Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 03-06-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 09-06-2021
Numero gazzetta: 219I

Decisione di esecuzione della Commissione del 3 giugno 2021 che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Decisione 03/06/2021, pubblicata in G.U.U.E. 9 giugno 2021, n. C 219I)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (di seguito, l’«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

(2) A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, l’Unione ha depositato lo strumento di adesione all’atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l’Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l’atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del medesimo atto.

(3) A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio al termine e alla luce di un’apposita procedura di verifica.

(4) Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell’Unione, è conferito il potere di presentare all’Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell’Unione sin dall’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.

(6) Tra il settembre e il dicembre 2020, gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, 47 domande di iscrizione, nel registro internazionale, di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(7) I nomi protetti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 quali denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) dovrebbero essere presentati come domande di iscrizione, rispettivamente quali denominazioni di origine e indicazioni geografiche, nel registro internazionale.

(8) È pertanto opportuno stabilire un elenco di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP), basandosi sulle richieste degli Stati membri alla Commissione di presentare domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che siano protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

 

DECIDE:

 

Articolo unico

Un elenco delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell’allegato della presente decisione.
 

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

 

ALLEGATO

Elenco delle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 (denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette) da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753

Bulgaria

— Българско розово масло/Bulgarsko rozovo maslo (IGP)

Germania

— Allgäuer Emmentaler (DOP)

— Bayerisches Bier (IGP)

— Münchener Bier (IGP)

Grecia

— Φέτα/Feta (DOP)

— Καλαμάτα/Kalamata (DOP)

— Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης/Kolymvari Chanion Kritis (DOP)

— Σητεία Λασιθίου Κρήτης/Sitia Lasithiou Kritis (DOP)

— Λακωνία/Lakonia (IGP)

Spagna

— Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí (DOP)

— Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)

— Azafrán de La Mancha (DOP)

— Baena (DOP)

— Cereza del Jerte (DOP)

— Dehesa de Extremadura (DOP)

— Guijuelo (DOP)

— Idiazabal (DOP)

— Jabugo (DOP)

— Kaki Ribera del Xúquer (DOP)

— Les Garrigues (DOP)

— Mahón-Menorca (DOP)

— Montes de Toledo (DOP)

— Oli de l’Empordà/Aceite de L’Empordà (DOP)

— Pasas de Málaga (DOP)

— Pimentón de Murcia (DOP)

— Pimentón de la Vera (DOP)

— Priego de Córdoba (DOP)

— Queso de Murcia al vino (DOP)

— Queso Manchego (DOP)

— Sierra de Cazorla (DOP)

— Sierra Mágina (DOP)

— Siurana (DOP)

— Vinagre de Jerez (DOP)

— Vinagre de Montilla-Moriles (DOP)

— Aceite de Jaén (IGP)

— Ajo Morado de Las Pedroñeras (IGP)

— Carne de Ávila (IGP)

— Chorizo Riojano (IGP)

— Jamón de Trevélez (IGP)

— Plátano de Canarias (IGP)

— Sobrasada de Mallorca (IGP)

— Ternera Gallega (IGP)

— Turrón de Agramunt/Torró d’Agramunt (IGP)

Italia

— Salame Felino (IGP)

Ungheria

— Alföldi kamillavirágzat (DOP)

— Szentesi paprika (IGP)

Slovacchia

— Paprika Žitava/Žitavská paprika (DOP)