Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 01-09-2021
Numero provvedimento: 16175
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Stipulazione di polizza assicurativa - Concessione da parte di AGEA di anticipazioni di contributi per la ristrutturazione di vigneti - Configurabilità della clausola di proroga della garanzia come clausola vessatoria stipulata in favore del contraente "forte" da approvarsi per iscritto - Interpretazione soggettiva del contratto - Omesso esame di una prova e di altri elementi istruttori acquisiti in giudizio.


ORDINANZA

(Presidente: dott.ssa Vivaldi Roberta - Relatore: dott.ssa Moscarini Anna)


sul ricorso 25713-2018 proposto da:

SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA COGPF,RATIVA, incorporante 2021 per fusione La Fata Assieurazione, 531 Danni 'oA, in persona del legalt, rappresentante proetempore, rapprentato e difeso dall avvocat MATTEO MUNGARI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi: in ROMA, VIA G. D'AREZZO 31 - ricorrente - non chè contro MACAUDA GIOVANNI, MACAUDA CORRADO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3571/201{ della CORTE D'APPELLO ci ROMA, depositata il 24/05/2018; udita la relazione della causi svolta Fella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott ANNA MO CARINI;


FATTI DI CAUSA


1.La società Fata Assicurazioni Danni SpA, con ricol'so ex art. 702 bis c.p.c., chiese al Tribunale ci Roma accertarsi il proprio diritto ad agire in rivalsa, ai sensi degli artt. 1949 e 1950 c.c. 2 dell'art. 8 del e condizioni di contratto relative ad una polizza fideius:ioria, nei confronti di Giovanni Macauca, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta, e di Corraud ( Macauda, in qualità di coobbligato di polizza, per ottenere il pagamento di quanto da essa corrisposto all'A.G.E.A,, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in virtù della polizza stipulata dai Macauda, rientrando così cella somma di E 33.119,40, oltre interessi legali. Rappresentò che l'A.G.E.A., in virtù della garanzia concessa da essa compagnia di assicurazioni, aifeva concesso ai Macauda anticipazioni di contributi per la ristrutturaiione di vigneti, di importo corrispondi inte a cHanto garantito. La parte intimata ec cepì l'estinzione della polizza fide ,ussoria e dell'atto di coobbligazione, avendo la stessa cessato í propri effetti.

2. Il Tribunale aditi espletata una istruttoria, riten le che la richiesta di escussione della polizza era intervenuta in perbdo di proroga di validità della stesi ia, sicc:inè, avendo correttamente la compagn a provveduto ad esc uterla, aveva diritto di rivalsa rei confronti dei beneficiari. tquali f irono, pertanto, condannati in so ido al pagamento, in favore della compagnia, della somma richiesta, di euro 33.119,40, oltre interessi.

3. A seguito di appt Ho dei soccombenti la Corte d'Apoello di Roma, con sentenza n. 3571 d I 24/5/2018, ha accolto il primo motivo di appello, con il quale si ecce Ava l'invalidità della clausola veiiisatoria relativa al rinnovo automatico della polizza fino ad un massimi) di sette anni, ed ulteriore proroga d sei mesi rimessa alla volontà ciel'ente garantito. Trattandosi di cla isola vessatoria, ad avviso degli appelanti, in assenza di specifici : approvazione per iscritto della medesima, doveva ritenersi che la poi zza avesse cessato di produrre i propri effetti fin dalla prima scadeniia annuale. La Corte d'Appello, ccogliendo questo motivo di appello, ha ritenuto che, anche a voler ritenere la pier a validità ed efficacia della polizza fino al 26 dicembre 2013, al momento della richiesta di pagamento - 2 gennaio 2014 - i contratto era g à scaduto e la garami ia non era più operativa. A tale ratio decideali la seni:enza ha aggiunto che la iiausola di proroc a del contratto predi3pcsta dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione doveva ritenersi nulla in mancanza di una espressa sottoscrizione e che tale invalidità si tras -fletteva all'atto di coobbligazione. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, ha rigettato l'originark domanda di rivalsa. 4. Avverso la sentenza la Società Cattolica di Assicurazione, incorporante per fu ;ione la Fata Assicurazioni Dann SpA, ha proposto ricorso per cassazicne sulla base di due motivi. Nes:uno ha resistito al ricorso. La causa è stata as;egnata per la trattazione in Adunanza Camerale sensi dell'art. 380 i is I co. c.p.c.


RAGIONI DELLA DECISIONE


1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 2° co.„ :1362, 1363 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia fatto ricorso ai criteri e rmeneutici di interpretazione del contratto al a stregua dei quali a rrebbe dovuto ritenere che la OaJsola di proroc;;a della garanzia non osse una clausola vessatoria stipulata in favore del contraente "forte" da approvarsi necessariamente per iscritto dal contraente debole. Ad avviso della ricorrente la stessa clausola non era stata stipulata in favore di Fata ma in favore di Agea la quale aveva il diritto potestativo ci estendere la durata della garanzia per un tempo di ulteriori sei mesi, rispetto alla scadenza, restando Fata in tale evenienza obbligati ad acconsertire alla proroga. Il giudice avrebbe dovuto avvedersi dl fatto che la ciausola poneva emrambe le parti del contratto di assicurazione., contraente ed ass aJratore, in ur a condizione di meni soggezione nei confronti di Aclea senza alcun vantaggio per Fata la quale si era limitata a recepire uno scherra contrattuale predisposto da Agea e per essa dalla Regione Sicilia. Qualora la Corte d'Appello avesse applicato i criteri ermeneutici cd. ci "interpretazione sciggettiva" de: contratto, anziché motivare per relationem con riguardo ad una diversa e non pertinente pronuncia ci questa Corte, avre )be concluso nel senso della volpntà delle parti ci prorogare l'efficacia della polizza.

1.2 Il motivo è irmnmissibile per grave carenza dell'esposizione del fatto e dunque per oalese contrasto con l'art. 366 n. 3 c.p.c in quanto i ricorrenti non imicano le norme di ermeneutica contrattuale che si assumono violate r.é riferiscono le parti della sente,',za che avrebbero dato luogo alle lamentate violazioni. I ricorrenti si imitano, infatti, a richiamare genericamente le regola di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., con generico riferimento alle disposizioni cd. d "interpretazione soggettiva del contratto" senza assolvere l'onere su di essi incombente sia di specificare quali ca .ioni ermeneutici siano stati in concreto violati sia i capi di sentenza che si siano dagli stessi discostati. In base ala consolidata giurispudenza di questa Corte le censure non possono risolversi nella n'era contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quel a accolta cella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma so o una delle plausibili interpretazioni sicchè quando di una clauso.a contrattuale sono p ausibili due o .più interpretazioni, non è consentito, alla parte che avew: proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto:, che fosse stata privilegiata l'altra ',Cass., 3, n. 11254 del 10/5/2118). Nel caso in esame la censura appare preliminarmente inammissibile in quanto priva di alcuna specificità e dunque in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondc la quak: "Nel giudizio ci cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del cri:erio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sa l'elemento semar tico cel contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merlo e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diver:;o; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative .all'interpretazic, ,ne del contratto offerta del giudice di merito pc ssono essere prospettate solo in .elazione al profi.o della mancata osse,vanza dei criteri legali di ermeneutica cortrattua o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune fttenzione dei contraenti, !mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal . -icorrente e queka accolta dai giudiC di merito non riveste alcu la utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Cass., 1, n. 995 del 20/1/2021).

2. Con il secondo m otivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ogget:o di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.- i ricorrenti lamentano che l'impugnata sentenza, anche per l'ipotesi in cui la clausola n. 4 (relativa alla durata della garanzia) fosse sta:a ritenuta pienamente valida ed efficace, in ogni caso avrebbe ritenuto che, al momento in cui la richiesta di pagamento era stata formulata il contratto fosse scaduto e la garanzia non fosse più operante. Nell'affermare ciò, ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe omesso ci esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti con particolare riguardo all'omesso esame di una prova e di altri elementi istruttori acquisiti in giudizio. La Corte d'Appello avrebbe omesso di considerare che, ai fini della tempestività della richiesta, il momento cui fare riferimento quale data di accadimento del sinistro oggetto di garanzia, era quello decorrente dal 150 giorno su:cessivo alla richiesta di pagamento, e quindi il 19/10/2013, data espressamente confermata dalla richiesta del 21/1/2014. Ad avviso dei ricorrenti l'invio della missiva del 19/10/2013 non sarebbe stata contestata dalla cortroparte, sicchè tale fatto storico, ove considerato, avrebbe dovuto condurre la Corte d'Appello a ritenere che la richiesta di escussione della polizza fosse comunque tempestiva.

2.1 II motivo è inammissibile in quante non è cprrelato alla ratio decidendi. Premesso che la sentenza non ha affatto omesso di considerare che l'Agea avesse richiesto in data 4/1(72013 il rimborso delle somme alla ditta Macaudo ed avesse espresso la volontà di escutere la polizza Thiedendo al fideiussore il pagar ento della sonnrra di C 33.119,40, è evidente che, per cons'derare valida quella polizza, anche oltre la data menzionata dalla ricorente, al più tardi la validità della polizza stessa avrebbe potuto estendersi per un periodo di ulteriori sei mesi ri3petto al termine contrattuale di validità e dunque fino al 26 dicembre 2013 (p. 8 della sentenza), ,di guisa che, al momento della rich esta di pagamento (21 gennaio 2014), il contratto era già scaduto e la garanzia non più operante.

3. Conclusivamente il ricorso va d'chiarate inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, perché non c'è stata attività difensiva da parte resistente. Occorre invece iare atto della sussistena dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del "raddoppio" del contributo unificato. se dovuto.


P.Q.M.


La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 cpmma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, del a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ultericre importo a titolo di certributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 

Così deciso in Rorr a, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile del'11 febbraio 2021 

Depositato in cancelleria il 9 giugno 2021