Settore vinicolo - Reato di tentata frode in commercio per avere predisposto la vendita di bottiglie di una bevanda alcolica importata entro il territorio nazionale, proveniente dalla casa di produzione in Romania, recanti delle indicazioni mendaci sulla sua composizione - Bevanda prodotta attraverso l'uso di alcol di origine agricola e non derivato dalla fermentazione dell'uva - Adozione di provvedimenti cautelati - Apposizione di etichetta riportante l'indicazione fra gli ingredienti "distillato di vino" - Indicazione decettiva ed idonea ad integrare il fumus del reato contestato - Mancata verifica dell'assenza di "distillato di vino" fra gli ingredienti del prodotto sequestrato che avrebbe reso possibile affermare la sostanziale diversità fra le qualità dichiarate del prodotto e quelle effettivamente in esso sussistenti.
SENTENZA
(Presidente: Presidente: dott.ssa Grazie Lapalorcia - Relatore: dott. Andrea Gentili)
sul ricorso proposto da:
NISTOROIU Georgeta, nata in Romania il 23 novembre 1960;
avverso la ordinanza del Tribunale di Torino del 7 settembre 2020;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, agendo quale giudice del riesame cautelare, ha con ordinanza emessa in data 7 settembre 2020 respinto il ricorso proposto da Nistoroiu Georgeta - persona sottoposta ad indagini preliminari in ordine al reato di tentata frode in commercio per avere, in ipotesi, predisposto per la vendita un elevato numero di bottiglie di una bevanda alcolica, recante il nome commerciale Alexandrion, da lei importata entro il territorio nazionale proveniente dalla casa di produzione in Romania, recanti delle indicazioni mendaci sulla sua composizione - avverso i decreti di sequestro, uno probatorio ed un altro preventivo, emessi in relazione a n. 106.280 bottiglie del predetto prodotto, rispettivamente in data 24 luglio 2020 e 3 agosto 2020.
Ha, in estrema sintesi, ritenuto il Tribunale, con la ordinanza dianzi citata, che - tenuto conto del fatto che la bevanda in questione è risultata essere stata prodotta attraverso l'uso di alcol di origine agricola e non derivato dalla fermentazione dell'uva - la predisposizione della vendita del prodotto citato, la cui etichetta riportava la indicazione che fra gli ingredienti vi fosse il "distillato di vino" era di per sé decettiva e, pertanto, idonea ad integrare il fumus del reato contestato.
Ha formulato ricorso per cassazione la difesa della indagata osservando che, non integrando la condotta della predetta gli estremi del reato contestato, il sequestro era illegittimo per insussistenza del fumus delicti. Ha, infatti, osservato la ricorrente che, diversamente dalle etichette delle bottiglie di bevanda oggetto della prima verifica di polizia giudiziaria, rinvenute presso un esercizio commerciale con il quale la impresa da lei condotta non ha avuto alcun rapporto di fornitura, le quali riportavano effettivamente la dicitura "bevanda alcolica a base di distillato di vino", quelle oggetto del sequestro eseguito ai suoi danni riportavano, invece, la indicazione del "distillato di vino" fra gli ingredienti; ciò posto, non essendo emerso da alcuna fonte che fra gli ingredienti del prodotto in questione non vi fosse, seppure in posizione residuale, il distillato di vino, cosa che anzi gli stessi atti di indagine, farebbero pensare, gli estremi del reato a lei contestato non sarebbero presenti, neppure a livello di mero fumus.
Peraltro, aggiunge la ricorrente, la stessa ha provveduto a corredare le bottiglie da lei predisposte per la vendita della mera traduzione della etichettatura presente fin dall'origine sulle bottiglie in questione; essa ha, pertanto, fatto ragionevolmente affidamento sulla regolarità di tale etichettatura secondo la legislazione rumena e, pertanto, in ogni caso, non sarebbe presente l'elemento soggettivo del reato a lei contestato, cioè la volontà di ingannare gli acquirenti in ordine a talune caratteristiche del prodotto da lei commercializzato.
Con atto redatto in data 21 gennaio 2020, la difesa della ricorrente ha indirizzato a questa Corte una memoria illustrativa, corredata da ulteriore documentazione, insistendo per l'accoglimento del suo ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che saranno qui di seguito precisati; esso, pertanto, deve essere accolto.
Il corretto inquadramento della presente questione impone, onde poi precisarne anche i profili di legittimità, una escursione nel fatto essendo taluni aspetti ricostruttivi di esso funzionali alla definizione del giudizio. Ed invero, come la stessa ordinanza del Tribunale di Torino conferma, le indagini nell'ambito delle quali sono stati emessi i due provvedimenti cautelari reali oggetto di impugnazione di fronte al predetto organo giurisdizionale originano da una perquisizione compiute- presso un esercizio commerciale ubicato in Torino e gestito da tale Huda Nazmul; all'interno di esso sono state trovate, pronte per essere vendute, talune bottiglie contenenti bevande alcoliche e superalcoliche che, oltre ad essere prive del sigillo dei Monopoli di Stato attestante l'avvenuto versamento delle relative accise, presentavano anche delle ulteriori irregolarità.
Infatti, eseguita l'analisi chimica del contenuto di alcune di tali bottiglie, in particolare ci si riferisce a quelle contenenti un liquore presentato come distillato di vino denominato "Alexandrion seven Stars", era emerso che il liquore in questione risultava contenere etanolo prodotto non tramite la distillazione del frutto della vite, avente un ciclo metabolico denominato C3, ma tramite la distillazione di materiale proveniente da altre piante quali il sorgo, il mais e la canna da zucchero, il cui ciclo metabolico è denominato C4.
Compiute ulteriori indagini e verificato che fra i fornitori dell'esercizio commerciale di cui sopra vi era la Alimentex Sri, della quale la Nistoroiu è la legale rappresentante, le verifiche erano estesa anche a tale impresa e presso il suo magazzino era stata riscontrata la presenza di numerosissime bottiglie della bevanda superalcolica denominata Alexandrion, che, in misura pari a n. 106.280, erano state sottoposte a sequestro probatorio in data 24 luglio 2020 e, successivamente, a sequestro preventivo in data 3 agosto 2020, essendo stata ipotizzata la ricorrenza della tentata frode il commercio (per quello che ora interessa non rileva la esistenza o meno anche della ipotesi di violazione della normativa in materia di accise sui prodotti alcolici).
Avendo la difesa della Nistoroiu proposto istanza di riesame avverso i citati provvedimenti cautelari - avendo, in sostanza, dedotto la ricorrente in sede di impugnazione cautelare che la società da lei amministrata non aveva ceduto all'originario indagato la bevanda denominata "Alexandrion seven Stars" ma altra, diversa, bevanda denominata "Alexandrion fíve Stars", la cui etichetta non recava la riferita dizione, presa in considerazione dagli organi giudiziari ai fini della integrazione dell'elemento del fumus delíctí in occasione della adozione degli impugnati provvedimenti cautelari, di "bevanda alcolica a base di vino" ma altra indicazione - il Tribunale subalpino, con la ordinanza ora impugnata, ha ritenuto infondata la istanza di riesame in quanto il requisito del fumus commissí delictí - sebbene le etichette del prodotto oggetto di sequestro (cioè ImAlexandrion five Stars") non recassero la dizione "prodotto a base di distillato di vino" - era in ogni caso integrato poiché le etichette in questione recavano comunque la indicazione che fra gli ingredienti del prodotto vi era il distillato di vino, sicchè, ha concluso il Tribunale, tale "differenza non appare sostanziale e d i rimente".
Come detto, ha interposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in questione la difesa della Nistoroiu, lamentando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Torino nel ritenere integrati gli estremi del fumus delicti sebbene non vi fosse nella redazione delle etichette illustrative le qualità del prodotto venduto dalla Alimtex srl alcuna idoneità ingannato ria. Come dianzi accennato il ricorso è fondato. Rileva, infatti, il Collegio che la imputazione in provvisoria contestazione a carico della Nistoroiu attiene alla tentata violazione del precetto contenuto nell'art. 515 cod. gen. Siffatta disposizione, sotto la rubrica "Frode nell'esercizio del commercio", sanzione penalmente la condotta di chi, appunto nell'esercizio di un'attività commerciale, volutamente consegni all'acquirente una cosa mobile che sia, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata ovvero pattuita.
Nella sua opera di interpretazione normativa, funzionale ai suoi compiti di nomofilachia, questa Corte ha precisato che si tratta di un reato a dolo generico, consistente questo nella consapevolezza di cedere, nell'esercizio del commercio, una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia difforme da quella pattuita ovvero dichiarata come posta in vendita (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 marzo 2018, n. 13998); esso è altresì un reato di pericolo, relativamente al quale l'interesse tutelato è quello del corretto svolgimento dei traffici economici (Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 aprile 2019, n. 14017) e per la cui integrazione è sufficiente che vi sia la possibilità di confusione fra caratteristiche promesse e reali del prodotto consegnato all'acquirente in occasione di un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale e quello compiuto dal compratore di media diligenza (Corte di cassazione, Sezione V penale, 8 aprile 1975, n. 3911); come detto, l'elemento materiale del reato consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata (Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 novembre 2014, n. 48026).
Così delineati i termini entro i quali è rinvenibile la fattispecie di reato provvisoriamente contestata alla ricorrente, si rileva che, quanto al caso ora in esame, il punto suscettibile di approfondito esame è, in linea astratta, costituito dalla indicazione fornita dalla ditta importatrice in ordine composizione della bevanda che questa, sia pure come grossista e non come dettagliante, ha posto in vendita; cioè se la dizione contenuta nella etichettatura delle confezioni predisposte (o fatte predisporre) dalla Nistoroiu, nella sua qualità di amministratrice della Alimtex Srl, fossero idonee ad individuare determinate caratteristiche del prodotto commercializzato che, invece, lo stesso non aveva, traendo in tal modo in inganno il potenziale acquirente. Sul punto la motivazione della ordinanza impugnata appare sintomatica di una errata applicazione della legge.
Va, a questo punto, premesso che qui non ci si trova dí fronte ad un vizio della motivazione in senso proprio (che, in base al disposto dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. non sarebbe azionabile in questa sede di giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia cautelare reale) ma ad un vizio di violazione di legge; ciò in quanto la motivazione adottata dal Tribunale lascia trasparire l'error in iudícando in cui esso è incorso. Il giudice del riesame ha, infatti, ritenuto integrato il reato contestato, cioè la insussistenza di una caratteristica dichiarata nella sua etichetta tipica del prodotto posto in vendita, sia pure nella sua forma tentata in quanto non è emerso che la Alimtex abbia rifornito di prodotti recanti indicazioni asseritamente mendaci l'esercizio commerciale dell'Huda (essendosi questi, quanto ai prodotti rinvenuti nel suo negozio, rivolto ad altro importatore); ciò ha fatto pur avendo riconosciuto che le etichette delle merci in sequestro non recavano la dizione "prodotto a base di distillato di vino" ma quella, diversa - peraltro affiancata dalla corretta indicazione, fra gli ingredienti del liquore, dell'alcol etilico (W est: etanolo) di origine agricola", atta a distinguerlo dall'etanolo prodotto attraverso la fermentazione del frutto della vite - che affermava la presenza fra gli ingredienti della bevanda del "distillato di vino".
Premesso che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è risultato che le analisi chimiche eseguite sulla bevanda alcolica posta in vendita dalla Alimtex avevano evidenziato che l'etanolo in essa contenuto era "prevalentemente" derivante dalla fermentazione non della vite (il che porta ragionevolmente a ritenere che, sia pure in una posizione di, più o meno ampia, subordinazione quantitativa, questo sia pur presente nella composizione del liquore), appare evidente come la dizione "prodotto a base di distillato di vino" non sia equivalente, nell'ordinario linguaggio, alla mera indicazione della presenza nella composizione di quello del "distillato di vino", tanto più ove tale indicazione sia preceduta, come nel caso di specie da altra informazione sulla base della quale si ricava la presenza, fra gli ingrediente della bevanda, anche di alcol etilico avente una diversa origine.
E', infatti, elemento riconducibile ad un fattore di comune esperienza che, ove si indichi che un certo prodotto è "a base" di qualcosa, sia lecito da parte del consumatore medio inferire che esso preveda come ingrediente fondamentale o principale quello "a base" del quale esso è stato composto; mentre, per converso, la mera indicazione della presenza di un certo componente all'interno di un prodotto non vale ad affermarne la prevalenza rispetto ad altri.
Ha, pertanto, errato il Tribunale di Torino nel ritenere che la diversità contenutistica riscontrabile fra le etichettature presenti negli esemplari della bevanda alcolica "Alexandrion seven Stars" in vendita presso l'esercizio commerciale oggetto della originaria perquisizione e quelle presenti nelle bottiglie contenenti la bevanda "Alexandrion five Stars" oggetto dei provvedimenti cautelari emessi in danno della odierna ricorrente e da questa impugnati, rappresenti fattore irrilevante in ordine alla riconducibilità di ambedue le condotte al reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., posto che, nel secondo dei casi esaminati, non è dato, allo stato - cioè in assenza di elementi che dimostrino il fatto che il prodotto per secondo indicato non solo non fosse a base di etanolo proveniente dalla fermentazione dell'uva ma che neppure ne contenesse una apprezzabile quantità - ravvisare il fumus delicti divisato dalla Autorità giudiziaria torinese. Infatti, solamente ove fosse stata verificata la assenza di "distillato di vino" fra gli ingredienti del prodotto sequestrato alla Nistoriu sarebbe possibile affermare la sostanziale diversità fra le qualità dichiarate del prodotto e quelle effettivamente in esso sussistenti.
L'ordinanza impugnata deve, per i motivi che precedono, essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino che, in diversa composizione personale, riesaminerà la fondatezza o meno, alla luce degli elementi sopra indicati, del ricorso già presentato in sede cautelare dalla attuale ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021
Depositato in cancelleria il 3 maggio 2021