Regolamento di esecuzione (UE) 2021/726 della Commissione del 4 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive Adoxophyes orana granulovirus e flutriafol (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 04/05/2021, n. 2021/726, pubblicato in G.U.U.E. 5 maggio 2021, n. L 155)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e ch’e abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Il periodo di approvazione della sostanza attiva flutriafol è stato prorogato dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione e ulteriormente al 31 agosto 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione. Il periodo di approvazione della sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus è stato prorogato dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007.
(3) Le domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive interessate sono state presentate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione. Tuttavia per le sostanze attive Adoxophyes orana granulovirus e flutriafol i richiedenti hanno confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell’approvazione.
(4) Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze attive Adoxophyes orana granulovirus e flutriafol scadano alle date alle quali sarebbero scadute in assenza della proroga.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) alla riga 26 (Adoxophyes orana granulovirus), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2023»;
2) alla riga 353 (flutriafol), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2021».