Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10 comma 4, deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2020/2021.
(D.M. 22/03/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO in particolare, l’articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale “sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate”;
VISTO l’articolo 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni “Passito”, “Vino passito” sono attribuite alle categorie dei vini a Denominazione di origine e Indicazione geografica tranquilli;
CONSIDERATO che i disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica stabiliscono le tipologie ammesse per ciascuna denominazione;
RITENUTO di dare applicazione alla richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la campagna vitivinicola 2020/2021;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 21 gennaio 2021
DECRETA
Articolo 1
(Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni)
1. Per i vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2021.
2. Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2021
3. Per i vini senza Denominazione di origine o Indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2021.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
IL MINISTRO Stefano Patuanelli
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