Settore degli aceti - Aceto Balsamico di Modena - Sequestro preventivo di mosto destinato ad essere utilizzato per produrre "Aceto Balsamico di Modena IGP" - Mosto sequestrato perché ritenuto non avente le caratteristiche previste dalla legge - Reato di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazioni di truffe e frodi in commercio - Esclusione di ogni valore dimostrativo della tesi difensiva in ordine ad un utilizzo "secondario" del prodotto presupponente la sua genuinità.
SENTENZA
(Presidente: dott. Domenico Gallo - Relatore: dott. Giuseppe Sgadari)
Sul ricorso proposto da:
Acetifici Italiani Modena (AIMO) s.r.I., avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Foggia rigettava l'appello proposto dalla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di mosto che avrebbe dovuto essere utilizzato per produrre "Aceto Balsamico di Modena IGP". Tale mosto era stato sequestrato negli stabilimenti della ricorrente, terza interessata in qualità di persona offesa, perché ritenuto non avente le caratteristiche previste dalla legge e per questo proveniente dal reato di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazioni di truffe e frodi in commercio, a carico della Fine Red Wines s.r.l.s., indagata per tali reati nel presente procedimento.
2. Ricorre per cassazione, tramite il proprio legale rappresentante, la società Acetifici Italiani Modena (AIMO) s.r.I., quale terza interessata nella qualità di persona offesa, deducendo:
1) violazione di legge per assenza assoluta di motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione emesso dal Giudice per le indagini preliminari, motivazione che non avrebbe potuto essere integrata dal Tribunale in sede di appello cautelare;
2) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato la circostanza addotta dalla difesa, attraverso la propria consulenza tecnica, secondo cui il mosto in sequestro avrebbe potuto essere utilizzato non solo per la produzione dell'Aceto Balsamico di Modena IGP ma per altri usi ed, in particolare, come "condimento per uso alimentare", trattandosi di prodotto comunque genuino. Sarebbero state, inoltre, violate le norme sulla confisca, posto che nel caso in esame non sarebbe prevista la confisca obbligatoria a carico della persona offesa ricorrente, posta sempre la genuinità del prodotto in sequestro provata tramite la consulenza tecnica della ricorrente, che smentirebbe gli assunti richiamati dal Tribunale in quanto rivenienti dagli accertamenti del NAS, peraltro non contestati nella imputazione provvisoria;
3) violazione di legge per non avere il Tribunale deciso a favore della difesa sulla base della documentazione in suo possesso, senza che fosse necessario disporre una perizia, la quale, comunque, al pari di ogni altro accertamento, avrebbe dovuto essere effettuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in tema di appello avverso provvedimenti cautelari reali, la regola prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. che, a pena di nullità, impone al giudice l'obbligo di motivazione, opera soltanto per il provvedimento applicativo della misura, ma non per l'ordinanza che risponde all'istanza di restituzione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale è consentita la motivazione "per relationem" ad atti del procedimento noti alle parti, e la sua impugnazione ha effetto devolutivo, attribuendo al giudice del gravame piena cognizione, con la possibilità di rimediare all'eventuale insufficienza della motivazione (Sez. 2, n. 7829 del 15/01/2021, Maracci, Rv. 280687. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566). Nel caso in esame, pertanto, l'ordinanza impugnata, integrando la motivazione del provvedimento di rigetto - il quale aveva comunque fatto riferimento al provvedimento genetico di imposizione della misura ed agli accertamenti tecnici del Nas ed alle altre note investigative - non è incorso in alcuna violazione di legge.
2.In ordine al secondo motivo, occorre richiamare il principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 de/ 11/07/2019, Pica, Rv. 276700. Precedente conforme: N. 42037 del 2016 Rv. 268070). Ne consegue che, nel caso in esame, tutte le ragioni difensive attinenti al fumus commissi delicti sotto il profilo della asserita genuinità dei prodotti sulla base di quanto affermato dalla consulenza tecnica della ricorrente - in contrasto con quanto affermato dal Tribunale richiamando gli accertamenti del NAS sul mosto in sequestro - non potevano essere veicolati dalla ricorrente e sono, comunque, attinenti al merito del giudizio, avendo il Tribunale precisato che il prodotto, sulla base di quanto evidenziato dagli atti di accusa, era "completamente in frode", anche con riguardo all'inserimento dello stesso "nel circuito alimentare quale condimento", ipotesi comunque contemplata nella contestazione riferibile ai reati di truffa e frode in commercio, rispetto ai quali l'accertamento del NAS deve ritenersi rientrare tra quelli attinenti al tema di accusa.
Non è rilevante neanche il rilievo che inerisce alla violazione delle norme sulla confisca, il provvedimento cautelare essendo stato disposto anche ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come evidenziato a fg. 2 dell'ordinanza impugnata e nel provvedimento genetico con il riferimento al pericolo di reiterazione del reato dipendente dalla libera disponibilità dei beni.
3. Quanto al terzo motivo, una volta escluso, in ragione di quel che si è precisato, ogni valore dimostrativo della tesi difensiva in ordine ad un utilizzo "secondario" del prodotto presupponente la sua genuinità, non è neanche censurabile l'assunto del Tribunale secondo il quale la tesi della ricorrente, nel merito, avrebbe potuto essere accolta solo in esito ad un accertamento peritale non effettuabile in sede di appello cautelare. Tale statuizione è conforme ai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. In sede di riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, il tribunale non è tenuto a dirimere le questioni tecniche e contabili per la cui risoluzione è necessario il ricorso ad un accertamento peritale, costituendo questo un mezzo istruttorio incompatibile con l'incidente cautelare. (Fattispecie in tema di appello cautelare) (Sez. 3, n. 19011 del 11/02/2015, Citarella, Rv. 263554). In senso conforme e con annullamento del provvedimento del Tribunale che aveva disposto una perizia in sede di appello cautelare, Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, Valentini, Rv. 250016).
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 29.04.2021
Depositato in cancelleria il 21 maggio 2021