ripristinare relazioni commerciali dirette con la clientela che aveva in precedenza ceduto - come previsto dal contratto di distribuzione - a D.C..

La comunicazione ai clienti è intervenuta successivamente alla risoluzione del contratto e, quindi, in un momento in cui - essendo venuto meno il vincolo contrattuale - le parti erano libere di riorganizzare la loro attività commerciale adottando le soluzioni più congeniali ai loro interessi.

Quanto al ritiro della merce depositata in magazzino ed al risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di rivenderla, nonché ai connessi rischi incombenti su D.C. si rileva che l'art. 5.4 del contratto prevedeva la consegna da parte de L.C., presso un magazzino sito in P., della merce ordinata da D.C..

È evidente come i prodotti, una volta consegnati da L.C., siano entrati nella disponibilità di D.C. che, in vista della successiva rivendita, li ha trattenuti in giacenza presso il magazzino.

La giacenza di tali prodotti, quindi, costituiva l'effetto dell'adempimento da parte della convenuta dell'obbligo di consegnare la merce ordinata dall'attrice.

Il contratto di distribuzione non prevedeva a carico della convenuta un obbligo di ritiro la merce rimasta invenduta, in caso di cessazione del rapporto commerciale con D.C.,.

A ciò si aggiunge che l'impossibilità lamentata da D.C. di rivendere detta merce non costituiva evento imputabile ad una condotta scorretta della convenuta, visto che il contratto si è risolto per fatto imputabile a D.C..

In considerazione della non configurabilità di un inadempimento della convenuta, né di una condotta della stessa contraria a buona fede devono respingersi le domande avanzate sul punto da D.C..

4. Sul danno all'immagine lamentato da D.C.

L'attrice ha, altresì, dedotto un danno all'immagine, in relazione al quale ha chiesto il risarcimento.

In particolare, ha sostenuto di avere concordato con L.C. l'innalzamento dei prezzi di listino delle merci da distribuire al cliente A.S. e che, conformemente a detta decisione congiunta, aveva concluso con A.S. - in data 29.1.2019 - un accordo che prevedeva l'aumento nella misura del 4% dei prezzi dei prodotti da distribuire a quest'ultima. Ha aggiunto che, dopo l'interruzione delle trattative e la cessazione del rapporto commerciale, L.C. ridusse i prezzi applicati ad A.S..

D.C. ha affermato che l'innalzamento dei prezzi ad A.S. ed il successivo ribasso accordato a quest'ultima dalla convenuta hanno determinato la rottura della sua relazione commerciale con A. - che non ha più fatto riferimento all'attrice per l'acquisto di vini - con conseguenti ripercussioni economiche.

&C ha definito come illecita la condotta della convenuta e ha richiamato l'art. 2056 c.c. ai fini della liquidazione equitativa del danno lamentato. La domanda deve quindi essere ricondotta nell'alveo del risarcimento del danno da responsabilità aquiliana.

Da ciò discende l'onere a carico del danneggiato di fornire la prova della condotta dolosa o colposa (danno evento) e del danno conseguenza della condotta medesima.

Dalla documentazione prodotta non si evincono elementi utili a dimostrare il fatto prospettato, ossia l'avvenuta riduzione dei prezzi ed il conseguente pregiudizio all'immagine dell'attrice.

I documenti prodotti dall'attrice al riguardo - immagine di uno scaffale con indicazione dei prezzi di alcuni vini (doc. n. 7 attrice), fatturato realizzato da D.C. con A. nel 2018 (doc. 13 attrice) e listino dei vini trattati da D.C. datato 23.8.2018 (doc. n. 14 attrice) - non sono idonei a provare né l'evento (rialzo e ribasso dei prezzi), né tanto meno il danno, né ancora il nesso causale tra evento e danno.

Considerata, dunque, la mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità da fatto illecito, primo tra tutti la sussistenza di una condotta illecita a cui ricondurre il pregiudizio lamentato, deve respingersi la domanda formulata da D.C. per ottenere il risarcimento del danno alla propria immagine e reputazione commerciale.

5. Sulla condanna di D.C. al pagamento delle fatture insolute

L.C. ha chiesto la condanna di D.C. al pagamento delle fatture emesse e rimaste insolute per complessivi Euro 151.433,04, oltre interessi moratori dall'esigibilità di tale credito fino al saldo.

Nello specifico, il credito di Euro 151.433,04 vantato da L.C. è relativo alle fatture n. (...) del 30.11.2018 per Euro 23.687,52, n. (...) del 28.12.2018 per Euro 73,20, n. (...) del 3.1.2019 per Euro 126.906,00 e n. (...) del 28.2.2019 per Euro 766,32 (doc. n. 29 convenuta).

Tali fatture sono state emesse dalla convenuta relativamente ad ordini inoltrati dall'attrice e non vi è dubbio che la relativa merce sia stata ricevuta da D.C. come risulta dalla sua stessa ammissione.

Come si è già osservato D.C. ha ammesso di non aver pagato le fatture emesse dalla convenuta tra la fine del 2018 ed i primi mesi del 2019 e non ha contestato la circostanza dell'avvenuta consegna della merce.

Accertata, dunque, la sussistenza e l'esigibilità del credito vantato da L.C. - stante l'avvenuta consegna della merce ed il decorso del termine di sessanta giorni previsto in contratto per il pagamento - deve condannarsi D.C. al pagamento di tali fatture per complessivi Euro 151.433,04.

Su tale somma vanno calcolati gli interessi moratori, nella misura legale maggiorata del 4% come previsto all'art. 62, comma 3, D.L. n. 1 del 2012 (trattandosi di contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti alimentari o agricoli) e con decorrenza dal giorno dell'esigibilità del pagamento fino al saldo.

Considerato che le parti, all'art. 5.5 del contratto, hanno previsto il pagamento della merce a sessanta giorni dalla data indicata in fattura, gli interessi di cui sopra decorrono dal 31.1.2019 per la fattura n. (...) emessa il 30.11.2018, dal 1.3.2019 per la fattura n. (...) emessa il 28.12.2018, dal 4.3.2019 per la fattura n. (...) emessa il 3.1.2019 e dal 30.4.2019 per la fattura n. (...) emessa il 28.2.2019.

6. Sulla pretesa risarcitoria de L.C.

La convenuta ha chiesto la condanna di D.C. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta inadempiente dell'attrice e quantificati in complessivi Euro 963.426,31.

6.1 Ha lamentato, in primo luogo, il mancato guadagno pari ad Euro 39.059,76 che le sarebbe derivato dal raggiungimento da parte di D.C. del fatturato minimo garantito previsto per l'anno 2018.

Considerato quanto già argomentato circa il raggiungimento del fatturato minimo da parte di D.C. va respinta la relativa domanda risarcitoria della convenuta.

6.2 La convenuta ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno di Euro 445.187,76 pari al profitto che avrebbe conseguito nel caso in cui D.C. avesse raggiunto gli obiettivi commerciali per l'anno 2018.

L'attrice ha contestato la fondatezza di tale pretesa risarcitoria sostenendo che l'unica obbligazione posta a suo carico era quella di acquistare il fatturato minimo e non anche di raggiungere gli obiettivi commerciali rispetto ai quali aveva soltanto dichiarato di essere in grado di realizzarli a condizione della cessione, da parte della convenuta, del proprio fatturato dell'anno 2017.

Il contratto prevedeva, per l'anno 2018, un obiettivo commerciale di Euro 1.350.000,00 - che D.C. aveva dichiarato di essere in grado di realizzare -, ma non prevedeva alcuna conseguenza in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi commerciali.

La dichiarazione di D.C. di essere in grado di raggiungere gli obiettivi commerciali non costituiva fonte di una vera e propria obbligazione a carico della stessa, come si evince anche dall'interpretazione a contrario della clausola di cui al successivo art. 7.2 che attribuiva alla convenuta la facoltà di risolvere il contratto soltanto in caso di omesso raggiungimento del fatturato minimo.

In altri termini, l'essere in grado di realizzare un determinato volume di affari rappresentava una mera previsione circa i risultati potenzialmente conseguibili per effetto della collaborazione commerciale con L.C..

Tale assunto è confermato, altresì, dalla particolare natura del rapporto che origina da un contratto di distribuzione con il quale le parti si impegnano a collaborare reciprocamente per obiettivi il cui perseguimento è strettamente dipendente da molteplici fattori quali, tra gli altri, l'andamento del mercato di riferimento.

Alla luce di quanto sopra deve escludersi la responsabilità contrattuale di D.C. relativamente al raggiungimento degli obiettivi commerciali.

Va, dunque, respinta la relativa domanda della convenuta.

6.3 L.C. ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno consistente nella perdita del fatturato - per Euro 155.000,00 - relativo ai clienti del canale H.R. che la convenuta sostiene di aver ceduto a D.C. al momento della conclusione del contratto.

Come già osservato, non può ritenersi che quello del raggiungimento degli obiettivi commerciali costituisse un'obbligione assunta da D.C..

L.C., peraltro, non ha chiarito se il pregiudizio lamentato in relazione ai clienti del canale H.R. sia riferito al fatturato minimo o agli obiettivi commerciali del

In entrambi i casi deve, comunque, escludersi la responsabilità dell'attrice stante, da un lato, l'adempimento dell'obbligo di raggiungere il fatturato minimo e, dall'altro lato, l'assenza di un obbligo e di un conseguente inadempimento circa gli obiettivi commerciali.

Né può ricondursi detta responsabilità all'inadempimento da parte di D.C. di un'autonoma e diversa obbligazione consistente nel raggiungimento di un minimo di fatturato con i soli clienti del canale H.R., posto che non risulta alcun obbligo dell'attrice al riguardo.

Deve, quindi, respingersi la domanda risarcitoria avanzata da L.C..

6.4 La convenuta ha, altresì, chiesto il risarcimento del pregiudizio derivante dall'aver riconosciuto a D.C. sconti promozionali, per complessivi Euro 6.544,50, consistenti nella cessione dei prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli indicati in contratto.

D.C. ha contestato l'avversaria pretesa sostenendo, in primo luogo, l'assenza di prova del relativo danno, nonché il fatto che la convenuta si fosse determinata a concedere detti sconti perché i prezzi indicati in contratto risultavano fuori mercato.

L'attrice ha, inoltre, affermato che la concessione di uno sconto sul prezzo di cessione dei prodotti era stata liberamente deliberata da L.C..

Occorre premettere che il contratto prevedeva, all'art. 5.1, l'obbligo di D.C. di pagare alla convenuta - per ogni articolo - il prezzo stabilito dal listino prezzi stagionale.

Dalla documentazione in atti emerge come in pendenza di rapporto le parti vagliarono una rimodulazione dei prezzi originariamente concordati, come si evince dalla mail con cui il 18.11.2018 la convenuta proponeva a D.C. un incontro al fine di revisionare i prezzi di cessione dei prodotti della linea Pop e le scontistiche per i singoli canali di vendita (doc. n. 11 convenuta).

Si desume, inoltre, che L.C. acconsentiva alla proposta di rimodulazione dei prezzi come da essa stessa affermato nelle mail inviate all'attrice in data 11.12.2018 (doc. n. 14 convenuta) e 6.2.2019 (doc. n. 33 convenuta).

Dagli elementi di cui sopra si evince che gli sconti sui prezzi dei prodotti siano stati liberamente concordati dalle parti.

Considerato che il diritto al risarcimento del danno postula l'esistenza, oltre che del danno medesimo, anche dell'evento causativo dello stesso - che non può certamente essere ricondotto all'accordo delle parti circa la revisione dei prezzi di cessione - deve escludersi la fondatezza della pretesa risarcitoria della convenuta.

6.5 Tra le voci di danno per il cui ristoro la convenuta ha proposta domanda in sede giudiziale vi è anche il pregiudizio relativo alla cattiva gestione da parte di D.C. della relazione commerciale con il Gruppo A., cliente cedutole dalla convenuta.

In particolare, L.C. ha sostenuto di aver condiviso con D.C., attraverso la cessione gratuita all'attrice di 2.640 bottiglie di vino, la perdita di gestione relativa alle vendite dei prodotti da D.C. al Gruppo A.. Ha aggiunto di aver condiviso detta perdita soltanto affinché D.C. rinegoziasse con A. il passaggio alla nuova linea di prodotti Pop con prezzi di cessione che avrebbero garantito al distributore un margine sulle vendite.

La convenuta ha, altresì, aggiunto che, vista l'incapacità di D.C. di rinegoziare il cambio linea e la modifica dei prezzi con Gruppo A., aveva comunicato a D.C. di non essere più disposta a subire perdite di gestione.

Ha, quindi, chiesto il risarcimento del danno quantificato in Euro 4.989,60 pari al valore delle 2.640 bottiglie già cedute a D.C. prima della rinuncia.

D.C. ha contestato l'avversaria domanda affermando di essere venuta a conoscenza dei prezzi applicati da L.C. ad A. soltanto successivamente alla stipulazione del contratto.

L'art. 5.8 del contratto prevedeva che eventuali richieste di contribuzione sarebbero state previamente concordate tra le parti e L.C. ne avrebbe condiviso con D.C. i relativi costi in misura non inferiore al 50%.

Dalla documentazione in atti si evince che L.C. si era impegnata a condividere la perdita al fine di spuntare successivamente un prezzo più alto nelle vendite ad A..

Detta circostanza risulta dalla mail con la quale L.C., in data 6.2.2019, comunicava a D.C. di non esser disposta a contribuire ulteriormente alle condizioni di vendita praticate da D.C. ad A. e ribadiva quanto concordato con D.C. circa il tentativo di convincere A. alla sostituzione della vecchia linea Pop con la nuova ad un prezzo diverso (doc. 33 convenuta).

A conferma della ricostruzione di cui sopra si pone anche la mancata contestazione da parte di D.C. del fatto di aver ricevuto dalla convenuta alcuni prodotti in omaggio.

Considerato che la consegna gratuita di merci è avvenuta per scelta de L.C. di condividere la perdita deve ritenersi insussistente il pregiudizio lamentato dalla convenuta.

L'impegno di condividere la perdita - volontariamente assunto dalla convenuta - non può, infatti, costituire un evento - fonte di danno - imputabile all'attrice.

Anche questa domanda de L.C. va, dunque, respinta.

In relazione all'operato di D.C. con il cliente Aspiag L.C. ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno consistente nella perdita di fatturato con il cliente A..

Dalla documentazione prodotta non emergono elementi idonei a provare il pregiudizio lamentato dalla convenuta che ha, inoltre, omesso di quantificarlo.

Per tali ragioni deve essere respinta la relativa pretesa risarcitoria avanzata dalla convenuta.

6.6 L.C. ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno, pari ad Euro 196.273,78, derivante dalla necessità di ricostituire la rete commerciale che aveva smantellato al momento della conclusione dell'accordo di distribuzione con D.C..

L'attrice ha negato la veridicità della ricostruzione avversaria affermando che L.C. avesse conservato la distribuzione diretta nei confronti dei clienti non ceduti a D.C., così conservando la propria rete commerciale.

Secondo quanto previsto all'art. 1.3 del contratto l'attività di vendita di D.C. era limitata ai soli clienti dei settori G. e H.R., rimanendo escluso ogni altro canale tra cui quello relativo alla vendita diretta ai privati, alle aziende ed al commercio elettronico.

Dalla richiamata clausola contrattuale, nonché dalla mail con la quale il 21.1.2018 L.C. comunicava a D.C. i nominativi dei clienti che avrebbe continuato a gestire direttamente (doc. n. 7 convenuta) si evince come la convenuta avesse proseguito l'attività di vendita di prodotti ai privati, alle aziende e tramite il canale del commercio elettronico.

Né indicazioni di segno contrario è possibile ricavare dalla documentazione prodotta dalla convenuta riguardante l'incentivo all'esodo del proprio responsabile vendite in Italia (doc. n. 36 convenuta), la fattura emessa da A. a chiusura dei loro rapporti (doc. n. 36 convenuta), l'assunzione di un nuovo direttore commerciale dal mese di maggio 2019 (doc. n. 37 convenuta).

La realtà aziendale de L.C. che opera, dal 2010, sui mercati italiani ed internazionali, porta a ritenere - tra l'altro - che questa si avvalga di una rete commerciale ben organizzata e strutturata nella quale al responsabile vendite si affiancano altri soggetti con funzione di collaborazione ed ausilio.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve respingersi la domanda risarcitoria della convenuta che non ha provato gli elementi costitutivi della propria pretesa.

6.7 L.C. ha lamentato di aver subito un danno derivante dal ritardo, superiore a sessanta giorni, nei pagamenti di fatture emesse tra i mesi di febbraio ed ottobre 2018.

A sostegno della propria pretesa la convenuta ha prodotto documentazione contenente un prospetto delle fatture emesse tra febbraio e ottobre 2018 e degli interessi moratori maturati per il ritardo nel loro pagamento (doc. n. 39) e quantificati in complessivi Euro 1.216,26 sulla base del tasso legale maggiorato di quattro punti percentuali ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.L. n. 1 del 2012.

Da tale documentazione - non contestata dall'attrice - si evince il ritardo di D.C. nel pagamento delle fatture in esame. Il pregiudizio derivante dal ritardo nei pagamenti è coperto dagli interessi moratori.

Dalla quantificazione effettuata dalla convenuta devono essere detratti Euro 147,97 in quanto relativi alla fattura n. (...) del 30.11.2018 sulla quale gli interessi moratori sono già stati liquidati al paragrafo 5 del presente provvedimento.

La domanda de L.C. deve, quindi, essere accolta e D.C. va condannata al pagamento della somma di Euro 1.068,29 a titolo di interessi moratori nella misura calcolata come sopra.

6.8 L.C. ha, altresì, lamentato di aver subito un danno all'immagine - pari ad Euro 115.154,65 - consistente nel discredito commerciale derivante dall'incapacità di D.C. di promuovere i suoi prodotti presso i clienti dei canali G. e H.R..

D.C. ha contestato la pretesa risarcitoria della convenuta perché rimasta priva di elementi probatori.

In punto di onere della prova del danno alla reputazione commerciale la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che "anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici" (cfr. Cass. civ. sent. n. 20643/2016).

Nel caso di specie L.C. non ha fornito elementi dai quali evincere né l'esistenza di un danno alla propria immagine, né la sua eventuale entità limitandosi a richiamare al riguardo l'andamento dei propri bilanci.

Tra l'altro dal conto economico del Bilancio 2018 de L.C. (doc. n. 40 convenuta) si evince un incremento del valore della produzione rispetto all'anno 2017. Considerato quanto sopra deve escludersi la sussistenza di un danno all'immagine della convenuta.

6.9 La convenuta ha anche chiesto il risarcimento dei danni indiretti e futuri che potrebbero derivarle dalla condotta inadempiente di D.C..

La domanda risarcitoria della convenuta, così come articolata, non consente di individuare i pregiudizi di cui chiede il ristoro, non avendo L.C. indicato quali sarebbero i danni - indiretti e futuri - di prevedibile e ragionevole realizzazione.

Il carattere indiretto e futuro del danno non esonera, infatti, il danneggiato dall'onere di indicare l'ubi consistam di tali danni e di fornire gli elementi probatori sui quali si regge la propria pretesa risarcitoria.

Diversamente opinando ne deriverebbe, infatti, un inversione dell'onere probatorio tutte le volte in cui il danneggiato agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni indiretti e futuri, con conseguente aggravio della posizione del danneggiante che si troverebbe a dover fornire la prova del fatto negativo dell'assenza del pregiudizio.

Alla luce delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria esaminata va respinta.

6.10 L.C. ha, infine, chiesto la condanna di D.C. ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. sostenendo il carattere doloso o gravemente colposo della condotta processuale dell'attrice.

L'art. 96, comma 3, c.p.c. assolve la funzione di scoraggiare - in funzione deflattiva -le iniziative giudiziarie non ben ponderate e rivelatesi del tutto infondate, come tali costituenti una forma di abuso dello strumento processuale.

Nel caso di specie non sussistono i presupposti e gli elementi per qualificare come abusiva la condotta processuale dell'attrice, posto che l'abusività della condotta non corrisponde all'infondatezza delle domande avanzate dalla parte bensì alla loro pretestuosità ed inverosimiglianza, caratteri questi ultimi non ravvisabili nella condotta processuale di D.C..

Deve, pertanto, essere respinta la relativa domanda della convenuta.

7. Tenuto conto della parziale soccombenza de L.C., si ritiene di compensare nei limiti di un quarto le spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta.


P.Q.M.

 

il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:

1) Respinge le domande svolte da D.C. s.p.a. nei confronti di L.C. s.r.l.;

2) dichiara risolto il contratto di distribuzione stipulato tra D.C. s.p.a. - e L.C. s.r.l. per fatto di D.C.;

3) in parziale accoglimento della domanda svolta da L.C. s.r.l. condanna D.C. s.p.a. - in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di L.C. s.r.l. di Euro 151.433,00 oltre interessi moratori nella misura indicata in motivazione;

4) respinge le ulteriori domande svolte da L.C. s.r.l. nei confronti dell'attrice;

5) condanna D.C. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a L.C. s.r.l. i tre quarti delle spese del presente giudizio, liquidate per l'intero, ex D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 25.664,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.


Così deciso in Milano, il 30 giugno 2021

Depositata in cancelleria il 2 luglio 2021