Decreto concernente modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta dei vini “Liguria di Levante”, relativa alla rettifica dell’articolo 5 dello stesso disciplinare.
(Decreto 12/05/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 20 maggio 2021, n. 119)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il D.M. 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 90 della citata Legge n. 238/2016, fino all’emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto D.M. 7 novembre 2012;
VISTO il Decreto del 16.04.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 107 del 09.05.2019 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, concernente modifiche ordinarie del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini “Liguria di Levante”;
VISTO il successivo Decreto di rettifica del 15.05.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 116 del 20.05.2019 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, concernente modifiche ordinarie del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini “Liguria di Levante”;
VISTA la richiesta presentata dal Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei Vini a DOP e IGP Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante in data 12.04.2021 prot. n. 170265 del 14.04.2021, con la quale si chiede la rettifica del comma 1 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione dell’Indicazione Geografica Protetta dei vini “Liguria di Levante”, eliminando l’obbligo dell’imbottigliamento all’interno della Provincia della Spezia, considerato che tale previsione non era presente nel preesistente disciplinare di produzione, né è mai stata presentata richiesta per un suo inserimento;
VISTA la nota della Regione Liguria PG/2021/150348 del 26.04.2021 prot. n. 193178 del 28.04.2021 con la quale la Regione esprime parere favorevole alla rettifica del comma 1 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione dell’Indicazione Geografica Protetta dei vini “Liguria di Levante”;
CONSIDERATO che, a seguito di verifiche effettuate, è risultato che in effetti la previsione dell’obbligo di imbottigliamento in zona non era presente nel preesistente disciplinare, né è stata presentata a questo Ministero richiesta per un suo inserimento, e che, pertanto, detta previsione all’articolo 5, comma 1, del disciplinare di produzione consolidato allegato al citato decreto 16.04.2019 trattasi di un mero errore verificatosi in sede di predisposizione del testo di disciplinare di cui trattasi;
RITENUTO di dover apportare la conseguente rettifica al comma 1 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione allegato al sopra citato Decreto del 16.04.2019;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);
DECRETA
1. Il comma 1 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione dell’Indicazione Geografica Protetta dei vini “Liguria di Levante”, così come modificato con il DM 16.04.2019 e da ultimo rettificato con DM 15.05.2019 richiamati in premessa, è sostituito dal testo allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente decreto e il disciplinare di produzione consolidato con la modifica di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità -Vini DOP e IGP - e comunicati alla Commissione UE tramite il sistema informativo “e-Ambrosia” messo a disposizione ai sensi dell’articolo 30, par. 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 34/2019.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D)
ALLEGATO 1
5.1 – Vinificazione ed Elaborazione
Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere vinificate ed elaborate all’interno dell’intero territorio della Provincia di La Spezia.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la "vinificazione in rosato" di uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.
La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.