Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Rioja].
(Comunicazione 05/05/2021, pubblicata in G.U.U.E. 5 maggio 2021, n. C 168)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«RIOJA»
PDO-ES-A0117-AM08
Data della comunicazione: 15 gennaio 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Delimitazione delle unità geografiche più piccole (punto 4 del disciplinare e punto 1.6 del documento unico)
La modifica è giustificata da quanto disposto all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 2019/33: «Ove sia fatto riferimento al nome di un’unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, la zona dell’unità geografica in questione è definita con precisione dal richiedente nel disciplinare di produzione e nel documento unico.» Poiché tale riferimento è ufficialmente riconosciuto mediante un decreto ministeriale pubblicato nel Boletín Oficial del estado español (BOE, Gazzetta ufficiale spagnola), è questo riferimento a dover essere utilizzato.
2. Inclusione del riferimento a norme specifiche di etichettatura (punto 8 b.9 del disciplinare e punto 1.9. Del documento único)
L’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1308/2013 stabilisce che il disciplinare di produzione debba indicare le condizioni applicabili prescritte, qualora gli Stati membri lo prevedano, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione.
L’articolo 5, lettera k), del regolamento (UE) n. 2019/33 stabilisce che il documento unico debba indicare norme specifiche applicabili all’imballaggio e all’etichettatura.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Rioja
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianchi e rosati (secchi e semisecchi)
Vini bianchi: giallo paglierino con note color lime, trasparenti e brillanti. Aroma di frutta verde, fiori e verdura, tipico della varietà. Acidità moderata accompagnata da una sensazione di freschezza.
Vini rosati: fragola con accenni di lampone (salmone, per i vini Crianza), brillanti e trasparenti. Aroma di frutti rossi e note floreali. Al palato, equilibrio tra acido e fruttato, accompagnato da una sensazione di freschezza.
In entrambi i casi, nel processo di affinamento gli aromi si fondono ad altri di legno di rovere (vaniglia, note tostate e affumicate) e l’acidità è integrata dalle note di legno tostato.
* Il tenore alcolico varia a seconda delle sottozone e dell’affinamento.
* I vini con più di un anno presentano una maggiore volatilità.
* SO2 massima di 180 mg/l se lo zucchero < 5 g/l.
* Per eventuali limiti non contemplati, si applica la legislazione vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
240 |
Vini bianchi e rosati (dolci e semidolci)
Vini bianchi: giallo paglierino con note color lime, trasparenti e brillanti. Aroma di frutta verde, fiori e verdura, tipico della varietà. Acidità moderata, sensazione di freschezza e dolcezza al palato, a seconda del tipo.
Vini rosati: fragola con accenni di lampone (salmone, per i vini Crianza), brillanti e trasparenti. Aroma di frutti rossi e note floreali. Equilibrio tra acido/fruttato, sensazione di freschezza e dolcezza al palato, a seconda del tipo.
In entrambi i casi, nel processo di affinamento gli aromi si fondono ad altri di legno di rovere (vaniglia, note tostate e affumicate) e l’acidità è integrata dalle note di legno tostato.
* Il tenore alcolico varia a seconda delle sottozone e dell’affinamento.
* I vini con più di un anno presentano una maggiore volatilità.
* SO2 massima di 180 mg/l se lo zucchero < 5 g/l.
* Per eventuali limiti non contemplati, si applica la legislazione vigente.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
10,5
Acidità totale minima
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
25
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
240
Vini rossi (secchi e semisecchi)
I vini giovani sono caratterizzati da tonalità rosso porpora con riflessi violacei; i vini «Crianza» si presentano di color rosso granata e rosso ciliegia; i vini «Reserva» si presentano di color rosso ciliegia con riflessi rubino; i vini «Gran Reserva» si presentano di color rubino con tonalità color ruggine. Aroma: fruttato intenso, note floreali e varietali, con sentori di legno di rovere tostato per i vini «Crianza». I vini «Reserva» e «Gran Reserva» sono più complessi, con sentori di spezie. Sapore: intenso, con tenore di tannino/alcol/acidità equilibrato. L’affinamento ne migliora la morbidezza e ne prolunga la durata.
* I limiti del tenore alcolico variano a seconda delle sottozone e dell’affinamento.
* Volatili: vini secchi con più di un anno, massimo 1 gr/l fino a 10 % vol. e 0,06 gr/l per ogni grado alcolico oltre 10 % vol.
* SO2: massimo 140 mg/l se lo zucchero < 5 g/l.
* Per eventuali limiti non contemplati, si applica la legislazione vigente.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
180 |
Vini spumanti di qualità (bianchi o rosati)
Vino caratterizzato dal rilascio costante di anidride carbonica che, quando servito per il consumo, si presenta sotto forma di bollicine fini.
Il vino spumante di qualità, come la sua cuvée dopo la prima fermentazione, sarà limpido, senza particolato in sospensione, e con diverse tonalità di colore giallo o rosa.
Il suo aroma deve avere attributi positivi di freschezza e di frutta, con la complessità derivante dalla permanenza sui lieviti durante la seconda fermentazione. Questa caratteristica è più evidente nei vini «Reserva» e «Gran Añada». Deve essere privo di difetti, soprattutto quelli derivanti da ossidazione o riduzione.
* Per eventuali limiti non contemplati, si applica la legislazione vigente.
* Titolo alcolometrico effettivo massimo: 13 % vol.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
5,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10,83 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
140 |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica colturale
Si considera che il vigneto entri in produzione nel suo 4o ciclo vegetativo (o prima, previa autorizzazione).
Densità: min. 2 850 - max.10 000 viti/ha
Sistemi di allevamento/potatura: taglio in testa e varianti, cordone speronato doppio, «vara y pulgar», cordone speronato singolo o unilaterale, Guyot doppio (solo per Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo, Maturana bianca, Tempranillo bianca e Turruntés).
Carico massimo: 12 gemme/vite; 16 per le varietà bianche menzionate e 14 per Grenache. Sono possibili eccezioni.
Irrigazione: consentita. Tra il 15 agosto e la vendemmia l’irrigazione viene effettuata solo con sistemi localizzati e previa comunicazione scritta con 24 ore di anticipo; l’irrigazione a pioggia è consentita solo dietro autorizzazione; sono vietati altri metodi.
Per i vini spumanti di qualità, le uve devono essere raccolte a mano (è vietata la vendemmia meccanica).
Pratica enologica specifica
Percentuale delle varietà a seconda dei tipi di vino:
ROSSO: min. 95 % di varietà rosse se i grappoli sono diraspati e 85 % se sono interi.
BIANCO: 100 % uve bianche.
ROSATO: min. 25 % di uve rosse.
VINI SPUMANTI DI QUALITÀ (BIANCHI O ROSATI): con uve bianche e/o rosse. Il rosato deve contenere almeno il 25 % di uve rosse.
La miscelazione facoltativa di uve di colori diversi deve essere effettuata dopo la consegna.
Caratteristiche dell’uva: sana, con tenore alcolico minimo di: 11 % vol. per i vini rossi, 10,5 % vol per i vini bianchi e 9,5 % vol per i vini spumanti di qualità.
Resa di trasformazione massima
— 70 litri/100 kg raccolto per i vini. In casi eccezionali, sono ammesse variazioni entro certi limiti.
— 62 litri/100 kg raccolto per i vini spumanti di qualità. In casi eccezionali, sono ammesse variazioni entro certi limiti.
— 65 litri/100 kg raccolto per quelli che riportano l’indicazione «viñedo singular» [vigneto singolo]. Non sono ammesse variazioni.
Limitazione pertinente alla vinificazione
Divieti
— Utilizzo di frazioni di mosto o di vino ottenute da pressature inadeguate nei vini protetti
— Torchi a vite senza fine, macchine per la pigiatura ad azione centrifuga, preriscaldamento delle uve o riscaldamento del mosto o del vino in presenza di vinaccia per forzare l’estrazione di sostanze coloranti
— Utilizzo di pezzi di legno di rovere durante la produzione, l’affinamento e la conservazione
— Taglio di differenti tipi di vino per ottenere un vino diverso da quelli tagliati
Condizioni specifiche di vinificazione
— Fermentazione in botte: solo per i vini bianchi e rosati, che devono rimanere in botte per almeno un mese.
— Macerazione carbonica: la percentuale massima di uve bianche ammesse nella produzione di vini rossi è del 5 % in caso di uva diraspata e del 15 % in caso di grappoli interi.
— Vino spumante di qualità: con metodo classico. Almeno 15 mesi consecutivi tra il tirage e la sboccatura, nella stessa bottiglia. L’intero processo di produzione, compresa l’etichettatura, presso la stessa cantina. Nella rifermentazione, il tenore alcolico effettivo non deve superare 1,5 % vol; lo sciroppo di dosaggio non deve incrementare il tenore alcolico effettivo di oltre 0,5 % vol; dopo la sboccatura, è ammesso il trasferimento senza filtrazione in bottiglie di vetro di capacità inferiore a 0,75 l o di 3 litri o più. Sono vietate l’acidificazione e la decolorazione.
b. Rese massime
Varietà rosse
6 500 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà rosse
45,5 ettolitri per ettaro
Varietà bianche
9 000 chilogrammi di uve per ettaro
Varietà bianche
63 ettolitri per ettaro
Uve rosse destinate a «viñedo singular» [vigneto singolo]
5 000 chilogrammi di uve per ettaro
Uve rosse destinate a «viñedo singular» [vigneto singolo]
32,5 ettolitri per ettaro
Uve bianche destinate a «viñedo singular» [vigneto singolo]
6 922 chilogrammi di uve per ettaro
Uve bianche destinate a «viñedo singular» [vigneto singolo]
44,99 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
RIOJA ALTA
Comunità autonoma di La Rioja
Ábalos
Alesanco
Alesón
Anguciana
Arenzana de Abajo
Arenzana de Arriba
Azofra
Badarán
Bañares
Baños de Río Tobía
Baños de Rioja
Berceo
Bezares
Bobadilla
Briñas
Briones
Camprovín
Canillas
Cañas
Cárdenas
Casalarreina
Castañares de Rioja
Cellórigo
Cenicero
Cidamón
Cihuri
Cirueña
Cordovín
Cuzcurrita de Río Tirón
Daroca de Rioja
Entrena
Estollo
Foncea
Fonzaleche
Fuenmayor
Galbárruli
Gimileo
Haro
Hervías
Herramélluri
Hormilla
Hormilleja
Hornos de Moncalvillo
Huércanos
Lardero
Leiva
Logroño
Manjarrés
Matute
Medrano
Nájera
Navarrete
Ochánduri
Ollauri
Rodezno
Sajazarra
San Asensio
San Millán de Yécora
San Torcuato
San Vicente de la Sonsierra
Santa Coloma
Sojuela
Sorzano
Sotés
Tirgo
Tormantos
Torrecilla sobre Alesanco
Torremontalbo
Treviana
Tricio
Uruñuela
Ventosa
Villalba de Rioja
Villar de Torre
Villarejo
Zarratón
Provincia di Burgos (Miranda de Ebro): El Ternero (enclave)
RIOJA ORIENTAL
Comunità autonoma di La Rioja
Agoncillo
Aguilar del Río Alhama
Albelda
Alberite
Alcanadre
Aldeanueva de Ebro
Alfaro
Arnedillo
Arnedo
Arrúbal
Ausejo
Autol
Bergasa
Bergasilla
Calahorra
Cervera del Río Alhama
Clavijo
Corera
Cornago
El Redal
El Villar de Arnedo
Galilea
Grávalos
Herce
Igea
Lagunilla de Jubera
Murillo de Río Leza
Molinos de Ocón
Murillo de Río Leza
Muro de Aguas
Nalda
Ocón (La Villa)
Pradejón
Préjano
Quel
Ribafrecha
Rincón de Soto
Santa Engracia de Jubera (zona settentrionale)
Santa Eulalia Bajera
Tudelilla
Villamediana de Iregua
Villarroya
Comunità autonoma di Navarra
Andosilla
Aras
Azagra
Bargota
Mendavia
San Adrián
Sartaguda
Viana
RIOJA ALAVESA
Provincia di Álava
Baños de Ebro
Barriobusto
Cripán
Elciego
Elvillar de Álava
Labastida
Labraza
Laguardia
Lanciego
Lapuebla de La barca
Leza
Moreda de Álava
Navaridas
Oyón
Salinillas de Buradón
Samaniego
Villabuena de Álava
Yécora
I vigneti situati nel comune di Lodosa, sulla riva destra dell’Ebro, che al 29 aprile 1991 risultavano iscritti nello schedario viticolo del Consejo, rimangono iscritti fintantoché esisteranno.
Qualsiasi modifica ai confini dei comuni compresi nella zona di produzione non comporterà la cancellazione dei vigneti registrati dallo schedario viticolo.
La zona di produzione comprende entità geografiche più piccole che vengono identificate come «viñedos singulares» [vigneti singoli]. Si tratta di unità di dimensioni inferiori a quelle di un comune e possono essere costituite da un unico lotto catastale o da vari lotti diversi. Le viti devono avere almeno 35 anni.
La delimitazione dei vigneti singoli riconosciuti figura nell’allegato dell’Orden APA/816/2019 del 28 giugno 2019 (BOE 181 del 30 luglio 2019) (https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11186.pdf) e nell’allegato dell’Orden APA/780/2020 del 3 agosto 2020 (BOE 214 dell’8 agosto 2020) (https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9446.pdf).
7. Varietà principale/i di uve da vino
ALARIJE - MALVASÍA RIOJANA
ALBILLO MAYOR - TURRUNTÉS
CHARDONNAY
GARNACHA BLANCA
GARNACHA TINTA
GRACIANO
MACABEO - VIURA
MATURANA BLANCA
MATURANA TINTA
MAZUELA
SAUVIGNON BLANC
TEMPRANILLO
TEMPRANILLO BLANCO
VERDEJO
8. Descrizione del legame/dei legami
«VINO»
I vini ottenuti da uve della Rioja Alta sono caratterizzati dalla particolare influenza del clima atlantico, che conferisce ai vini un grado alcolico e un corpo moderati, accompagnati da una spiccata acidità. Per questo motivo, i vini sono adatti all’affinamento in botte. Durante il ciclo di crescita, questa zona ha meno ore di luce diurna rispetto alla zona più a sud protetta dalla denominazione. Le precipitazioni, inoltre, sono più abbondanti, con effetti diretti sull’acidità. Questi fattori, insieme alla protezione offerta dalla Sierra de Cantabria, esaltano le caratteristiche descritte nei vini, sia da soli che tagliati con vini di altre zone. Nel caso della zona della Rioja Alavesa, la convergenza del clima atlantico e di quello mediterraneo fa sì che i vini abbiano un titolo alcolometrico piuttosto elevato rispetto a quelli precedentemente citati. Presentano inoltre una minore acidità e sono più versatili in quanto si prestano al consumo immediato e all’affinamento. La protezione dalla Sierra de Cantabria, a nord, è ancora più significativa. Le ore di luce sono simili a quelle della Rioja Alta, mentre le precipitazioni sono inferiori. La versatilità che caratterizza questi vini li rende ideali per la produzione di vini tagliati. Infine, per quanto riguarda i vini della zona più meridionale, la Rioja Oriental, le precipitazioni sono più scarse e il clima è decisamente mediterraneo, caratterizzato in genere da un maggiore soleggiamento. I vini hanno un titolo alcolometrico e un aroma superiori e sono ideali per essere tagliati in modo da ottenere vini destinati all’affinamento. Allo stesso tempo, le condizioni climatiche fanno sì che i vini possano essere adatti anche al consumo più immediato.
Dall’analisi del suolo, emergono tre tipologie principali. In primo luogo, ci sono i terreni argillo-calcarei che si trovano nella parte più settentrionale dell’area protetta dalla denominazione; situati tra la Rioja Alavesa e la Rioja Alta, rappresentano la fonte primaria per la viticoltura. Poi, in quest’ultima zona e nella Rioja Oriental, si trovano anche terreni argillosi alluvionali e ricchi di ferro che danno origine a vini meno corposi rispetto a quelli precedentemente citati.
In termini economici, il vino rappresenta il 20 % del PIL della regione. L’antica pratica della viticoltura e l’importanza vitale del vino nella regione implicano la necessità di garantirne la sostenibilità, in particolare per quanto riguarda la specialità dell’affinamento, tanto che la zona vanta la più alta concentrazione di botti di rovere del mondo.
«VINO SPUMANTE DI QUALITÀ»
Mentre la denominazione è nota soprattutto per la produzione di vini fermi, alcune cantine producono comunque vini spumanti di qualità con il metodo classico fin dalla metà dell’Ottocento, da cui derivano il know-how e l’esperienza.
Freschezza e acidità sono due elementi chiave nella produzione di vini spumanti di qualità. La denominazione si trova all’interno di una zona caratterizzata da temperature più fresche, secondo la scala Winkler. Ciò contribuisce a cicli di crescita brevi che portano a una corretta maturazione fenolica senza raggiungere un titolo alcolometrico elevato: elementi che costituiscono il punto di partenza ideale per la produzione di questi vini.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
I vini tutelati dalla denominazione di origine qualificata «Rioja» devono essere imbottigliati esclusivamente presso le cantine registrate e iscritte al Consejo Regulador. In caso contrario il vino non potrà utilizzare la denominazione.
Tale condizione è stata istituita in risposta al fatto che la qualità del vino finale offerto al consumatore è più a rischio quando il vino viene trasportato e imbottigliato al di fuori della zona di produzione rispetto a quando queste operazioni sono effettuate all’interno della zona stessa. La condizione serve dunque a proteggere la buona reputazione del vino della Rioja rafforzando il controllo delle sue caratteristiche speciali e della sua qualità, preservando la denominazione di origine qualificata a vantaggio di tutti i produttori. La decisione è stata confermata da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 maggio 2000.
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione
La denominazine «RIOJA» deve figurare in evidenza e immediatamente sotto devono figurare i seguenti elementi: la dicitura «Denominación de Origen Calificada»
(Denominazione di origine qualificata); il timbro del Consejo Regulador; il marchio commerciale; e il nome o la ragione sociale di un’azienda vinicola registrata o un nome commerciale.
Non è consentito fare riferimento ai termini «botte» e «legno» nella commercializzazione, nella promozione e nell’etichettatura dei vini prima che il processo di affinamento sia stato completato.
È consentito l’uso del nome della zona o del comune di provenienza dell’uva quando il vino viene prodotto, affinato (a seconda dei casi) e imbottigliato nella zona stessa. Tuttavia, non più del 15 % delle uve utilizzate per la produzione del vino può provenire da vigneti registrati situati nei comuni limitrofi alla zona o al comune in cui ha sede l’operatore e deve essere fornita la prova che il suddetto 15 % delle uve sarà disponibile in esclusiva per un periodo minimo di 10 anni consecutivi.
Nel caso dei vini spumanti di qualità, l’espressione «Método Tradicional» [Metodo classico] deve comparire immediatamente al di sotto del termine che si riferisce al tenore di zucchero e in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Rioja».
Sull’etichetta recante le informazioni obbligatorie, il carattere utilizzato per la dicitura «Método Tradicional» [Metodo classico] non deve essere inferiore a 0,3 cm.
La dicitura «viñedo singular» [vigneto singolo] deve essere riportata immediatamente sotto al termine registrato come marchio, con caratteri di dimensioni, spessore e colore non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Rioja».
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione
Fatto salvo quanto precede, è obbligatorio rispettare i requisiti minimi di etichettatura stabiliti in conformità dell’articolo 17, lettera h), punto 4, della legge 6/2015 del 12 maggio 2015 sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche protette di portata territoriale che va oltre la comunità autonoma.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/pliegodecondicionesdocarioja5denoviembrede2020_tcm30-552276.pdf