Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 01-06-2021
Numero provvedimento: 1371
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Contratto di affitto agrario - Assunzione di obbligo della parte affittuaria di coltivare e migliorare il fondo con autorizzazione ad eseguire operazioni di miglioramento fondiario, comprese quelle di estirpazione e di reimpianto di vigneto - Presentazione di un progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, finalizzato alla riconversione di vigneti ormai non più produttivi (attraverso l'estirpazione ed il reimpianto) - Provvedimento della Regione per convalidare l'autorizzazione.


SENTENZA


sul ricorso, numero di registro generale 1794 del 2019, proposto da:
Maria Assunta Brogna, rappresentata e difesa dall’Avv. Cosimo Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania emesso dal Dirigente Staff in data 8/08/2019, n. 111, conosciuto in data 8/08/2019, a seguito di notifica a mezzo p.e.c., con cui è stato annullato, in autotutela, l’atto n. 0196641 del 27/03/2019, autorizzazione al reimpianto a seguito di estirpazione – ditta Brogna Maria Assunta – e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; in particolare, dei seguenti ulteriori atti: diniego assegnazione del diritto di reimpianto previa estirpazione, prot. nr. 2019 0536534 del 9.09.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO
 

La ricorrente, coltivatrice diretta, premesso che:

in virtù di verbale di conciliazione prot. n. 1020814 del 30.11.2007 redatto dallo STAPA e Ce.P.I.C.A. di Avellino, era titolata a condurre e possedere in affitto la particella n. 16, partita nr. 6684 foglio n. 2 di Montemiletto sino al 30 marzo 2019. Il verbale testualmente recitava: “(…) Relativamente al fondo di Montemiletto, partita 6684 figlio 2 part. 16 di Ha. 1.27.29, le parti concordano che, in deroga di ogni altro termine, il contratto andrà a scadere il 10 novembre 2018. Alla scadenza la sig.ra Brogna si riporterà il decreto ed estirperà il vigneto, contestualmente provvederà al reimpianto dell’intera superficie con vitigni Sangiovese. L’impianto dovrà essere eseguito a regola d’arte (sesto d’impianto 4x4). Nel caso che la sig.ra Brogna non dovesse eseguire i lavori entro il 30 marzo del 2019, resta inteso tra le parti che vi provvederà il (…), il quale potrà agire nei confronti della sig.ra Brogna per la restituzione degli importi occorsi, previa esibizione di idonea documentazione giustificatrice (...)”;

in detta veste, in virtù della detta legittimazione ed autorizzazione, in data 31/12/2018, presentava richiesta d’estirpo, ottenendo in data 22 gennaio 2019 nulla osta, n. 0042480, dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, per estirpare il vigneto insistente sulla particella n. 16, partita nr. 6684 foglio n. 2 di Montemiletto della varietà Aglianico di Taurasi, conservando in capo alla propria azienda, come del resto previsto dalla legge, detto diritto, rifacendosi al verbale di conciliazione del 30/11/2007 (“(...) portando con sé il decreto (...)”), al fine di reimpiantarlo su altra particella, facente parte della propria azienda (come da nulla osta d’estirpo, n. 0042480 del 22/01/2019, ancora efficace);

in data 28 febbraio 2019, comunicava, in conformità all’autorizzazione ricevuta, d’aver provveduto, nel termine previsto dal verbale di conciliazione, alla estirpazione del vigneto, ribadendo la volontà di conservare il diritto di reimpianto di un vigneto della varietà Aglianico su altra particella, in disponibilità della sua azienda;

in data 27/03/2019 riceveva dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino – Regione Campania, in persona del l. r. p. t., a mezzo p.e.c., autorizzazione n. 0196641, a reimpiantare un vigneto della varietà “Sangiovese”, per mq. 10.000, sulla particella n. 16 foglio n. 2 di Montemiletto, autorizzazione, per varietà ed ubicazione, mai richiesta;

in data 10/04/2019, per mezzo del suo legale chiedeva chiarimenti e la rettifica dell’autorizzazione ricevuta, richiedendo, come per legge e come da richiesta, d’essere autorizzata a reimpiantare un vigneto della varietà “Aglianico di Taurasi D.o.c.g.” su diversa particella da quella estirpata, nella disponibilità aziendale;

in data 27/06/2019 riceveva, a mezzo p.e.c., comunicazione prot. 0407736 2019, d’avvio del procedimento d’annullamento, in autotutela, dell’atto n. 0196641 del 27/03/2019;

con memorie scritte del 5 luglio 2019, reiterava le proprie richieste di voler conservare, essendone legittimata in virtù di verbale di conciliazione del 30.11.2007, che faceva stato tra le parti e costituiva titolo, per legge, anche nei confronti dei terzi, il diritto a reimpiantare, su superficie nella propria disponibilità, un vigneto della varietà “Aglianico di Taurasi D.o.c.g.” specificando che, già nella relazione allegata all’istanza d’estirpo, aveva rappresentato la volontà di conservare, “in portafoglio”, il diritto al reimpianto, cioè di utilizzare predetto diritto su altra particella, nella disponibilità aziendale, nel termine prescritto dalla legge (testualmente, nell’istanza si leggeva: “d’estirpare il vigneto insistente sulla predetta particella e di reimpiantarlo su altre particelle della propria azienda”);

la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentati e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino Regione Campania, Dirigente Staff, in data 8/08/2019, n. 111, conosciuto in data 8/08/2019, a seguito di notifica a mezzo p.e.c., “in dispregio delle norme regolanti la materia, in violazione della richiesta e senza tener conto delle deduzioni depositate, annullava in autotutela l’atto n. 0196641 del 27/03/2019;

premesso quanto sopra, agiva per l’annullamento del detto Decreto Dirigenziale dell’8/08/2019, n. 111, per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge, in particolare dell’art. 10, comma 1, e 11, comma 3, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/02/2015 n. 12272, recanti disposizioni attuative del Regolamento UE 1308/13 ed in relazione alla Circolare Agea n. 49 del 1/02/2016, nella parte in cui concede il diritto ai produttori d’estirpare una superficie vitata e fa conseguire alla medesima azienda il diritto ad ottenere un’autorizzazione a reimpiantare, su identica superficie o superficie diversa, nella disponibilità aziendale:

la ricorrente presentava il 31/12/2018 richiesta di acquisizione del diritto di reimpianto, previa estirpazione della particella nr. 16 del foglio n. 2 di Montemiletto, diritto che nasceva dal verbale di conciliazione, prot. nr. 1020814 del 30.11.2007, il cui contenuto s’è sopra riferito, e dal nulla osta, n. 0042480, per l’estirpo del vigneto, insistente sulla particella n. 16 foglio n. 2 di Montemiletto, autorizzazione “ancora pienamente valida ed efficace”; la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, nell’adottare detto nulla osta, compiva tutta una serie d’accertamenti tecnico – amministrativi, verificava il fascicolo aziendale e la superficie dello schedario viticolo e rilasciava il nulla osta, avendo riscontrato che v’era contratto di locazione in essere e quindi la particella era nella disponibilità dell’azienda; l’ente attestava l’assenza d’anomalie ed ancor di più specificava le modalità, a cui ci si doveva attenere, per eseguire l’estirpo ed il reimpianto; insomma, “è la stessa Regione Campania che nel nulla osta n. 0042480 attesta la sussistenza dei requisiti per poter conseguire il diritto ad estirpare, prerequisito per reimpiantare”; tuttavia, “in un momento successivo al rilascio dell’autorizzazione (la stessa Regione) lo sconfessa, negando l’esistenza dei predetti requisiti, senza però annullare il nulla osta; la ricorrente, “attenendosi a quanto prescritto, sin dalla domanda di estirpo e cioè nella relazione tecnica allegata, dichiarava d’estirpare la particella n. 16 foglio 2 di Montemiletto ed impiantare altra particella, nella disponibilità aziendale”; in particolare “la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale di Avellino, in sede di rilascio di autorizzazione al reimpianto, neppure chiesta, in dispregio dell’art. 10 comma 1 e 11 comma 3 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/02/2015 n. 12272 recanti disposizioni attuative del Regolamento UE 1308/13 ed in relazione alla Circolare Agea n. 49 del 1/02/2016, autorizzava il reimpianto di una varietà di vitigno, diversa da quella estirpata, su una particella mai individuata dalla ricorrente per il reimpianto, e non più nella disponibilità della stessa” era così “palese è la violazione dell’art. 11 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/02/2015, n. 12272, il quale consente al produttore che ha estirpato di impiantare su particella diversa da quella su cui è avvenuta l’estirpazione e gli dà l’opportunità d’individuare, entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpazione (circolare AGEA n.49/2016) la particella su cui reimpiantare, attribuendo alla Regione la competenza di verificare solo che, al momento dell’impianto la particella individuata, per il solo reimpianto, è nella disponibilità ed è presente nel fascicolo aziendale del richiedente”; inoltre “l’autorizzazione come rilasciata non poteva essere concessa, in quanto la richiedente in sede di domanda d’estirpo aveva dichiarato (…) che avrebbe reimpiantato una pari superficie di vigneto della varietà “Aglianico di Taurasi” su un’altra particella, nella disponibilità aziendale”; la Regione avrebbe, come prescritto dall’art. 11 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 15/12/2015 n. 12272, che la particella n. 16 del foglio n. 2 non era nella disponibilità aziendale e che il vitigno da autorizzare era “Aglianico di Taurasi” e non “Sangiovese”; a nulla valeva “la motivazione accampata dalla Regione di assenza di autorizzazione in capo alla ricorrente, in quanto in sede d’autorizzazione al reimpianto va verificata la disponibilità della particella su cui si va ad impiantare (art. 11 comma 3 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 15/12/2015 n. 12272), e non può certo essere sottoposta a verifica la particella estirpata (che per legge va verificata, prima d’autorizzare l’estirpo, il che era stato fatto nella specie, tanto da essere riportata nel nullaosta all’estirpo, ancora pienamente valido ed efficace”); né valeva obiettare, da parte della Regione, che la ricorrente non aveva individuato la particella su cui andare a reimpiantare, nella richiesta avanzata il 31/12/2018, “visto che non v’era tenuta e l’autorizzazione all’estirpo è una pre-requisito per reimpiantare, nella modalità sopra enunciate”; sicché, “alla luce dei principi dettati dall’art. 21 nonies l. 241/90, la Regione avrebbe potuto, come richiesto, “emettere in autotutela un provvedimento di convalescenza, cioè convalidare e/o rettificare l’autorizzazione alla ricorrente, eliminandone le illegittimità, cioè riconoscere alla stessa un diritto di reimpianto di vitigno Aglianico docg su una particella nella disponibilità aziendale”;

2) Eccesso di potere e violazione dell’art 11 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 15/12/2015 n. 12272 in quanto predetto decreto riconosce il diritto ad impiantare su una particella diversa da quella estirpata ed attribuisce il diritto al produttore che ha estirpato e solo e soltanto a quest’ultimo, di fare richiesta ed ottenere autorizzazione a reimpianto su altra particella entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpo.

la Regione Campania, d’imperio, in violazione della richiesta della ricorrente (che aveva indicato, nella relazione allegata alla domanda, il vitigno e la particella su cui reimpiantare), individuava vitigno e particella su cui esercitare il diritto di reimpianto; la stessa avrebbe dovuto limitarsi ad autorizzare il reimpianto di 10.000,00 mq di Aglianico di Taurasi su particella diversa da quella estirpata e nella disponibilità aziendale; altra violazione dell’art. 11 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 15/12/2015 n. 12272 consisteva in ciò, che la Regione ha provveduto ad inserire nel procedimento elementi estranei al medesimo: nell’atto impugnato si fa menzione di un’istanza del 12/12/2018, inoltrata da (…), che presentava richiesta d’autorizzazione all’impianto di un vigneto di Sangiovese sulla particella n. 16 del foglio 2 di Montemiletto: “ciò portava a dire la Regione Campania che non era possibile duplicare il decreto, insistente sulla detta particella”; “tutti gli errori nascono dalla volontà dell’ente d’inserire tale istanza nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione della ricorrente”; ma “tale istanza era un’autonoma richiesta ed in quanto tale andava istruita in maniera distinta rispetto a quella della ricorrente, senza ingerenza di tale richiesta sull’esito dell’istanza per cui è causa”; del resto, “l’istanza del sig. (…) doveva essere rigettata ab origine, perché non recante i requisiti minimi di legge (presentata da soggetto non produttore di uve; non detentore di fascicolo aziendale e non preceduta da richiesta d’estirpo od assegnazione della stessa Regione);

3) Eccesso di potere per violazione dell’art. 21 octies l. 241/90 che prevede che il provvedimento può essere annullato in autotutela nel momento in cui vi è violazione di legge mentre se la contestazione inerisce un vizio formale o procedimentale ed il provvedimento non può essere annullato:

“l’autorizzazione rilasciata ed illegittimamente annullata necessita di essere solo convalidata”; “applicando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed il dettato dell’art. 21 octies l. 241/90 l’autorizzazione annullata potrà essere convalidata, eliminando da essa le illegittimità e concedendo alla ricorrente quello che è in suo diritto ricevere”;

4) Eccesso di potere per violazione dell’art. 21 bis L. 241/90 per difetto di motivazione e coinvolgimento di terzi nel procedimento di annullamento in autotutela:

“il coinvolgimento di terzi non interessati al procedimento rende nullo il medesimo e, di conseguenza, anche il provvedimento adottato”; la legge prevede che possono essere resi edotti dell’avvio e del medesimo procedimento solo i soggetti portatori di interessi diretti: nella specie, poiché la domanda è stata presentata dalla ricorrente, e gli effetti della stessa si producono nella sua sfera giuridica, “l’unica ad essere interessata e notiziata doveva essere per l’appunto la ricorrente”;

5) Eccesso di potere e violazione dell’art. 10 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 15/12/2015 n. 12272 nella parte in cui autorizzava detta la ricorrente all’estirpo e non riconosceva alla stessa autorizzazione a reimpiantare su particella nella disponibilità dell’azienda e per identico vitigno:

la normativa di riferimento concede al produttore che ha estirpato automatico diritto a reimpiantare; sicché “la Regione Campania, a seguito di nullaosta all’estirpo n. 0042480 del 22 gennaio 2019 (…) avrebbe dovuto autorizzare la ricorrente a reimpiantare, su fondo in sua disponibilità, 10.000,00 mq. di vitigno della varietà “Aglianico di Taurasi docg”, cosa invece illegittimamente omessa”; il che “rende monco il procedimento amministrativo e pregiudica irrimediabilmente i diritti della stessa ricorrente”.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, con memoria di stile, quindi depositando scritto difensivo in cui faceva presente, in fatto, quanto segue: “In data 4 aprile 2003 veniva stipulato un contratto di fitto agrario tra il sig. (…) e la ricorrente, in relazione ad un fondo situato nel Comune di Montemiletto, con inizio in data 31/03/2003 e della durata di 15 anni; con lo stesso contratto, tra l'altro, la parte affittuaria assumeva l'obbligo di coltivare e migliorare il fondo e veniva autorizzata ad eseguire operazioni di miglioramento fondiario, comprese quelle di estirpazione e di reimpianto di vigneto. In data 14 aprile 2003 la ricorrente – in qualità di ditta individuale – presentava un Progetto di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999) - Campagna 2003/2004 (acquisito al n. 0098273 del Protocollo regionale), finalizzato alla riconversione di vigneti ormai non più produttivi (attraverso l'estirpazione ed il reimpianto). Al Progetto veniva allegato il contratto di fitto del 4 aprile 2003 oltre consenso del proprietario all'esecuzione - da parte della conduttrice - di opere di miglioramento fondiario, mediante l'estirpo ed il reimpianto di vigneti.

Successivamente tra la ricorrente e (…), in qualità di procuratore speciale degli eredi proprietari del fondo, succeduti al sig. (…), si conveniva di regolare il rapporto di conduzione del detto fondo mediante un verbale di conciliazione (n.1020814 del 30/11/2007), con cui essi concordavano che, alla nuova scadenza del contratto di fitto (fissata alla data del 10 novembre 2018), la parte affittuaria si sarebbe riportata il decreto, avrebbe restituito il terreno al proprietario provvedendo all'estirpo del vigneto (di varietà “Aglianico”) da lei impiantato e contestualmente al reimpianto dell'intera superficie con vitigno “Sangiovese”. Con tale accordo (espressamente accettato e sottoscritto da entrambe le parti) si prevedeva che se la ditta della ricorrente non avesse eseguito i lavori pattuiti entro la data del 30 marzo 2019, la parte proprietaria avrebbe assolto all'impegno gravante sull'altra, con diritto di azione nei confronti di questa per la restituzione dei relativi oneri sostenuti. Con istanza trasmessa in data 12/12/2018 (acquisita al n.0797953 del 14/12/2018), il sig. (…) quale procuratore speciale dei proprietari (…) eredi di (…), richiamando il verbale di conciliazione n.1020814 sottoscritto in data 30 novembre 2007, ha chiesto il rilascio in suo favore dell'autorizzazione all'impianto di superfici vitate sul terreno sito nel Comune di Montemiletto (AV) e censito in catasto al Foglio 2, Particella 16. Con domanda trasmessa in data 31/12/2018, acquisita al n.0004027 del 03/01/2019 manifestando la volontà di ottemperare a quanto convenuto con il verbale di conciliazione n. 1020814 del 30 novembre 2007 - anche la parte affittuaria (ricorrente) ha chiesto l'acquisizione del “diritto di reimpianto previa estirpazione”, impegnandosi ad estirpare le superfici vitate - insistenti sul terreno sito nel Comune di Montemiletto (AV) e censite in catasto al Foglio 2, Particella 16 - entro sei mesi dal rilascio del relativo nullaosta.

Con provvedimento n.0042480 del 22/01/2019 dell’U.O.D. 50.07.10 - Servizio territoriale Provinciale Avellino, previo apposito sopralluogo effettuato in data 17 gennaio 2019, è stato concesso alla ricorrente il nullaosta all'estirpazione (per mq. 10.000) delle superfici vitate (varietà “Aglianico”), insistenti sull'individuato terreno. Con nota trasmessa in data 25/01/2019 al procuratore speciale degli eredi proprietari del fondo e per conoscenza alla U.O.D. 50.07.10, la ricorrente s’è dichiarata titolata a condurre in affitto il fondo sopra identificato sino alla data del 30 marzo 2019, sulla base del verbale di conciliazione; ha comunicato alla controparte l'intenzione di procedere all'estirpazione del vigneto, esistente sul detto fondo conservando in capo a sé il diritto di reimpianto; ha chiesto inoltre l'autorizzazione della parte proprietaria, finalizzata all'impianto del nuovo vigneto, secondo gli accordi assunti in sede di sottoscrizione del verbale di conciliazione dove, si ribadisce, è indicato che il reimpianto sarebbe stato effettuato con piante di tipo Sangiovese. Con la nota n.0078050 del 05/02/2019 la U.O.D. 50.07.10 ha comunicato al rappresentante dei proprietari del fondo, il non accoglimento dell'istanza trasmessa in data 12/12/2018, atteso che - ai sensi della normativa europea vigente (Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive integrazioni, relativo anche all'OCM vitivinicolo) e delle disposizioni nazionali di attuazione (Decreti del MIPAAF 19 febbraio 2015 n. 1213 e 15 dicembre 2015 n. 12272) - l'autorizzazione al reimpianto di un vigneto è concessa al produttore richiedente, che abbia proceduto oppure si sia impegnato all'estirpazione della superficie viticola (in questo caso la ditta conduttrice del fondo); tale autorizzazione infatti deve corrispondere ad una superficie equivalente alla superficie estirpata e non è consentito in alcun modo impiantare superfici vitate in assenza di specifica autorizzazione. Con nota trasmessa il 28/02/2019 (acquisita al n.0140368 del 04/03/2019), la ditta ricorrente ha informato di aver provveduto in data 07/02/2019 all'estirpazione delle superfici vitate secondo quanto previsto con l'atto di nullaosta n.0042480 del 22/01/2019. Con istanza del 05/03/2019 (acquisita al n.0147911 del 06/03/2019), il rappresentante dei proprietari del fondo, contestando il verbale di conciliazione a suo tempo sottoscritto, ha chiesto, tra l'altro, di sospendere il procedimento, attivato su istanza della ditta ricorrente, di autorizzazione al reimpianto di superfici vitate su altro terreno, segnalando la mancata produzione da parte di quest'ultima (in allegato alla domanda di assegnazione del diritto di reimpianto) della nuova autorizzazione della parte proprietaria, nonché l'assenza del titolo legittimo di conduzione del fondo in questione. Sulla base delle notizie in possesso dell’Amministrazione, dalle quali risultava che il 31/03/2019 la ditta affittuaria aveva dichiarato la fine della conduzione del fondo, in data 22/03/2019 svolgeva un sopralluogo presso l'Azienda. A seguito di ciò, tenendo conto anche degli accordi siglati con il verbale di conciliazione n.1020814 del 30 novembre 2007, con atto n. 0196641 del 27/03/2019, ha autorizzato la ditta richiedente a reimpiantare il vitigno “Sangiovese” - per mq. 10.000 - sulla stessa superficie, già interessata dall'estirpo, insistente sul territorio del Comune di Montemiletto (AV), censita in catasto al Foglio 2, Particella 16. Con nota trasmessa in data 10/04/2019 (prot. n.0247436 del 16/04/2019) la ricorrente ha contestato sia la tipologia prescritta di varietà del vigneto “Sangiovese”, sia la superficie sulla quale è stata autorizzato il reimpianto (censita in catasto al Foglio 2, Particella 16), in quanto non più nella propria disponibilità; ha chiesto, infine, la rettifica dell'atto emanato - in ottemperanza al verbale di conciliazione n.1020814 del 30 novembre 2007 - nel senso di conservare il diritto ad impiantare - per mq. 10.000 - il vigneto di varietà “Aglianico di Taurasi” su altro fondo della propria Azienda. Con nota n. 0407736 del 27 giugno 2019, notificata in pari data tramite PEC, è stata data comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'atto n. 0196641 del 27/03/2019, di autorizzazione al reimpianto a seguito di estirpazione, per mancanza delle condizioni di legge che ne consentono il rilascio ovvero: a) assenza della nuova autorizzazione della parte proprietaria, che è atto dovuto in allegato alla domanda di assegnazione del diritto di reimpianto previa estirpazione, trasmessa in data 31 dicembre 2018 (prot. n.0004027 del 3/01/2019); b) indisponibilità del terreno da parte dell’affittuaria in conformità al verbale di conciliazione n.1020814 del 30/11/2007, con cui si fissava, quale scadenza del Contratto di fitto agrario, la data del 10/11/2018. Veniva quindi evidenziato che la ditta ricorrente non era legittimata, successivamente alla scadenza di tale data, ad avanzare la domanda di assegnazione del diritto di reimpianto previa estirpazione, a nulla rilevando l'indicazione nel Fascicolo Aziendale intestato alla ditta ricorrente l’indicazione di un'ulteriore data di fine conduzione - 31/03/2019 - perché non supportata da alcuna documentazione probante. Tale comunicazione è stata notificata in data 9/07/2019, ai sensi degli artt.7 e 9 l. n. 241/1990, anche al procuratore dei proprietari del fondo, con invito a produrre scritti e documenti, non ottemperato. Con PEC del 05/07/2019 prot. n.0441999 del 11/07/2019 il legale della ditta ricorrente, ha inviato controdeduzioni osservando che in base al verbale di conciliazione n.1020814 del 30/11/2007, la Brogna doveva essere considerata conduttore della particella in questione sino alla data del 30/03/2019, ribadendo la volontà di conservare il diritto di reimpianto di un vigneto di varietà Aglianico su altro fondo legittimamente detenuto dalla ditta medesima, in conformità al verbale di conciliazione; si è opposto altresì all'annullamento dell'Autorizzazione, attesa la legittimità dell'operato della ditta assistita, conforme agli accordi presi con il verbale di conciliazione, in assenza di violazione dell'interesse pubblico; ha invocato altresì l'articolo 21 octies della l. n. 241/1990 ai sensi del quale è annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge - riconoscendo nell'atto da annullare la presenza di un vizio ma di natura solo formale; ha chiesto, pertanto, la rettifica dell'atto.

Riguardo a tali fatti, la difesa della Regione osservava che il verbale di conciliazione n. 1020814, del 30/11/2007, sottoscritto dalla ricorrente e dal rappresentante dei proprietari del fondo, in riferimento al fondo di Montemiletto in catasto al fgl. 2 part. 16, fa riferimento a due diverse date; nella data del 10/11/2018 veniva individuata dalle parti, con deroga di ogni altro termine, la scadenza del contratto di fitto agrario; nella successiva data del 30/03/2019, veniva stabilito il termine entro il quale la ditta avrebbe dovuto eseguire i lavori pattuiti (di estirpo e reimpianto del vigneto con vitigni Sangiovese); si pattuiva altresì che se la ricorrente non avesse eseguito i lavori entro il 31 marzo 2019, il sig. (…) avrebbe provveduto in sostituzione con la possibilità di agire nei suoi confronti per la restituzione degli importi occorsi. Quindi, al momento della presentazione della domanda, in data 31/12/2018, la richiedente non era titolata alla conduzione del detto fondo né produceva - così come aveva fatto in passato – un’apposita autorizzazione della parte proprietaria, per procedere nuovamente alle operazioni d’estirpo e di reimpianto del vigneto. Si eccepisce, inoltre, che la normativa vigente (Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 come successivamente integrato) prevede che l'autorizzazione al reimpianto sia concessa ai produttori richiedenti che abbiano estirpato oppure si siano impegnati ad estirpare un vigneto e per una superficie esattamente equivalente a quella estirpata. In data 1/03/2019 con nota prot. n. 2019.0140368 la ditta ricorrente, comunicando di aver eseguito l’estirpo in data 22/01/2019, ha presentato istanza di reimpianto sulla particella 16 del fgl.2 di Montemiletto allegando il verbale di conciliazione del 2007 n.1020814. L’amministrazione, in conformità a tale verbale di conciliazione sottoscritto dalla ricorrente e dal rappresentante dei proprietari del fondo, ha autorizzato il reimpianto con vitigni Sangiovese sul medesimo fondo. Con la nota dell’11/04/2019, la ricorrente affermava che nella richiesta di estirpare aveva chiesto genericamente di essere autorizzata a reimpiantare il vigneto in altro fondo del quale, però, non indicava le particelle identificative. È evidente quindi che il comportamento della ricorrente non è stato conforme a legge ed ha creato una sovrapposizione di piani, in quanto dapprima, con il verbale di conciliazione del 2007, ha manifestato l’intenzione di procedere all’estirpo del vigneto ed al reimpianto sulla medesima particella di uve Sangiovese; poi, contraddicendo sé stessa, ha affermato di non avere mai chiesto di impiantare uve Sangiovese sulla particella 16 del fgl. 2, ma di voler reimpiantare un vitigno di varietà “Aglianico di Taurasi” su altre particelle senza, però, identificare queste ultime. Correttamente, pertanto, l’Amministrazione Regionale ha avviato il procedimento in autotutela ai sensi dell'articolo 21 nonies “Annullamento d'ufficio” della l. 241/1990 e s.m.i., accertando la mancanza ex post delle condizioni di legge, che consentono il rilascio dell'autorizzazione, e non meri vizi formali. L’Amministrazione ha doverosamente tenuto conto, in ogni caso, degli interessi di entrambe le parti in causa, i cui diritti vanno previamente chiariti e definiti al fine di assicurare il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico diretto all'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea e nazionali, che disciplinano l'Organizzazione Comune del Mercato (OCM) vitivinicolo. L’annullamento in autotutela quindi è stato necessitato in primo luogo dall’assenza della nuova autorizzazione della parte proprietaria, che è atto dovuto qualora la conduzione non coincida con la proprietà, e che doveva essere comunicato in allegato alla domanda di assegnazione del diritto di reimpianto previa estirpazione. A questo va aggiunto che la parte affittuaria, non potendo disporre del terreno in conformità al verbale di conciliazione n.1020814 del 30/11/2007, con cui si fissava la scadenza del contratto di fitto agrario al 10/11/2018, e non avendo mai comunicato gli estremi catastali del terreno dove era intenzionata a reimpiantare, non era legittimata, successivamente alla scadenza di tale data, ad avanzare la domanda di assegnazione del diritto di reimpianto previa estirpazione, a nulla rilevando l'indicazione nel fascicolo aziendale intestato alla ditta ricorrente, di un'ulteriore data di fine conduzione (31 marzo 2019), perché non supportata da alcuna documentazione probante. Né assume alcuna valenza l’affermazione che il provvedimento n.0042480 del 22/01/2019 di autorizzazione all’estirpo sarebbe ancora valido ed efficace per il semplice motivo che è un provvedimento diretto solo ad autorizzare l’estirpo, ha esaurito la propria funzione con l’estirpo ormai avvenuto, come affermato dalla ricorrente medesima. In ogni caso nell’autorizzazione all’estirpo era chiaramente indicato che, qualora la ditta ricorrente avesse voluto reimpiantare su altra superficie, la comunicazione dell’avvenuto estirpo era prerequisito che andava comunicata all’atto della richiesta della autorizzazione al reimpianto in altro sito con indicazione dei dati catastali per la sua identificazione, la qual cosa non è avvenuta. Di tanto ne è prova che solo con la nota datata 23 agosto 2019, inviata successivamente alla notifica del decreto n. 111 qui impugnato, per la prima volta la ricorrente menziona le diverse particelle per le quali intenderebbe eseguire il reimpianto”.

Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 18.12.2019, la Sezione respingeva la domanda cautelare, avanzata in ricorso, e compensava le spese di fase, con la seguente motivazione: “Rilevato che il ricorso – alla luce delle articolate argomentazioni difensive, espresse dalla Regione Campania nella memoria in atti – non pare, prima facie, favorevolmente valutabile, ai fini cautelari; Rilevato che, per la stessa natura della controversia, le spese di fase possono essere compensate tra le parti”.

Alla pubblica udienza del 26.05.2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il gravame passava in decisione.


DIRITTO

 

Ritiene il Tribunale che il ricorso non può essere accolto.

Tanto, per le ragioni – sostanzialmente, del resto, mutuate dallo stesso provvedimento impugnato – esposte dalla difesa della Regione Campania: le quali ragioni resistono, ampiamente, alle doglianze di parte ricorrente, né tampoco sono state oggetto, da parte della stessa parte ricorrente, di replica alcuna, di talché la res in iudicium deducta s’è cristallizzata nella prospettazione dei motivi d’illegittimità del provvedimento gravato, come espressi nell’atto introduttivo del giudizio.

Richiamando, per ovvie ragioni di sintesi, tutte le argomentazioni, a sostegno del provvedimento di secondo grado, adottato dalla Regione Campania, esposte nella memoria difensiva suddetta, rileva il Tribunale come lo stesso provvedimento, in sostanza, si configuri come un provvedimento plurimotivato, e che, come tale, è sufficiente che anche una soltanto delle ragioni, espresse a suo fondamento, resista alle doglianze di parte ricorrente (ovvero, come nella specie, non sia stata fatta segno di alcuna, specifica, doglianza), perché il ricorso medesimo non si presti ad essere accolto.

Sotto tale profilo, decisiva pare, al Collegio, la circostanza, evidenziata nella memoria difensiva della Regione, secondo la quale “nell’autorizzazione all’estirpo era chiaramente indicato che, qualora la ditta ricorrente avesse voluto reimpiantare su altra superficie, la comunicazione dell’avvenuto estirpo era prerequisito che andava comunicata all’atto della richiesta della autorizzazione al reimpianto in altro sito con indicazione dei dati catastali per la sua identificazione, la qual cosa non è avvenuta. (…) Solo con la nota datata 23 agosto 2019, inviata successivamente alla notifica del decreto n. 111 qui impugnato, per la prima volta la ricorrente menziona le diverse particelle, per le quali intenderebbe eseguire il reimpianto”.

Ciò posto in linea generale, ed analizzando più in dettaglio, in ogni caso, le singole censure di cui al gravame introduttivo, la prima, alla cui lettura si rinvia, è tanto suggestiva, quanto priva di pregio, se solo si considera che, al termine della stessa, parte ricorrente riconosce la legittimità del provvedimento gravato, opinando che la Regione avrebbe piuttosto potuto “emettere in autotutela un provvedimento di convalescenza, cioè convalidare e/o rettificare l’autorizzazione alla ricorrente, eliminandone le illegittimità, cioè riconoscere alla stessa un diritto di reimpianto di vitigno Aglianico docg su una particella nella disponibilità aziendale”.

Con il che, evidentemente, parte ricorrente – nel riconoscere, in sostanza, che l’autorizzazione al reimpianto, a seguito d’estirpazione, andava “rettificata” o “convalidata” (vale a dire, allora, che il provvedimento impugnato non poteva non considerarsi legittimo) – ha espresso, più che una doglianza, un auspicio, finendo con l’impingere in poteri non (effettivamente) esercitati dalla Regione, e, in definitiva, con il declinare una lagnanza, che si muove nell’ambito del “dover essere”, piuttosto che in quello dell’essere.

La seconda censura, nella quale parte ricorrente ha poi criticato la decisione della Regione, di coinvolgere, nel procedimento, il controinteressato (rappresentante dei proprietari del fondo) e la sua istanza, sostenendo che le due istanze in oggetto dovessero essere, piuttosto, esaminate autonomamente, è, oltre che irrilevante, perché, di fatto, non incide affatto sulle ragioni, poste a fondamento dell’atto gravato e non fatte segno, come sopra riferito, d’idonee doglianze in ricorso, anche mal posta (essendo evidente, al contrario, come, correttamente, la Regione abbia valutato, in un contesto unitario, le due richieste de quibus, impingenti sul medesimo fondo).

Il terzo motivo di ricorso – in cui la ricorrente insiste nella sua convinzione che la Regione dovesse “convalidare”, id est purgare l’autorizzazione, rilasciata alla ricorrente, dei vizi di legittimità, che la stessa riconosce che la contraddistinguevano – è inficiata dallo stesso equivoco di fondo, già posto in risalto, riguardo alla prima doglianza, e non può essere – pertanto – favorevolmente delibato dal Collegio.

Parallelamente, il quarto motivo di ricorso finisce per essere null’altro che una riproposizione del secondo, e per la sua confutazione valga, pertanto, quanto sopra osservato, rispetto ad esso.

La quinta e ultima censura è, infine, meramente descrittiva, non esprimendo alcuna effettiva doglianza, ed è, quindi, anch’essa del tutto inidonea a modificare le conclusioni, testé raggiunte dal Tribunale, nel senso della sostanziale legittimità del provvedimento gravato, non scalfito dai motivi, espressi dalla ricorrente nell’atto con cui è stato promosso il giudizio.

Ne consegue, inevitabilmente, il rigetto del medesimo gravame.

Le spese, per la peculiarità della specie, meritano, peraltro, d’essere eccezionalmente compensate tra le parti.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario