OCM Vino - Partecipazione alla selezione relativa a “OCM Vino - Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» a valere per la campagna 2016/2017, nell’ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014/2018" - Annullamento della graduatoria in cui la parte ricorrente era ricompresa e successiva esclusione della medesima dalla nuova gradutoria - Accertamento dell’inottemperanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e/o Agea con condanna in solido al pagamento della somma necessaria per la realizzazione del piano promozionale presentato - Domanda di esecuzione del giudicato.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2020, proposto da
Cavit - Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Sica, Mariano Protto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariano Protto in Roma, via Cicerone, 44;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Qualità Agroalimentare, Agenzia Pubblica per i Controlli in Agricoltura - Agecontrol S.p.A., non costituiti in giudizio;
nei confronti
Amerigo Vespucci Consorzio, Magellano Consorzio, Confagri Promotion - Società Consortile A Responsabilita' Limitata (Messico, Cile, Perù, etc.), Federdoc - Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela dei Vini Italiani, Istituto del Vino di Qualità – Grandi Marchi – Società Consortile, Marchesi Frescobaldi Società Agricola S.r.l., Ente Autonomo per Le Fiere di Verona, Consorzio con Attività Esterna Experience Italy, Consorzio con Attività Esterna Italian Essence.
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 5306/2018, resa tra le parti, concernente annullamento la nota dirigenziale n. 76634 del 14.10.2016 di comunicazione dell'avvenuta esclusione della ricorrente dai progetti ammessi al finanziamento a valere su fondi nazionali nell'ambito del programma di promozione del settore vitivinicolo OCM Vino – Misura promozionale 2016/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. e di Santa Margherita S.p.A. e di Italia del Vino Consorzio e di Nosio, S.p.A.;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio/udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021 svolta in modalità da remoto il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Società Cooperativa (d’ora innanzi per brevità Cavit) espone di avere partecipato alla selezione, indetta con decreto direttoriale n. 43478 del 25.5.2016 emesso in attuazione del decreto ministeriale n. 32072/2016 relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» a valere per la campagna 2016/2017, nell’ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014/2018.
Nella prima fase della vista selezione la società CAVIT si è collocata al tredicesimo posto della graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 58677 del 26.07.2016, a seguito della validazione del suo progetto, rivolto al mercato USA.
Dopo la segnalazione fatta da AGEA al termine dei controlli precontrattuali, il Ministero resistente ha annullato la graduatoria approvata con esclusione di Cavit, riformulando l’ordine di priorità dei progetti ammessi al finanziamento con decreto n. 76507 del 14.10.2016.
Avverso detti atti Cavit ha proposto ricorso che, però, con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II-ter, del 14.12.2017, n. 12342, è stato respinto.
Con la sentenza n. 865/2019 questa Sezione ha accolto l’appello intentato dalla odierna deducente e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado e nei limiti dell’interesse azionato, ha annullato i ridetti atti impugnati.
Con ricorso ex art. 112 ss. c.p.a. la ricorrente ha proposto il presente ricorso in ottemperanza chiedendo, in via principale, l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e/o Agea al giudicato formatosi sulla vista sentenza n. 865/2019, con condanna in solido di entrambe le citate amministrazioni al pagamento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’emananda sentenza, della somma di euro 1.791.000,00, ovvero della diversa somma nella misura non inferiore al costo delle spese sostenute da CAVIT per la realizzazione del predetto piano promozionale.
Si sono costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Agea, resistendo in giudizio.
Si sono, altresì, costituite in giudizio anche le società controinteressate, S. Margherita ed Italia del vino, associandosi entrambe alle medesime conclusioni
La ricorrente ha depositato memoria difensiva e di replica con cui ha controdedotto sulle prospettazioni avversarie, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La domanda di ottemperanza è fondata.
Come in precedenza rilevato con la domanda proposta la società Cavit ha chiesto di accertare l’intervenuta violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 865/2019 di questa Sezione, con condanna in solido di entrambe le amministrazioni resistenti, al pagamento, della somma euro 1.791.000,00 sostenute dalla ricorrente per la realizzazione del visto piano promozionale, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza n. 865/2019; è stata anche richiesta la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, con la fissazione di una somma di denaro per ogni inadempimento o ritardo successivo.
La difesa erariale contesta le richieste formulate da Cavit, rilevando che l’Amministrazione si è trovata nell’impossibilità oggettiva di corrispondere alla interessata il finanziamento, giacché il programma di promozione si è oramai concluso ed i relativi contributi sono stati integralmente erogati, essendo decorso il termine ultimo di durata della campagna, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto n. 43478/16.
Ad avviso dell’Amministrazione intimata, in disparte la correttezza o meno delle valutazioni di
Cavit, in merito alla completezza del progetto da essa presentato, per le quali tali valutazioni sarebbero in ogni caso ininfluenti dovendosi ritenere che l’amministrazione - al di là del requisito soggettivo (riconosciuto dalla sentenza n. 865/2019) - avrebbe dovuto comunque valutare la sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per la stipula del contratto, ciò che deve essere tenuto in debito conto è che l’affermato obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato è venuto meno con il mutamento del quadro fattuale di riferimento.
All’indicata conclusione dovrebbe, inoltre, pervenirsi anche considerando: 1) che tale mutamento non sarebbe imputabile all’Amministrazione; 2) che tale conclusione è rafforzata dalla circostanza che il primo giudice aveva respinto il ricorso proposto da Cavit; 3) che nell’atto di appello, Cavit non ha formulato alcuna istanza di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza, per cui imputet sibi.
Detto ordine di idee non può essere condiviso.
Premette, anzitutto, il Collegio che l’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per il quomodo; … non può, quindi, invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 1997, n. 125).
Tanto premesso la sentenza di cui si chiede ora l’ottemperanza è stata notificata in data 7.02.2019 e, nel termine di 60 giorni, non è stato proposto ricorso per cassazione, con il conseguente passaggio in giudicato della decisione stessa.
Cavit ha anche chiesto, con successiva nota, alla resistente amministrazione, di ottemperare al giudicato, mediante il pagamento della somma di euro 1.791.000,00, per l’esecuzione del progetto escluso oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con il ricorso all’esame Cavit denuncia quindi che l’Amministrazione intimata non solo non ha provveduto ad eseguire integralmente il versamento di quanto dovuto, ma con nota prot. n. 0085199/19 - emessa successivamente alla decisione oggetto di ottemperanza - ha comunicato all’interessata quanto segue e precisamente: “la scrivente Amministrazione si trova nell’impossibilità oggettiva di far concretamente conseguire alla Cavit l’utilità riconosciutagli in sede di cognizione giacché il programma di promozione sopra menzionato risulta essersi concluso e i relativi contributi integralmente erogati, essendo decorso il termine massimo di durata della campagna come stabilito dall’art. 2, comma 3, del decreto n. 43478 del 25 maggio 2016”.
Il ricorso deve essere accolto, con condanna dell’amministrazione ad eseguire il giudicato nei limiti delle precise statuizione riportate nella ottemperanda sentenza, non potendo configurare ragionevoli e validi elementi ostativi quelli forniti dall’amministrazione circa la opposta impossibilità di ottemperare al giudicato, derivante da causa ad essa non imputabile, ben potendosi -in ogni caso - come non di rado chiarito dalla giurisprudenza prevalente, riconoscere eventualmente l’equivalente in denaro del bene della vita. Ciò tanto più nel caso di specie in cui il bene stesso ha natura strettamente pecuniaria.
Peraltro, la tesi addotta dall’Amministrazione di essersi trovata nell’impossibilità oggettiva di corrispondere alla Cavit il finanziamento, poiché il programma di promozione si era concluso e i relativi contributi erano stati integralmente erogati, stante il decorso del termine di durata della campagna previsti dall’art. 2, comma 3, del decreto n. 43478/16, non può essere condivisa, posto che l’esaurimento dei fondi non può certamente costituire, ragione di elusione del giudicato.
Occorre, pertanto, ribadire l’ordine alle Amministrazioni intimate di provvedere a dare puntuale esecuzione alla sentenza nei termini ivi fissati. Assegna per il relativo adempimento il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Non può essere accolta, invece, in questa fase processuale, la richiesta della parte ricorrente di immediata pronuncia risarcitoria dovendosi attribuire all’Amministrazione la possibilità di eseguire la sentenza ottemperanda nei suoi termini originari.
Ne consegue che il ricorso va accolto nei termini suddetti.
Alla nomina del Commissario ad Acta si procederà in caso di perdurante inadempimento della Amministrazione intimata sulla base di specifica istanza proposta dalla ricorrente; in tal caso verrà valutata la domanda di condanna ex art. 114, comma 3, lett. e) c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, così dispone:
- accoglie la domanda di esecuzione del giudicato, proposta da Cavit e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione al giudicato nei termini di cui in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o pubblicazione della presente sentenza;
condanna il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l’Agea intimati alle spese di giudizio che liquida in complessive euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore