Comitato Produzione Biologica (COP) e Gruppo Esperti Produzione Biologica tenutisi a Bruxelles in data 28 e 29 novembre 2018.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I
Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.
RIUNIONE COP - 28/29 novembre 2018
1) Avicoli
Nel corso dell’ampia discussione sono stati affrontati gli aspetti più controversi delle nuove norme di produzione per il settore avicolo.
Accesso all’aria aperta per le pollastrelle: la Commissione (di seguito COM) ha preso atto delle osservazioni pervenute da diversi Stati Membri (di seguito SM), tra cui l’Italia, in merito alle difficoltà di rispettare l’obbligo di far uscire nei parchetti esterni anche i giovani animali sotto le 18 settimane, per motivi di ordine sanitario. La DG SANTE, presente all’incontro, ha chiarito che il Reg. (UE) n. 2018/848, allegato II, parte II, punto 1.9.4.4 lett. f), ha correttamente previsto una deroga specifica nel caso di restrizioni dovute a misure per il contenimento dell’influenza aviaria, in quanto solo per questa malattia sono previste misure restrittive obbligatorie a livello europeo. Per altre patologie, invece, la normativa DG PQAI - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0092764 del 28/12/2018 Pagina 2 di 7 sanitaria non obbliga di tenere al chiuso gli animali. L’Italia, insieme ad altri SM, ha segnalato che anche nel caso di rischio di diffusione di salmonella e micoplasmosi occorrono misure preventive per proteggere gli allevamenti. La COM tuttavia ha confermato che la deroga rispetto all’uscita degli animali nei parchetti esterni sarà applicabile unicamente nel caso dell’influenza aviaria, circostanza in cui la veranda sarà considerata spazio esterno. Tenuto conto delle difficoltà rappresentate dal settore in merito agli adeguamenti strutturali necessari per il rispetto dell’obbligo di accesso all’aria aperta degli animali, la Scrivente intende richiedere alla COM di includere anche gli allevamenti che attualmente producono le cosiddette pollastrelle “semi-bio” nel periodo transitorio di 10 anni previsto dalla proposta normativa.
Densità all’interno degli edifici. L’ultima proposta della COM prevede, per le ovaiole, il rispetto del parametro di 6 capi/m2 di area utilizzabile per tutti i sistemi di allevamento, a cui si aggiunge nel caso dei sistemi multilivello il parametro di 9 capi/m2 di pavimento. L’Italia ha segnalato che quest’ultimo requisito dovrebbe essere eventualmente esteso a tutti i sistemi di allevamento, tenuto conto che in alcuni tipi di allevamento monostrato l’area di pavimento disponibile per gli animali è molto ridotta rispetto all’area totale del pavimento, in quanto la superficie è occupata dalle strutture interne. La COM ha proposto come possibile soluzione di prevedere un parametro di 12 capi/m2 da applicare a tutti i sistemi di allevamento.
2) Suini
La COM ha illustrato la presentazione relativa alle norme di produzione corredata dai commenti degli SM. Le ultime modifiche riguardano l’ampliamento della superficie minima per alcune categorie di animali (riproduttori e scrofe in allattamento). A seguito della discussione e tenendo conto delle osservazioni dell’Italia, la COM rivedrà la suddivisione in categorie dei suini da ingrasso in linea con la normativa orizzontale. Per i suini è stato proposto un periodo di transizione di 10 anni. L’Italia ritiene eccessivamente lungo tale periodo, mentre altri SM ne hanno chiesto un prolungamento fino a 20 anni.
3) Bovini, equini, caprini, ovini
La COM ha confermato l’approccio conservativo rispetto a queste specie in continuità con la normativa attualmente vigente. Pertanto non sarà previsto alcun periodo di transizione.
4) Conigli
La proposta della COM ha accolto solo in parte le proposte dell’Italia e rimangono ancora decisamente poco chiare le disposizioni che riguardano i sistemi e le strutture di allevamento, nonché l’accesso al pascolo. In particolare, risultano ambigue le caratteristiche dell’area esterna (che dovrebbe sostituire il pascolo quando questo non sia disponibile) per la quale sono previste superfici minime molto ridotte (soprattutto per i conigli da ingrasso). La mancanza di chiarezza rischia di determinare in futuro disparità applicative tra i diversi SM.
5) Acquacoltura
Su questo punto la COM non ha aperto la discussione ma ha comunicato di essere impegnata ad approfondire le osservazioni inviate dagli SM, tra cui quelle relative la questione delle aree di coltura per i molluschi. Su tale punto, anche l’Italia, tenuto conto di quanto emerso in occasione del Tavolo Tecnico Agricoltura Biologica del 27 novembre u.s., ha confermato le proprie preoccupazioni. La COM ritiene che il problema non possa essere risolto con atto delegato non essendo prevista alcuna delega nell’atto di base. Pertanto, è in corso una valutazione giuridicolegale ai fini di fornire agli SM un chiarimento con nota interpretativa.
6) Food and Feed
In merito alle norme relative agli alimenti trasformati e ai mangimi, la COM non ha ancora ben identificato le proposte da sottoporre agli Stati Membri. E’ stato chiesto agli SM di identificare le tecniche di trasformazione il cui utilizzo debba essere vietato in agricoltura biologica. La COM ritiene altresì utile includere esplicitamente nel futuro regolamento una lista positiva di tecniche, che, pur non risultando perfettamente rispondenti ai principi del biologico, debbano essere ammesse in quanto necessarie e non sostituibili per la produzione di specifici alimenti (al momento sono state inserite le resine a scambio ionico esclusivamente per la produzione di baby-food).
7) Banche dati previste dall’art. 26 del reg. (UE) n. 2018/848.
La COM ha interpellato gli SM per la definizione degli atti esecutivi che dovranno stabilire i dettagli tecnici per la costituzione e il mantenimento delle banche dati per la registrazione della disponibilità di sementi, animali e novellame biologici. L’Italia, insieme ad altri SM, ha chiesto di tener conto della struttura delle banche dati già esistenti a livello nazionale. Alcuni SM hanno chiesto alla COM di evitare di stabilire dettagli troppo stringenti ma lasciare una certa flessibilità a livello nazionale.
8) Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione
Dopo una breve presentazione, la COM ha chiesto agli SM un parere per definire e uniformare le procedure di riconoscimento del periodo di conversione, ed, in particolare, ha chiesto di segnalare i documenti che si ritengono necessari per supportare la domanda di riconoscimento retroattivo presentata dai produttori biologici.
9) Revisione dell’Allegato IX del Reg. CE 889/08 – ingredienti non biologici
La COM ha fornito una nuova versione dell’allegato IX (allegato 1). Tra le novità si segnala per gli organismi acquatici è stato stralciato l’elenco delle singole specie, come da richiesta italiana, in quanto non ritenuto necessario. Relativamente alle alghe, si segnala che la COM non ha ritenuto accoglibile il dossier presentato dal Belgio per l’inclusione del litotamnio e che tale inclusione sarà considerata solo a seguito della presentazione di un nuovo dossier.
10) Certificato (art. 35, par. 1 del Reg. 2018/848)
Ai sensi dell’art. 35, par. 10, la COM dovrà adottare un atto esecutivo per definire i dettagli e le specifiche tecniche del certificato. Ha, pertanto, chiesto agli SM di compilare un apposito questionario (allegato 3).
11) Modifica Reg. (CE) n. 1235/2008
La COM ha presentato una nuova modifica degli allegato III e IV del Reg. (CE) n. 1235/2008 sulle importazioni di prodotti biologici (allegato 2). Il regolamento è stato successivamente approvato all’unanimità con procedura scritta conclusasi il 7 dicembre u.s.
12) Aromi
La COM ha illustrato le novità introdotte con il Reg. (UE) n. 2018/848 in materia di aromi impiegabili nei prodotti biologici ai sensi del punto 2.2.2 Parte IV dell’Allegato II. In particolare, la COM ha chiarito che è autorizzato solo l’impiego di ‘sostanze aromatizzanti naturali’ e di ‘preparazioni aromatiche naturali’ (Reg. CE 1334/2008 art. 3, par. 2, lettera c) e d)) ove il termine ‘naturale’ associato al nome di un alimento (es. aroma naturale di fragola) è utilizzato conformemente a quanto previsto dal Reg. CE 1334/2008 art. 16 paragrafi 2, 3 e 4, e quindi solo se la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è ottenuto dallo stesso alimento (fragola). Non sono quindi utilizzabili gli aromi etichettati ai sensi dell’art. 16 paragrafi 5 e 6 (es. ‘aroma naturale di fragola con altri aromi’). Inoltre la COM ha sottolineato il fatto che gli aromi rientreranno tra gli ingredienti di origine agricola (Allegato II, parte IV punto 2.2.4 lettera b)) e possono essere certificati secondo quanto previsto dall’art. 30, par. 5, lettera a) punto iii): “per quanto concerne gli aromi, questi (i termini riferiti alla produzione biologica) siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti (supporti) per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici;”. A tal proposito, la COM ha chiarito che la frase ‘tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici’ è da intendersi nel senso che:
i ‘supporti’ o ‘coadiuvanti’ (così come definiti dall’Allegato I punto 5 del Reg. CE 1333/2008) possono essere considerati biologici se almeno il 95% in peso degli ingredienti del supporto sono biologici;
i ‘componenti aromatizzanti’ possono essere considerati biologici se almeno il 95% in peso degli ingredienti del componente aromatizzante sono biologici;
13) Atti delegati/esecutivi su controllo, etichettatura e importazioni da Paesi terzi
Nel 2019 la COM prevede di avviare la discussione in merito alla normativa di secondo livello in materia di controllo e certificazione, etichettatura e importazioni. Pagina 5 di 7 Come già avvenuto per le norme produttive, è stato chiesto agli SM di compilare un apposito questionario (allegato 3) per fornire indicazioni sulla necessità di attivare o meno il potere di delega previsto nei diversi articoli del Reg. (UE) 2018/848 e anche dall’art. 25 del Reg. (UE) n. 625/2017.
14) Linee Guida Controlli Aggiuntivi su prodotti importati da Paesi Terzi a rischio elevato
La COM UE ha presentato la nuova versione delle linee guida per l’esecuzione di controlli ufficiali aggiuntivi sui prodotti importati da alcuni Paesi Terzi a rischio elevato (allegato 4). Tra le novità più rilevanti si segnala l’inclusione della Moldavia tra i paesi a rischio e l’introduzione di una nuova linea guida specifica per i prodotti provenienti dalla Cina.
15) Varie
Nell’ambito del punto varie sono stati trattati i seguenti argomenti:
Vitamina B2: la COM ha preso atto delle difficoltà manifestate da alcuni SM per l’approvvigionamento di vitamina B2 non ottenuta con microrganismi OGM, ma ha ribadito la volontà, già espressa, di non attivare la deroga prevista dal Reg. CE 834/07 art. 22, paragrafo 2 lettera g), per la quale, è stato evidenziato, non è pervenuta alla COM, ad oggi, alcuna richiesta ufficiale.
Impiego di lieviti convenzionali: alcuni SM hanno rappresentato le difficoltà in cui è incorso il settore a seguito della nota della COM Ares(2018)3081057 del 12/06/2018, che, in contrasto con quanto già espresso dalla COM con nota Ares(2013)2591451 del 08/07/13, prevede la necessità, per chi debba impiegare lievito convenzionale, di chiedere l’autorizzazione allo SM ai sensi dell’art. 19 paragrafo 2 lettera c del Reg. (CE) 834/2007. La COM ha preso atto della situazione e ha assicurato che procederà ad una attenta verifica giuridica sulla questione.
RIUNIONE DEL GRUPPO ESPERTI PRODUZIONE BIOLOGICA - 29 novembre 2018
Il 29 novembre, dopo la conclusione del COP, si è riunito il Gruppo Esperti Produzione Biologica nell’ambito del quale la COM discute e chiede un parere agli esperti nazionali in merito agli atti delegati, per la cui adozione non è previsto il parere vincolante del COP. Si ritiene, pertanto, opportuno informare le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo circa i punti più rilevanti discussi in tale incontro.
1) Norme di produzione per le api Per quanto riguarda la produzione delle api la COM ha previsto, nell’ambito della delega di cui all’art. 14 paragrafo 2 lettera c), una modifica del punto 1.9.6.2 b, con l’aggiunta del polline biologico tra i prodotti che possono essere utilizzati per l’alimentazione delle api qualora la sopravvivenza della colonia sia minacciata da condizioni climatiche avverse. Pagina 6 di 7 La COM ha, inoltre, comunicato che, come richiesto da alcuni SM, sarà prevista la soda caustica per la disinfezione delle arnie, con l’atto esecutivo previsto dall’art. 24 del Reg. 2018/848.
2) Funghi, semi germogliati e piante ornamentali La COM ha illustrato quanto è emerso dal lavoro del sottogruppo che si è riunito il 4 ottobre 2018. Gli aspetti maggiormente controversi riguardano la produzione parallela, l’utilizzo di substrati, l’obbligo per i germogli di prevedere l’impiego di semi biologici. Alcuni SM tra cui l’Italia ha sottolineato l’importanza di prevedere anche delle norme specifiche per la produzione in serra, riprendendo le indicazioni fornite da EGTOP. La COM, tuttavia, ha manifestato l’intenzione di non aprire per il momento una discussione sulle norme di produzione biologica in serra, tema estremamente sensibile e che richiederebbe un lungo dibattito.
3) Allevamento di insetti La COM ha illustrato la proposta predisposta per l’allevamento degli insetti, diversi dalle api. Dalla discussione è emersa la difficoltà di normare questo settore, che è completamente nuovo anche nel convenzionale. In particolare, si è discusso della necessità del legame di questo tipo di allevamento con la terra e della definizione e dell’impiego delle deiezioni degli insetti.
4) Produzione del sale La COM ha illustrato la proposta predisposta sulla base del lavoro del sottogruppo del sale. È emersa la volontà da parte di diversi SM di escludere dalla certificazione biologica il sale da roccia. L’Italia ha rappresentato l’importanza che riveste a livello nazionale la produzione di produce sale da roccia, di elevatissima qualità e particolarmente puro, ottenuto senza il ricorso ad esplosivi e ad altre tecniche invasive. L’Italia, insieme ad altri SM (tra cui Polonia, Austria, Germania, Romania) ha quindi chiesto che il sale da roccia non sia escluso, atteso che non si ravvedono nell’atto di base, termini giuridici che possano giustificare tale decisione. Si è inoltre discusso della possibilità di prevedere la produzione parallela, in quanto in molte aziende si produce un sale destinato all’industria chimica che ha caratteristiche diverse dal sale alimentare, che non sarebbe economicamente vantaggioso produrre in modo biologico. Durante la discussione sono emersi altri punti rilevanti tra cui la questione degli additivi del sale (es. iodio) che dovrebbero essere ammessi solo se obbligatori per legge, la problematica sulla etichettatura ‘speciale’ dei prodotti dell’Allegato I del Reg. UE 2018/848 e l’esigenza di chiarire bene le caratteristiche delle acque da cui ottenere il sale marino. Per quest’ultimo aspetto si faranno approfondimenti analoghi a quelli in corso per l’allevamento dei molluschi. La COM ha infine chiarito che non vi sarà un obbligo di impiego di sale biologico nella trasformazione dei prodotti biologici.
5) Circostanze calamitose La COM ha illustrato brevemente la proposta chiedendo di inviare i commenti per iscritto.
6) Trasporto e magazzinaggio La COM ritiene che non siano necessarie altre disposizioni oltre quelle indicate nell’atto di base. Saranno probabilmente necessari solo alcuni chiarimenti da fornire con nota interpretativa.
7) Sementi in conversione La COM ha comunicato che, dopo i necessari approfondimenti tecnici, entro la fine di gennaio 2019 intende presentare una proposta di atto esecutivo.
8) Vino La COM ha ribadito che non sarà attivata la delega prevista dall’art. 18 del Reg. UE 2018/848. L’impiego di resine a scambio ionico e dell’osmosi inverse restano autorizzate per quanto previsto dal punto 3.1 Parte IV dell’Allegato II. Sarà previsto nell’ambito di un atto esecutivo ciò che attualmente è previsto nell’Allegato VIII bis del Reg. CE 889/08.
INVIO CONTRIBUTI
Per l’invio dei contributi la Commissione ha predisposto un apposito questionario in formato Excel composto da tre fogli:
Certificate: contributi relativi al modello di certificato previsto all’art. 35 del Reg. (UE) n. 2018/848;
Controls: commenti relativi agli atti delegati/esecutivi ritenuti necessari per l’implementazione della normativa sui controlli;
Production rules: osservazioni relative ai diversi settori produttivi, per ciascuno dei quali è possibile consultare la presentazione preparata dalla Commissione.
La Commissione ha chiesto agli SM di inviare tutti i contributi entro il 10 gennaio p.v.. Per tale ragione si chiede alle Amministrazioni ed Enti in indirizzo la massima sollecitudine nell’invio dei propri commenti, inserendoli direttamente nel file allegato (allegato 3), e comunque entro e non oltre il 5 gennaio 2019.
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005