Regolamento delegato (UE) 2021/1006 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 12/04/2021, n. 2021/1006, pubblicato in G.U.U.E. 22 giugno 2021, n. L 222)
Il Regolamento (UE) 12 aprile 2021, n. 2021/1006, in vigore dal 12 luglio 2021 ed applicabile dal 1° gennaio 2022, è riportato nel testo vigente.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 35, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del certificato da rilasciare agli operatori o gruppi di operatori che abbiano notificato la propria attività alle autorità competenti degli Stati membri in cui è effettuata e si conformino a tale regolamento. Per garantire un’attuazione armonizzata, il modello del certificato contiene elementi comuni, che sono obbligatori in tutti gli Stati membri, quali il nome e l’indirizzo, le attività degli operatori e le categorie di prodotti. Tuttavia le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo che rilasciano il certificato possono decidere di richiedere informazioni supplementari specifiche, quali l’elenco dettagliato dei prodotti, informazioni sui terreni e i locali, l’elenco degli appaltatori e informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un’apposita parte.
(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.
(3) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN