Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2021.
(D.M. 10/05/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 29 giugno 2021, n. 153)
Il presente decreto è stato modificato dall'art. 1 del Decreto ministeriale 8 giugno 2021, prot. n. 264094.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021;
VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare l’articolo 11;
PRESO ATTO della perdurante situazione determinatasi sull’intero territorio nazionale, a seguito dell’evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune;
CONSIDERATO che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
RITENUTO che il termine di cui all’articolo 11, paragrafo 4 del sopracitato decreto 7 giugno 2018 non assicura agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5maggio 2021;
DECRETA
Articolo 1
(Termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento)
1. Per l’anno 2021, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 25 giugno 2021.
2. Per l’anno 2021, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all’Organismo pagatore competente entro il 12 luglio 2021.
3. Per l’anno 2021, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi pagatori possono fissare, fino al 25 giugno 2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In caso di posticipazione al 25 giugno 2021, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 12 luglio 2021.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
Stefano Patuanelli
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252
Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2021.
In considerazione della perdurante situazione determinatasi sull’intero territorio nazionale, a seguito dell’evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune, per l’anno 2021sono posticipati i termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorità di gestione e agli Organismi pagatori di posticipare i termini per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
ONERI ELIMINATI
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri
ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri