Settore vinicolo - Distelleria di alcool etilico con annessi magazzini di deposito in cui l’alcool viene fabbricato e detenuto in regime di sospensione dei diritti di accisa - Riscontrati episodi di ammanco dovuti a furti - Ingiunzione di pagamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ritenendo ugualmente dovute dalla distilleria le accise sui prodotti mancanti e respingendo la pretesa all’abbuono ex art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 - Difetto di giurisdizione dell’adito G.A. con devoluzione della controversia alla cognizione del G.O..
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8656 del 2013, proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
Distilleria Nuova Gallo S.r.l., non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, n. 288/13 del 22 aprile 2013, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. 370/2000 con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto il documento depositato dalle Amministrazioni appellanti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto ancora l’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;
Dato atto della presenza ai sensi di legge del difensore della parte costituita;
Relatore nell’udienza del 25 maggio 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Considerato in fatto:
- che la Distilleria Nuova Gallo S.r.l. (“Distilleria”), ricorrente nel giudizio di primo grado, è titolare di una distilleria di alcool etilico con annessi magazzini di deposito, in cui l’alcool viene fabbricato e detenuto in regime di sospensione dei diritti di accisa;
- che in detta distilleria si verificavano due episodi di ammanco dovuti a furti, rispettivamente l’uno nel 1997 e l’altro nel 1998;
- che in relazione a detti ammanchi l’Amministrazione finanziaria riteneva ugualmente dovute dalla Distilleria le accise sui prodotti mancanti, respingendo la pretesa di quest’ultima all’abbuono ex art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995;
- che, pertanto, l’Ufficio impositore emetteva per ciascuno dei due episodi dapprima un invito e poi un’ingiunzione di pagamento e che la Distilleria si opponeva alle pretese della P.A. promuovendo le relative cause dinanzi al Tribunale ordinario di Bologna;
- che dopo la proposizione di dette opposizioni l’Ufficio impositore iscriveva a ruolo le somme dovute dalla controparte in forza delle ingiunzioni, notificandole le relative cartelle esattoriali, e che a fronte di tale notifica la Distilleria presentava istanza di revoca o sospensione delle cartelle di pagamento, e comunque di sospensione della riscossione coattiva;
- che quest’ultima istanza veniva rigettata dal Direttore Compartimentale delle Dogane ed Imposte Indirette per la Regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 42653 del 29 dicembre 1999, avverso il quale la Distilleria proponeva il ricorso di primo grado, rubricato al n. 370/2000 di R.G., impugnando il predetto atto unitamente alle cartelle esattoriali e chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare;
- che il T.A.R. respingeva l’istanza cautelare, la quale, però, veniva accolta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3189/2000 del 27 giugno 2000;
- che nelle more del giudizio innanzi al T.A.R. il Tribunale ordinario accoglieva le opposizioni della Distilleria, dichiarando con sentenze nn. 75 e 76 del 2006 non dovuto le somme pretese dall’Erario e che, pertanto, con memoria finale la ricorrente chiedeva la declaratoria di “cessazione del materia del contendere sulla fase cautelare di sospensione della riscossione, prima in via amministrativa, poi di fronte al T.A.R.”, con condanna dell’Amministrazione alle spese;
- che con sentenza n. 288/13 del 22 aprile 2013 il T.A.R. Emilia Romagna – sede di Bologna, Sez. I, dichiarava l’improcedibilità del ricorso, condannando l’Amministrazione finanziaria a rifondere alla Distilleria ricorrente le spese, liquidate in € 3.000,00;
- che i passaggi della motivazione della sentenza sono i seguenti: l’atto impugnato (recante il diniego di sospensione della riscossione coattiva di accise e delle relative cartelle esattoriali) è stato sospeso dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, sul presupposto di una giurisdizione cautelare di supplenza nelle cause tributarie per le quali – come all’epoca quella in esame – non era prevista una fase cautelare tipica; nelle more il G.O. ha dichiarato l’insussistenza della pretesa creditoria erariale e l’inefficacia degli atti e della garanzia prestata; per l’effetto, non vi è più interesse all’annullamento di atti ormai accertati nulli o comunque inefficaci;
Considerato, inoltre:
- che avverso l’ora vista sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane, censurando l’iter argomentativo e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice e chiedendo la riforma della sentenza impugnata;
- che le Amministrazioni appellanti lamentano come il T.A.R. le abbia condannate a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio senza avvedersi che alla loro soccombenza virtuale osterebbe il fatto che si trattava di una causa tributaria, in relazione alla quale il G.A. era privo di giurisdizione e ciò in quanto la giurisdizione su cause di tal tipo (aventi ad oggetto il pagamento di accise) all’epoca era devoluta al G.O. ed è poi trasmigrata alle Commissioni Tributarie;
- che pertanto, secondo le appellanti, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e condannare la ricorrente alle spese, o compensare le stesse, ma, certo, non avrebbe dovuto considerare le Amministrazioni come soccombenti, neppure virtualmente, e condannarle alla rifusione delle spese a favore della Distilleria (la quale non avrebbe dovuto essere considerata vittoriosa): né, sul punto, avrebbe potuto “pesare” l’accoglimento dell’istanza cautelare della ricorrente, poiché ogni questione di spese della fase cautelare va affrontata e risolta in tale sede, mentre in fase di merito la pronunzia sulle spese è in funzione delle questioni che in detta fase rilevano (e così, nel caso di specie, in funzione della questione di giurisdizione);
- che – si legge sempre nell’appello – anche a voler opinare che le sentenze del Tribunale ordinario di annullamento degli avvisi ed ingiunzioni emessi per il recupero delle accise potessero legittimare una pronuncia che prescindesse dalla giurisdizione e dichiarasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché tali sentenze non erano passate in giudicato, non ne sarebbe potuta derivare una soccombenza virtuale delle Amministrazioni nel giudizio innanzi al T.A.R. e, quindi, la condanna di queste alla rifusione delle spese;
- che in conclusione le Amministrazioni appellanti hanno chiesto: a) in via principale, la declaratoria del difetto di giurisdizione dell’adito G.A. sul ricorso della Distilleria, con condanna di questa alla refusione delle spese del giudizio di primo grado o, al più con la loro compensazione; b) in subordine, in caso di conferma della statuizione di improcedibilità di detto ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, la riforma del capo della sentenza di prime cure recante la condanna delle Amministrazioni a rifondere le spese alla ricorrente e la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, ovvero la loro compensazione;
- che la Distilleria appellata, pur evocata, non si è costituita in giudizio;
- che all’udienza del 25 maggio 2021 – tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con l. n. 176/2020 – la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’appello sia fondato e da accogliere e che, in specie, debba essere accolta la domanda di riforma della sentenza formulata in principalità dalle appellanti;
Considerato, infatti, in diritto:
- che la questione dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione sulle controversie insorte nella materia in esame (richiesta di pagamento di accise su partite di alcool) in epoca antecedente alla l. n. 448/2001 (il cui art. 12, al comma 2, ne ha disposto l’attribuzione alle Commissioni Tributarie) è stata affrontata e risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 14692 del 13 luglio 2005;
- che con tale decisione (relativa ad una fattispecie in cui era stato impugnato innanzi al G.A., tra gli altri, il diniego di sospensione della riscossione di accise su partite di alcool, cioè lo stesso atto gravato dalla Distilleria) la Corte regolatrice ha affermato la devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria ed il difetto di giurisdizione del G.A. a conoscere delle stesse, anche ai limitati fini di una giurisdizione cautelare di supplenza;
- che, in specie, secondo la Suprema Corte, “la giurisdizione del giudice ordinario su tributi diversi da quelli all’epoca devoluti alla giurisdizione delle commissioni tributarie è non solo esclusiva, ma piena, avendo ad oggetto, non solo una cognizione sul rapporto tributario, ma anche sulla legittimità degli atti impositivi impugnati. Tale giurisdizione comprende quindi anche la tutela nel procedimento di riscossione, ivi compresa quella cautelare, mentre non può essere condivisa la tesi che al giudice del rapporto tributario (ordinario, ovvero commissioni tributarie) siano sottratte le controversie aventi ad oggetto la legittimità di atti del procedimento impositivo”;
- che, sul punto, non è fondata l’obiezione secondo cui il sindacato sulla regolarità procedimentale dell’accertamento e/o della riscossione si tradurrebbe in una forma di tutela di interessi legittimi, in quanto “la devoluzione al giudice ordinario – per i tributi non devoluti alla giurisdizione tributaria prima della riforma introdotta dall’art. 12, comma 2°, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – dei giudizi d’impugnazione di atti impositivi (…..) comporta la cognizione di tale giudice su qualunque aspetto, sostanziale o procedimentale, dell’imposizione”;
- che, ancora, “il carattere esclusivo e pieno della giurisdizione ordinaria in materia tributaria non esclude che, ove la legge attribuisca ad organi amministrativi una potestà discrezionale di incidere su situazioni soggettive di diritto, possa sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo secondo i normali criteri di riparto”, come emerge dall’art. 22 del d.lgs. n. 374/1990 in materia di accise. Detto principio comporta, salvo espresse previsioni di legge, “una naturale competenza del giudice amministrativo sull’impugnazione di atti amministrativi, quali quelli a contenuto generale o normativo, come i regolamenti e le delibere tariffarie e di atti - aventi natura provvedimentale - che costituiscano un presupposto dell’esercizio della potestà impositiva e in relazione ai quali esiste un generale potere di disapplicazione del giudice cui è attribuita la giurisdizione sul rapporto tributario. Ma tale principio non può mai comportare una doppia tutela (dinanzi al giudice amministrativo e a quello ordinario o tributario) nei confronti di atti impostivi o di atti del procedimento impositivo”, di tal ché, in conclusione, “in difetto di speciale disciplina normativa, non può ritenersi sottratta alla giurisdizione ordinaria, in materia di accise, la cognizione su atti del procedimento impositivo e l’esercizio della tutela cautelare spettante al giudice competente per il merito”;
Ritenuto, per quanto detto, che in accoglimento dell’appello la sentenza di primo grado debba essere riformata nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla Distilleria Nuova Gallo S.r.l. per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., essendo la causa devoluta alla giurisdizione del G.O.;
Ritenuto che, per conseguenza, debba essere riformato anche il capo della sentenza appellata che ha disposto la condanna delle Amministrazioni alla rifusione delle spese;
Ritenuto, nondimeno, di dover disporre tra le parti la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in ragione della sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione di giurisdizione esaminata, come dimostra anche il fatto che per la soluzione di siffatta questione si è reso necessario l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., per essere la controversia devoluta alla cognizione del G.O..
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore