Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 05-07-2021
Numero provvedimento: 628
Tipo gazzetta: Nessuna

Agevolazioni - Domanda di ammissione ai benefici previsti dal FEASR-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in relazione alla Misura n.4.1 denominata “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” - Impresa impegnata nella produzione del vino - Domanda di finanziamento per un intervento teso ad aumentare la competitività dell’azienda - Domanda di rettifica del punteggio assegnato al fine di rientrare nella graduatoria dei soggetti finanziabili - Corretta la mancata assegnazione di punteggio alla previsione dell’installazione di un impianto di regolazione della temperatura dei locali destinati alla vinificazione in assenza dei presupposti richiesti.

 

 

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2020, proposto da
Costaripa di Vezzola Mattia & C. S.S. – Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

 

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7;


nei confronti

Fedrazzoni Ivo e altri, Società Agricola S.S., non costituita in giudizio;


per l'annullamento

- del verbale di istruttoria n. 201801274489 del 5.2.2020 e delle note 11.3.2020 in cui si comunica il mancato riconoscimento del punteggio associato al criterio 3.4. della tabella 2 del bando;

- del decreto 6 marzo 2020, n. 3021, avente ad oggetto il “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione. Approvazione degli esiti istruttori delle domande e ammissione a finanziamento” e dell’annessa graduatoria definitiva, nella parte in cui non vengono definitivamente assegnati i 2 punti abbinati al criterio 3.4. della tabella 2 del bando;

- di tutti gli atti ad essi connessi e presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 

La ricorrente ha presentato domanda per essere ammessa ai benefici previsti dal FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in relazione alla Misura n.4.1 denominata “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”. Trattandosi di un’impresa impegnata nella produzione del vino, la ricorrente ha chiesto il finanziamento per un intervento teso ad aumentare la competitività dell’azienda, tra il resto anche mediante l’acquisto di una “unità polivalente, in grado di produrre acqua calda o fredda, in modo indipendente e/o contemporaneo”, preordinata a mitigare la temperatura dei vari ambienti garantendo la temperatura ideale. La previsione dell’installazione di tale apparato avrebbero dovuto, secondo parte ricorrente, comportare l’attribuzione dei due punti previsti per la “Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali”.

Al contrario, la Regione non ha ritenuto rilevante tale intervento e, conseguentemente ha attribuito all’odierna ricorrente un punteggio totale di soli 64 punti, in luogo dei 66 attesi.

Ciò sarebbe frutto, secondo parte ricorrente, di una non corretta applicazione della misura 4.1. e del criterio 3.4. della Tabella 2, comportante eccesso di potere e originata da difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità. La Regione sarebbe, altresì, incorsa nella violazione dell’obbligo di corredare il provvedimento con un’adeguata motivazione.

Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’ammissione al contributo, previa rettifica del punteggio assegnato, ovvero, laddove non possibile la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno per equivalente.

Si è costituita in giudizio la Regione, sostenendo l’infondatezza del ricorso ed evidenziando come l’attribuzione dei due punti per cui è fatto ricorso non consentirebbe alla ricorrente di essere ammessa a finanziamento, in quanto il punteggio minimo necessario è pari a 68 e, dunque, i due punti collegati all’aspetto in contestazione non sarebbero sufficienti (in quanto porterebbero il totale a 66). Ciò incide, in particolare, sulla fondatezza della pretesa risarcitoria.

In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno scambiato memorie.

La controversia è stata, quindi, trattenuta in decisione sulla scorta degli scritti.
 

DIRITTO
 

Si può prescindere dall’entrare nel merito della dedotta carenza di interesse a ricorrere correlata al fatto che il riconoscimento del punteggio che sarebbe stato erroneamente negato non porterebbe comunque l’azienda Costaripa a rientrare nella graduatoria dei soggetti finanziabili, atteso che il ricorso non può trovare positivo apprezzamento.

Secondo parte ricorrente, la condizione essenziale perché l’acquisto dell’impianto fosse premiato con l’attribuzione dei due punti cui essa aspira avrebbe dovuto essere individuata nell’idoneità dello stesso a non disperdere nell’ambiente il calore prodotto durante il suo funzionamento e, dunque, nella sua capacità di convogliarlo, per un suo recupero, all’interno dei processi aziendali, e cioè, nella fattispecie, nella produzione del vino.

Ciò che accadrebbe, in concreto, atteso che il calore prodotto dall’impianto di cui è stata prevista la collocazione è destinato ad essere utilizzato per scaldare l’acqua che, a sua volta e a seconda dell’esigenza, provvede, grazie allo scambiatore a piastre saldo- brasate, a scaldare o raffreddare l’aria immessa nei “vari ambienti che costituiscono la struttura di progetto” ovvero negli ambienti destinati alla vinificazione.

Secondo la Regione, però, il punteggio previsto per la voce “Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali” avrebbe potuto essere riconosciuto solo in relazione al recupero di calore proveniente da un processo aziendale.

La tesi merita condivisione e il ricorso non può trovare positivo apprezzamento. L’impianto di cui è stata prevista l’installazione è semplicemente un impianto per la produzione di caldo e freddo e non anche un impianto finalizzato al recupero del calore, che come ben specificato nel bando, doveva essere calore prodotto da un processo aziendale e non da un’autonoma fonte per poi essere impiego nel processo aziendale. In sostanza la misura intendeva premiare il reimpiego del calore generato dalla produzione nel corso del suo ciclo, mentre nella fattispecie in esame il calore deriva semplicemente dal funzionamento dell’impianto di condizionamento stesso, specificamente destinato alla sua produzione. In assenza del suddetto presupposto nessun punteggio è stato correttamente attribuito alla previsione dell’installazione di un impianto di regolazione della temperatura dei locali destinati alla vinificazione.

È insostenibile, infatti, la tesi di parte ricorrente secondo cui “prima deve esistere il calore e poi il processo aziendale”, in quanto ciò sarebbe del tutto illogico. È evidente, infatti, che qualsiasi impianto di condizionamento è preposto alla produzione di calore e/o freddo essendo questo il suo specifico scopo (che, nella fattispecie, coincide, in concreto, con il mantenimento della temperatura nei locali adibiti alla vinificazione), con la conseguenza che esso non può mai ritenersi “dissipato”.

Tale condizione, infatti, ricorre nel solo caso in cui la produzione di caldo sia conseguenza indiretta dell’utilizzo di uno specifico macchinario nel processo aziendale e, quindi, esso sia destinato ad essere disperso nell’ambiente, ma non anche laddove la produzione del calore sia lo scopo principale ed unico del macchinario stesso.

Pertanto, nella fattispecie era richiesto, per il riconoscimento del punteggio in questione, che fosse raggiunto lo scopo del riutilizzo di calore prodotto da un procedimento aziendale e non anche il mero posizionamento di un impianto destinato alla produzione di calore da immettere nella produzione.

Né il punteggio in questione poteva essere riconosciuto, stante la lex specialis - che non ammetteva modifiche del progetto dopo la sua presentazione -, in relazione alla prospettata, da parte ricorrente, ma solo nel corso dell’istruttoria per la valutazione del progetto stesso, possibilità di riutilizzare il calore prodotto dalla macchina per il condizionamento della temperatura per il riscaldamento di acqua sanitaria da sfruttare in cantina.

Il provvedimento impugnato risulta, dunque, immune dai vizi dedotti, in quanto conforme alla legge, alla lex specialis del bando e debitamente motivato con riferimento ai presupposti oggettivi posti alla base dello stesso, correttamente individuati dall’Amministrazione.

L’assenza di una condotta illecita esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del richiesto risarcimento del danno, mentre le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione resistente, in misura pari a euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 30 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore