Agevolazioni e contributi - Concessione di contributo ad azienda agricola subordinata a condizioni risolutive - Oggetto del finanziamento - Linea produttiva aceto - Aceto di vino e aceto di mosto d’uva come ingredienti fondamentali e necessari nel processo di produzione dell’aceto balsamico e quindi facenti parte della "linea produttiva aceto" in quanto tutti parimenti compartecipanti alla trasformazione del prodotto agricolo uva (e quindi mosto) in aceto balsamico - Inibitoria dell’utilizzo dei serbatoi (cisterne) destinati alla produzione dell’aceto balsamico oggetto della concessione di contributo per lo stoccaggio di mosto destinato alla vinificazione o vino.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2020, proposto da Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele e C. S.s. Agricola, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Dalponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Riva Del Garda, viale A. Lutti n. 10;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale con sede in Trento, piazza Dante n. 15;
per l’annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento del 5 giugno 2020, n. 492, avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (P.S.R.). Operazione 4.1.1: <Sostegno a investimenti nelle aziende agricole>. Presa d’atto dell’annullamento determinazione n. 89 di data 7 febbraio 2019 con sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 43/2020 del 5 marzo 2020 e concessione subordinata a condizioni risolutive di un aiuto all’impresa agricola Acetaia del Balsamico di Bombardelli G, Società S. Agricola – Tenno (Fascicolo 2.3-2020-711)”, comunicata con pec del 22 ottobre 2020;
- della determinazione del Dirigente del Dipartimento Agricoltura Foreste e Difesa del Suolo del 18 settembre 2020, n. 14, avente ad oggetto “Modifica della determinazione del Servizio Agricoltura n. 492 di data 5 giugno 2020 avente per oggetto: Regolamento (CE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (P.S.R.). Operazione 4.1.1: <Sostegno a investimenti nelle aziende agricole>. Presa d’atto dell’annullamento determinazione n. 89 di data 7 febbraio 2019 con sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 43/2020 del 5 marzo 2020 e concessione subordinata a condizioni risolutive di un aiuto all’impresa agricola Acetaia del Balsamico di Bombardelli G. Società S. Agricola – Tenno (Fascicolo 2.3-2020-711)”, comunicata con pec del 22 ottobre 2020;
- della nota del dirigente del Dipartimento Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento del 22 ottobre 2020, prot. n. 652312/10-2020-2, di comunicazione delle predette determinazioni a mezzo pec;
- di ogni altro atto al precedente connesso, presupposto o consequenziale, anche ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo”, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, il consigliere Cecilia Ambrosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento n. 492 del 5 giugno 2020 avente ad oggetto: “<Regolamento (CE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento (P.S.R.). Operazione 4.1.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole>. Presa d’atto dell’annullamento determinazione n. 89 di data 7 febbraio 2019 con sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 43/2020 del 5 marzo 2020 e concessione subordinata a condizioni risolutive di un aiuto all’impresa agricola Acetaia del Balsamico di Bombardelli G. Società S. Agricola – Tenno. (Fascicolo 2.3-2020-711)” è stato concesso un contributo sul Programma di Sviluppo Rurale della Provincia 2014-2020 alla Società semplice agricola Acetaia del Balsamico Trentino di Bombardelli Gabriele e C. (d’ora in poi Acetaia del Balsamico), parte ricorrente.
2. La determinazione n. 492/2020 forma seguito all’accoglimento del ricorso presentato dalla medesima parte ricorrente avverso all’originario diniego di contribuzione approvato con la determinazione 7 febbraio 2019, n. 89, annullata con sentenza di questo Tribunale 5 marzo 2020, n. 43, e dà esecuzione alla stessa riconoscendo le iniziative proposte dall’Acetaia del Balsamico ammissibili a finanziamento per l’importo di euro 103.749,69, cui consegue un contributo complessivo di euro 46.711,65. Tra le iniziative ammesse a contributo (vedi allegato alla determinazione) si annovera la “Costruzione, miglioramento di strutture ed i relativi impianti ed attrezzature fisse per la trasformazione/commercializzazione - Attrezzature fisse di laboratorio - acquisto cisterne per aceto balsamico” per un importo di euro 46.152,00 di cui ammesso a finanziamento l’importo di euro 18.460,80. Nella stessa determinazione al punto 2) è stata apposta la condizione risolutiva alla concessione del contributo “dell’esito vittorioso del giudizio avanti al Consiglio di Stato al quale la Provincia Autonoma di Trento ha intenzione di rivolgersi. Al verificarsi di tale evento futuro ed incerto (vittoria nel giudizio di appello da parte della P.A.T.) la concessione si risolverà automaticamente con le conseguenze giuridiche ed economiche connesse, ivi comprese ad esempio la corresponsione degli interessi nella misura che sarà quantificata”. Al successivo punto 8) sono inserite le seguenti prescrizioni specifiche “- i serbatoi per il condimento balsamico dovranno essere posizionati ed identificati (targhetta) in modo da non essere confusi con i serbatoi destinati alla vinificazione e/o stoccaggio di mosto destinato alla vinificazione o vino. I serbatoi sono ammissibili solo in quanto destinati allo stoccaggio di mosto per il condimento balsamico. Per il settore vitienologico infatti tale intervento rientra tra quelli finanziati dall’OCM vino; - la pompa dovrà essere posizionata ed identificata (targhetta) in modo da non essere confusa con le attrezzature destinate alla produzione di vino (movimentazione di mosti o vini). La pompa è ammissibile solo in quanto destinata alla movimentazione di mosto per il condimento balsamico. Per il settore vitienologico infatti tale intervento rientra tra quelli finanziati dall’OCM vino”.
3. Con successiva determinazione del dirigente del Dipartimento Agricoltura Foreste e Difesa del Suolo del 18 settembre 2020, n. 14 - avente ad oggetto “Modifica della determinazione del Servizio Agricoltura n. 492 di data 5 giugno 2020 avente per oggetto: <Regolamento (CE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (P.S.R.). Operazione 4.1.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole>. Presa d’atto dell’annullamento determinazione n. 89 di data 7 febbraio 2019 con sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 43/2020 del 5 marzo 2020 e concessione subordinata a condizioni risolutive di un aiuto all’impresa agricola ACETAIA DEL BALSAMICO DI BOMBARDELLI G. SOCIETA’ S. AGRICOLA – Tenno (Fascicolo 2.3-2020-711)” - la determinazione n. 492/2020 è stata modificata eliminando la condizione risolutiva originariamente apposta alla decisione di concessione del contributo, concernente la proposizione del ricorso di appello al Consiglio di Stato della sentenza del T.R.G.A. n. 43/2020, ricorso successivamente non presentato, con conferma di “quanto altro disposto con la determinazione del Servizio Agricoltura n. 492 di data 5 giugno 2020”.
4. Il dirigente del Dipartimento Agricoltura Foreste e Difesa del Suolo della Provincia autonoma di Trento ha informato l’Acetaia del Balsamico della concessione del contributo e delle relative prescrizioni specifiche con comunicazione del 22 ottobre 2020.
5. Con il ricorso in esame la parte ricorrente censura le prescrizioni apposte al contributo in parola, precisate al punto 8) della determinazione n. 492 del 5 giugno 2020. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
“I. Eccesso di potere per falsa ed erronea rappresentazione della realtà; eccesso di potere per erronea e carente istruttoria; eccesso di potere per erroneità, falsità e ingiustizia della motivazione”. La censura si appunta in particolare sulle prescrizioni a cui deve attenersi la parte ricorrente in ordine all’utilizzo dei serbatoi oggetto di finanziamento. Al riguardo Acetaia del Balsamico ritiene la relativa prescrizione “del tutto erronea, in quanto frutto di una carente istruttoria, e ingiustamente limitante dell’utilizzo dei serbatoi (cisterne) per la produzione dell’aceto balsamico oggetto della concessione di contributo. Va infatti evidenziato che gli ingredienti di cui si compone il condimento balsamico (aceto balsamico) sono il mosto cotto d’uva, l’aceto di vino e l’aceto di mosto d’uva. L’aceto di vino e l’aceto di mosto d’uva costituiscono ingredienti fondamentali e necessari nel processo di produzione dell’aceto balsamico, giacché essi, con i loro batteri, innestano la fase fermentativa del mosto cotto e senza tali batteri il mosto cotto d’uva rimarrebbe tale e quale, solamente dolce e non acetico. Il mosto cotto d’uva è di per sé solamente un concentrato di zuccheri d’uva: si trasforma in aceto balsamico solamente se unito all’aceto di vino o all’aceto di mosto d’uva. Questi ingredienti fanno, dunque, tutti parte della <linea produttiva aceto>, giacché tutti parimenti compartecipano alla trasformazione del prodotto agricolo uva (e quindi mosto) in aceto balsamico. Solamente l’uva (e quindi il mosto) destinati alla trasformazione in vino destinato all’alimentazione rientrano all’interno della <linea produttiva vino> (v. schema di derivazione dell’aceto balsamico - doc. n. 15). Alla stregua di quanto esposto, inibire, come fa l’amministrazione, l’utilizzo dei serbatoi (cisterne) destinati alla produzione dell’aceto balsamico oggetto della concessione di contributo per lo stoccaggio di mosto destinato alla vinificazione o vino senza precisare che tale inibizione riguarda solamente il mosto o il vino per usi alimentari (vino da bere) è del tutto erroneo. Ed infatti, poiché il mosto di vino e/o il vino oggetto poi di acetificazione è un prodotto essenziale per la realizzazione dell’aceto balsamico non si comprende perché i serbatoi (cisterne) per la produzione dell’aceto balsamico oggetto della concessione non devono contenere il mosto di vino e/o il vino da destinarsi all’acetificazione. Come precisato nella domanda di contributo (doc. n. 4), ora concesso, i serbatoi servono, non solo per lo stoccaggio, ma anche per la lavorazione (fermentazione) e l’omogeneizzazione dei vari ingredienti di cui si compone l’aceto balsamico (<… acquisto n.° 8 cisterne per aceto balsamico. Le cisterne sono atte ad ottimizzare e migliorare la lavorazione, omogeneizzazione e stoccaggio della produzione aziendale di mosto trentino in quanto insufficienti ad operare con l’attuale capacità produttiva aziendale>)”. Pertanto in tesi della ricorrente, l’utilizzo di tali cisterne va escluso solamente per lo stoccaggio del mosto di vino e/o del vino da destinarsi all’alimentazione.
“II. Ancora: eccesso di potere per falsa ed erronea rappresentazione della realtà; eccesso di potere per erronea e carente istruttoria; eccesso di potere per erroneità e falsità della motivazione”. Il motivo censura invece la diversa prescrizione relativa all’utilizzazione della pompa, del tutto erronea in quanto la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza di contributo relativa all’acquisto della pompa destinata alla produzione del condimento balsamico, con comunicazione del 22 novembre 2018, che pertanto non rientra tra le attrezzature oggetto di finanziamento.
In conclusione è richiesto l’annullamento in parte qua degli atti impugnati, con istanza di eventuale verificazione/accertamento istruttorio in ordine agli ingredienti di cui si compone il condimento balsamico.
6. Si è costituita la Provincia autonoma di Trento, instando per il rigetto del ricorso. Quanto al primo motivo rileva la resistente che “la prescrizione imposta dall’Amministrazione sul <serbatoio per condimento balsamico> deriva dall’applicazione del principio generale del diritto comunitario del <no double funding>. Nel nostro ordinamento vige l’obbligo di rispettare il principio del divieto del doppio finanziamento, volto ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni delle agevolazioni. I contributi pubblici concessi ai sensi delle norme sullo sviluppo rurale non sono cumulabili con alcun’altra agevolazione contributiva o finanziaria pubblica prevista da norme regionali statali comunitarie o altre forme di incentivazione in genere, per i medesimi costi ammissibili. E’ espressione di un principio generale che vieta la duplicazione dei benefici al fine di evitare qualsiasi genere di indebiti vantaggi ed arricchimenti da parte dei soggetti fruitori di finanziamenti comunitari (Consiglio di Stato 2351 dd. 27.04.2006 <il fine è evitare che le risorse della UE vengano utilizzate non per finalità istituzionali ma per indebite locupletazioni di privati già beneficiati da finanziamenti comunitari>)”. Tanto risulta esplicitato nel PSR (Piano di Sviluppo Rurale) approvato con la delibera della Giunta provinciale n. 208 del 2020 e nel quale è inserito un criterio di finanziamento (al paragrafo 8.2.2. 3.1.5), poi ribadito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016, come da ultimo modificata con deliberazione n. 257 di data 22 febbraio 2019, intervenuta ad approvare i criteri e le modalità attuative ed integrative del PSR 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento per l’operazione 4.1.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole), che vi include analoga disposizione.
La Provincia rileva in tal senso che nel punto 3.5 dei criteri sopra menzionati, intitolato “Spese non ammissibili”, è stabilito espressamente alla lettera n) che non rientrano tra le spese ammissibili del PSR per il settore enologico l’acquisto di attrezzature e macchine, in quanto trattasi nella specie di investimenti finanziati dal Programma Operativo dell’Organizzazione comune di mercato (OCM), al quale rinvia il Regolamento UE n. 1308/2013, ossia dalle misure che consentono all’Unione Europea di gestire il mercato di un determinato prodotto agricolo allo scopo di garantire agli agricoltori uno sbocco per la loro produzione e la stabilità dei redditi e allo stesso tempo di garantire ai consumatori la sicurezza dell'approvvigionamento in prodotti alimentari a prezzi ragionevoli. A presidio del divieto del doppio finanziamento la Provincia cita l’articolo 30 del Regolamento UE n. 1306 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ai sensi del quale per quanto riguarda lo sviluppo rurale “le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”. Per quanto riguarda la disciplina dell’OCM vino la medesima Provincia menziona l’art. 43 del Regolamento delegato UE 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, ai sensi del quale “gli Stati membri introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso un sostegno a norma rispettivamente degli articoli 45, 46, 48, 49, 50 e 51 del regolamento UE n. 1308/2013, per operazioni o azioni finanziate nell’ambito di qualsiasi altro strumento dell’Unione”, nonché l’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2017, n. 911. Il criterio al riguardo previsto dalla Provincia è dunque quello della demarcazione per operazioni ammissibili: e, poiché nella specie trattasi di attrezzature utilizzate per la lavorazione e trasformazione del vino, i serbatoi a tal fine destinati sono ammissibili a finanziamento nell’ambito dei programmi operativi dell’OCM-vino e sono conseguentemente esclusi dal finanziamento nell’ambito del PSR. Ciò è giustificato dal fatto che non è possibile individuare a priori le partite di vino destinate all’acetificazione. “In coerenza con i criteri normativi succitati, si ritiene che i serbatoi finanziati dall’operazione 4.1.1 possano essere utilizzati per contenere oltre al condimento balsamico anche i suoi ingredienti diversi dal mosto e dal vino, in particolare l’aceto di vino”. Relativamente al secondo motivo, la resistente chiede che sia dichiarato improcedibile/inammissibile, poiché parte ricorrente ha rinunciato al contributo correlato all’acquisto della pompa e che pertanto nella specie difetta l’interesse concreto ed attuale all’annullamento della prescrizione, posto che “il presupposto per la sua attuazione non è venuto ad esistenza”.
7. Con memoria di replica del 29 aprile 2021 l’Acetaia del Balsamico insiste per l’accoglimento del ricorso; in particolare contesta le affermazioni secondo le quali il serbatoio in argomento sarebbe già ammissibile al finanziamento nell’ambito del OCM-vino, poiché la formulazione del relativo criterio renderebbe chiaro che si tratterebbe di contenitori “riguardanti in via esclusiva l’uso alimentare. Ciò lo si ricava dalla frase <con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento>, che ha di tutta evidenza un senso solo in relazione al vino ad uso alimentare” ed anche poiché “Il settore enologico è, di tutta evidenza, quello che attiene alla produzione del vino per l’alimentazione”. Inoltre rappresenta la ricorrente che le partite di vino/mosto da destinare ad acetificazione sono scelte fin dall’inizio, “dovendo esse essere trattate in modo diverso dal mosto/vino destinato all’alimentazione e in locali separati e distanti l’uno dall’altro come stabilito dalla vigente legislazione”, mentre il condimento balsamico non è stoccato nei serbatoi ma solo nelle botti, costituendo il prodotto finito (aceto balsamico), e nei serbatoi invece vanno conservati gli ingredienti che compongono il prodotto finito. Al riguardo Acetaia del Balsamico rivendica la possibilità di estendere l’utilizzo dei serbatoi anche al mosto/vino da acetificare ed all’aceto di vino. Disconosce altresì la ricorrente l’assenza di lesività della prescrizione concernente la pompa, non oggetto di contribuzione “in quanto nel provvedimento oggetto di impugnazione si subordina sic et simpliciter il rilascio del contributo concesso (v. punto 2) del provvedimento impugnato) a due prescrizioni, l’una riguardante i serbatoi e l’altra la pompa. Non è affatto chiaro e scontato che la prescrizione relativa alla pompa sia riferita a quella oggetto di finanziamento pubblico e non invece alla pompa in generale” e, dunque, potrebbe essere intesa come riferita alla pompa di proprietà, acquistata con proprio denaro e non oggetto di finanziamento.
8. All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione, a’ sensi dell’articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come da ultimo modificato con l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021.
DIRITTO
I. Preliminarmente il Collegio ritiene di disattendere l’istanza istruttoria avanzata dalla ricorrente in ordine agli ingredienti di cui nella specie si compone il condimento balsamico, in quanto non necessaria al fine del decidere. Il ricorso, infatti, deve essere respinto per le motivazione di seguito esposte.
II. Non merita favorevole apprezzamento il primo motivo di ricorso inteso a censurare la prescrizione riportata nella determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento n. 492 del 5 giugno 2020, e confermata sul punto dalla determinazione del dirigente del Dipartimento Agricoltura Foreste e Difesa del Suolo del 18 settembre 2020, n. 14, relativa al contributo concesso sull’acquisto dei serbatoi per l’aceto balsamico, la quale impone che “i serbatoi per il condimento balsamico dovranno essere posizionati ed identificati (targhetta) in modo da non essere confusi con i serbatoi destinati alla vinificazione e/o stoccaggio di mosto destinato alla vinificazione o vino. I serbatoi sono ammissibili solo in quanto destinati allo stoccaggio di mosto per il condimento balsamico. Per il settore vitienologico infatti tale intervento rientra tra quelli finanziati dall’OCM vino”. La parte ricorrente contesta tale prescrizione deducendo la sua infondatezza e ne chiede l’eliminazione in modo da ammettere l’utilizzo dei contenitori in argomento anche per lo stoccaggio del mosto o del vino destinato alla acetificazione, ossia di prodotti indispensabili nella filiera produttiva destinata alla produzione del condimento balsamico (o aceto balsamico), mentre “l’utilizzo di tali cisterne va escluso solamente per lo stoccaggio del mosto di vino e/o del vino da destinarsi all’alimentazione”.
III. Il Collegio, per parte propria, rileva che la prescrizione contestata dalla ricorrente è invero imposta in ossequio al divieto del doppio finanziamento espresso dall’ordinamento eurounitario quale principio di ordine generale volto ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni delle agevolazioni, e a sua volta coerentemente declinato dalla Provincia autonoma di Trento mediante il meccanismo di demarcazione, con conseguente esclusione della finanziabilità delle attrezzature la cui spesa risulti ammissibile anche in altre fonti di finanziamento (c.d. principio del “no duble funding”).
IV. Al riguardo viene in considerazione il Piano di Sviluppo Rurale (approvato con la delibera della Giunta provinciale n. 208 del 2020) nel quale, segnatamente al paragrafo 8.2.2. 3.1.5, è inserito un criterio di finanziamento, poi puntualmente ribadito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016, come da ultimo modificata con deliberazione n. 257 di data 22 febbraio 2019, intervenuta ad approvare i criteri e le modalità attuative ed integrative del PSR 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento, per l’operazione 4.1.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole), diretta alla concessione di contributi ad imprenditori agricoli e loro forme associative per investimenti realizzati nelle aziende agricole, nel cui novero per l’appunto si colloca la determinazione di concessione del contributo oggi avversata. Tale ultimo provvedimento, infatti, nel punto 3.5 dei criteri sopra menzionati, intitolato “Spese non ammissibili”, contempla espressamente, sotto la lettera n), che non rientrano tra le spese ammissibili del PSR per il settore enologico “l’acquisto di attrezzature e macchine, in quanto investimenti finanziati dal Programma Operativo dell’OCM vino di cui al Regolamento UE n. 1308/2013” (Misura investimenti). La citata previsione costituisce espressione del principio di “no double funding” ed opera mediante l’introduzione di criteri di demarcazione proprio in quanto inderogabilmente attuativa della disciplina di fonte comunitaria, segnatamente costituita dall’articolo 30, rubricato “Divieto di doppio finanziamento” del Regolamento UE n. 1306 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 “sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008”, ai sensi del quale, per quanto riguarda lo sviluppo rurale, “le spese finanziate a titolo del FEASR (id est il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”. Per quanto riguarda la disciplina dell’OCM-vino viene viceversa in rilievo l’art. 43 rubricato “Divieto di doppi finanziamenti” del Regolamento delegato UE 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, a norma del quale “gli Stati membri introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso un sostegno a norma rispettivamente degli articoli 45, 46, 48, 49, 50 e 51 del regolamento UE n. 1308/2013, per operazioni o azioni finanziate nell’ambito di qualsiasi altro strumento dell’Unione”. A quest’ultimo riguardo assume altresì rilievo anche l’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2017, n. 911 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegati (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti” ed il relativo allegato II, laddove espressamente si prevedono per la Provincia autonoma di Trento le operazioni ammissibili per l’OCM vino, ossia: “Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi i lavori di posa in opera”. In tal senso il criterio di demarcazione previsto dalla Provincia è quello “per operazioni ammissibili”: e poiché, nel caso dei serbatoi ammessi a finanziamento, si tratta di attrezzature utilizzate per la lavorazione e trasformazione del vino, tali contenitori (nelle forme di utilizzo pretese dalla parte ricorrente) sono pertanto ammissibili a finanziamento nell’ambito dei programmi operativi dell’OCM-vino, nel mentre sono esclusi dal finanziamento nell’ambito del PSR.
V. Una volta riconosciuta la legittima traduzione del generale principio comunitario del divieto di doppio finanziamento mediante il criterio di demarcazione, l’individuazione della prescrizione censurata non può essere considerata viziata da eccesso di potere nelle figure sintomatiche espresse nel ricorso (per falsa ed erronea rappresentazione della realtà; erronea e carente istruttoria; per erroneità, falsità e ingiustizia della motivazione). Essa – per contro – costituisce la necessitata e del tutto congruente applicazione del richiamato divieto di fonte comunitaria, declinato nelle disposizioni provinciali che individuano i criteri e le modalità attuative ed integrative del PSR 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per l’operazione 4.1.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole) - atti illustrati nel precedente paragrafo IV e non resi oggetto di impugnativa con il ricorso in esame - nel novero della quale si inserisce la determina di concessione del contributo. La legittimità del divieto di doppio finanziamento è riconosciuta anche dalla consolidata e qui condivisa giurisprudenza sulla non cumulabilità dei benefici (per un’applicazione del principio cfr. Cons. Stato n. 6013/2009 del 2 ottobre 2009; ibidem n. 2351 del 27 aprile 2006).
VI. Giova altresì evidenziare al riguardo che non è stato smentito in giudizio il fatto che gli ingredienti per la produzione del condimento balsamico (aceto balsamico), secondo quanto affermato nel ricorso “sono il mosto cotto d’uva, l’aceto di vino e l’aceto di mosto d’uva. L’aceto di vino e l’aceto di mosto d’uva costituiscono ingredienti fondamentali e necessari nel processo di produzione dell’aceto balsamico giacché essi, con i loro batteri, innestano la fase fermentativa del mosto cotto e senza tali batteri il mosto cotto d’uva rimarrebbe tale e quale, solamente dolce e non acetico”. Né è controvertibile, o almeno non è stato sindacato, il fatto che il mosto serve sia per la produzione del vino che per la produzione del mosto cotto, e risulta altresì assodato che il vino, a sua volta, costituisce la materia prima necessaria per la produzione dell’aceto di vino il quale, mischiato con il mosto cotto, diviene poi aceto balsamico (rif. doc. 15 di parte ricorrente).
VII. Tuttavia non è condivisibile la conclusione cui perviene l’Acetaia del Balsamico, circa il fatto che la diversificazione tra i serbatoi contenenti vino/mosto ammissibili a finanziamento, sarebbe agevolmente possibile distinguendo quelli destinati allo stoccaggio del mosto/vino destinato alla vinificazione (esclusi dal finanziamento) e quelli utilizzati per la conservazione del mosto/vino destinato alla acetificazione (ammessi al finanziamento). Infatti deve convenirsi con quanto osservato anche dalla resistente Amministrazione, ossia che, stante l’oggettiva identità del prodotto conservato (mosto o vino), la distinzione verrebbe ad incentrarsi solo sulla finalizzazione nel relativo utilizzo. Trattandosi di identico prodotto, ritiene il Collegio corretta l’applicazione del divieto del doppio finanziamento, secondo il principio di demarcazione scelto dalla Provincia come sopra illustrato, alla stregua del quale le spese per le attrezzature destinate a contenere il vino o il mosto di vino sono ammissibili a finanziamento nel diverso ambito dell’ OCM – vino, con conseguente divieto di finanziamento nell’ambito del PSR. Al riguardo è appena il caso di considerare che la preventiva scelta da parte del ricorrente delle partite che possono essere destinate all’acetificazione non è idonea a sovvertire l’identità oggettiva del prodotto, così come non è riscontrabile nell’ordinamento la specifica distinzione tra il “vino” per l’“alimentazione” ed il vino destinato all’“acetificazione”: distinzione che invero ne valorizza solo la diversa destinazione, con conseguente impraticabilità di un’oggettiva, diversa identificazione tra i due prodotti e, nello stesso modo, tra i contenitori destinati a conservarli.
Similmente non giova alla tesi del ricorrente la testuale formulazione dell’oggetto del finanziamento del Programma operativo OCM-vino “Acquisto di macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi i lavori di posa in opera” ed in particolare l’esclusione ivi prevista “delle linee di imbottigliamento e confezionamento”, che ad avviso del Collegio non vale a conclamare la diversità del vino in ragione dell’uso cui è destinato – e quindi il relativo finanziamento - né è dimostrato in giudizio dall’Acetaia del Balsamico sulla scorta di quale ragionamento o disciplina il “settore enologico” si riferisce esclusivamente alla “produzione del vino per l’alimentazione”.
VIII. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso censura infatti la prescrizione che impone quanto segue: “la pompa dovrà essere posizionata ed identificata (targhetta) in modo da non essere confusa con le attrezzature destinate alla produzione di vino (movimentazione di mosti o vini). La pompa è ammissibile solo in quanto destinata alla movimentazione di mosto per il condimento balsamico. Per il settore vitienologico infatti tale intervento rientra tra quelli finanziati dall’OCM vino”. Tale limitazione è stata erroneamente apposta dalla Provincia nel provvedimento di finanziamento, poiché l’acquisto di detta attrezzatura con i fondi provinciali è stata rinunciata dalla parte ricorrente con la nota del 22 novembre 2018, come risulta dall’allegato alla determinazione n. 492/2020. Invero, anche sotto il profilo letterale, il riferimento al solo caso della pompa cui sono destinati i fondi provinciali, risulta dal richiamo alla “pompa ammissibile” a finanziamento. Trattasi dunque di prescrizione inutilmente inserita e sin dall’origine non lesiva per Acetaia del Balsamico, in capo alla quale sussiste pertanto il difetto di interesse concreto ed attuale al relativo annullamento, come ben osservato dalla resistente Amministrazione.
IX. La specificità della fattispecie e la pur sempre erronea individuazione della prescrizione censurata nel secondo motivo di gravame, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge in quanto in parte infondato ed in parte inammissibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come da ultimo modificato con l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, e dell’articolo 4, comma 1, quarto periodo e seguenti del d.l. n. 28 del 2020, convertito dalla l. n. 70 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore