Decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309, allegato 2, modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264 - presenza contemporanea di acido fosfonico e etilfosfonico/ Nota interpretativa.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute allo scrivente ufficio dall’organismo di controllo Ecogruppo e da Unione Italiana Vini, acquisite in data 13/05/2021 e in data 19/05/2021 al progressivo Mipaaf n. 221615 e n. 231916 in relazione all’oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264 modifica il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n.309 introducendo, tra l’altro, un nuovo Allegato (Allegato 2) rubricato “casi di contaminazione da contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale”.
L’allegato 2, punto 1, stabilisce una soglia massima di acido fosfonico pari a 0,05 mg/kg in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico. Il successivo punto 5 stabilisce che nell’ipotesi in cui il residuo di acido fosfonico sia contestuale alla presenza di un residuo di acido etilfosfonico la soglia applicabile a quest’ultimo debba essere 0,01 mg/kg.
Pertanto, un lotto di prodotto contaminato non può in alcun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
• il residuo di acido fosfonico è ≥ 0,05 mg/kg;
• il residuo di acido etilfosfonico è ≥ 0,01 mg/kg;
Tuttavia, l’Allegato 2, punto 2, prevede una deroga alle disposizioni di cui al punto 1 per il periodo temporale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto sino alla data del 31 dicembre 2022, per le motivazioni espresse nelle premesse del Decreto stesso.
In forza della suddetta deroga si applicano, per l’acido fosfonico, soglie pari a
• 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
• 1,0 mg/kg per le colture arboree
La soglia di acido etilfosfonico, nell’ipotesi in cui il residuo di acido fosfonico sia contestuale alla presenza di un residuo di acido etilfosfonico, rimane la medesima (0,01 mg/kg) per tutti i prodotti, trasformati e non trasformati, alle condizioni stabilite al punto 5, ad esclusione dei prodotti vitivinicoli per i quali, “allo stato attuale delle conoscenze … non è possibile escludere che alcune operazioni di trasformazione possano determinare la produzione di acido etilfosfonico anche laddove tra le materie prime sia presente il solo acido fosfonico”, come evidenziato dagli esiti del progetto “ Biofosfwine”.
Difatti, l’Allegato 2, punto 6 del DM 10 luglio 2020, n. 7264 stabilisce che per i soli prodotti vitivinicoli, in caso di contestuale presenza di acido fosfonico e di acido etilfosfonico, si applica per quest’ultimo una soglia pari a 0,05 mg/kg per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto alla data del 31 dicembre 2022.
Pertanto, alla data odierna, un lotto di vino contaminato non può essere in alcun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
• il residuo di acido fosfonico è ≥ 1,0 mg/kg;
• il residuo di acido etilfosfonico è ≥ 0,05 mg/kg. Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)