Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Montilla-Moriles].
(Comunicazione 03/05/2021, pubblicata in G.U.U.E. 3 maggio 2021, n. C 161)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Montilla-Moriles»
PDO-ES-A1479-AM03
Data della comunicazione: 10 febbraio 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Tipologie di vini della DOP «Montilla-Moriles». Punto B.2. del disciplinare di produzione e sezione 4 del documento unico
Alle descrizioni dei vini sono aggiunte:
— la categoria di prodotti vitivinicoli di appartenenza di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; nonché
— le varietà autorizzate, in quanto non tutte le varietà possono essere utilizzate per tutti i vini.
La definizione di «vino generoso» (vino fortificato) di cui alla banca dati delle menzioni tradizionali E-Bachus prevede, nel caso della DOP «Montilla-Moriles», la possibilità che tale vino appartenga alla categoria 1. Pertanto la tipologia di «vino generoso FINO» è inserita nei vini di categoria 1.
Il refuso relativo ai vini invecchiati è corretto eliminando «o» e sostituendo «e» con «e/o».
2. Caratteristiche analitiche dei vini. Punto B.3. del disciplinare di produzione e sezione 4 del documento unico
Le caratteristiche fisico-chimiche sono adeguate al requisito dell’Unione per quanto riguarda la descrizione analitica dei prodotti vitivinicoli e i parametri di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa sono integrati nella descrizione fisico-chimica dei prodotti.
È stato modificato l’intervallo alcolometrico dei seguenti vini:
— le nuove elaborazioni di queste tipologie di vini della DOP «Montilla-Moriles» che non raggiungono il titolo alcolometrico previsto richiedono un adeguamento al ribasso del titolo alcolometrico al livello inferiore proprio dei vini bianchi giovani, cosicché per i vini bianchi non invecchiati e per i vini invecchiati è consentito un valore pari o superiore a 10 % vol.;
— è autorizzata la presenza contemporanea del «ino Fino» nelle categorie di prodotti 1 e 3. Ai fini della differenziazione, è aggiunta la seguente nota (2) di chiarimento: «Il titolo alcolometrico effettivo del “vino Fino” senza arricchimento del medesimo (vino) è compreso tra 14,5 e 17 % vol. Nel caso del “vino Fino” con arricchimento (“vino de licor” - vino liquoroso), il valore è compreso tra 15 e 17 % vol.»
Sono stati modificati alcuni valori della colonna relativa al tenore zuccherino:
— poiché la maggior parte delle analisi fisico-chimiche dei laboratori accreditati è espressa come tenore di glucosio + fruttosio, è chiarito il concetto di zuccheri riduttori esprimendolo come glucosio + fruttosio;
— la tabella è semplificata mediante l’inserimento della classificazione del tenore zuccherino di taluni tipi di vino nel punto C.4. Dolcificazione;
— il limite per i vini fortificati con menzione «Seco», «Fino», «Amontillado», «Oloroso» e «Palo Cortado» è fissato a ≤ 4, come stabilito dalla normativa dell’UE;
— l’intervallo del tenore zuccherino della tipologia di vino «Pale Cream» è modificato per adeguarlo alla normativa nazionale applicabile (< 115 g/l).
3. Caratteristiche organolettiche dei vini. Punto B.4. del disciplinare di produzione e sezione 4 del documento unico
La caratterizzazione organolettica dei diversi prodotti è rivista conformandola ai criteri stabiliti dal panel di degustazione della Fundación para el Control de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía, organismo di certificazione della DOP «Montilla-Moriles». La revisione rispecchia inoltre l’armonizzazione delle tipologie di vini tra i diversi organismi di regolamentazione (Consejos reguladores) vitivinicoli dell’Andalusia.
Sono introdotte nuove restrizioni relative ai prodotti «en rama» (vino nuovo non ancora stabilizzato):
— a seguito della revisione delle caratteristiche dei vini «en rama», l’organismo di regolamentazione ha adottato restrizioni fisico-chimiche relative al valore di torbidità affinché questo costituisca un parametro di valutazione oggettivo e indipendente dal panel di degustazione;
— la certificazione dei prodotti della DOP commercializzati sfusi non può essere soggetta alle medesime restrizioni organolettiche applicabili ai prodotti imbottigliati; pertanto sono fissate condizioni per l’analisi organolettica dei prodotti sfusi.
È eliminato il termine «accreditato» nell’ultimo paragrafo del punto in questione.
4. Metodi di vinificazione. Punto C.1. del disciplinare di produzione e sezione 5 del documento unico
La vinificazione di vini giovani è una particolare modalità di produzione dei vini bianchi. Tale metodo di vinificazione è pertanto eliminato. I criteri applicabili a tale tipologia di vino sono indicati al punto C.6. Requisiti enologici specifici per ciascuna tipologia di vino.
L’obbligo di fermentazione alcolica totale (< 5 g/l) nella vinificazione dei vini bianchi è eliminato in quanto non appare logico prescrivere la fermentazione alcolica totale di tali tipologie di vini e consentirne la successiva dolcificazione.
È soppresso il requisito dell’asoleo (esposizione al sole) per l’ottenimento durante la vinificazione di determinati vini dolci e sono autorizzate altre elaborazioni di vini dolci non sottoposti al processo di asoleo.
Sono modificate alcune condizioni previste per l’ottenimento di vini dolci sottoposti ad asoleo:
— il limite di peso delle casse è ridotto a 25 kg;
— la redazione del processo di asoleo è semplificata e precisata;
— il refuso contenuto nel precedente disciplinare di produzione è corretto modificando 400 g/l in 450 g/l.
5. Dolcificazione. Punto C.4 del disciplinare di produzione
Il testo della versione precedente è rettificato al fine di precisare che la dolcificazione è consentita esclusivamente per i «vinos de licor» e i «vinos generosos de licor».
Nel testo è inserito il riferimento esplicito alla normativa dell’UE applicabile.
Sono inseriti il riferimento alle menzioni di cui è consentito l’utilizzo nella dolcificazione dei vini e gli intervalli del tenore zuccherino.
6. Requisiti enologici specifici in base alla tipologia di vino. Punto C.6 del disciplinare di produzione
I criteri di elaborazione della tipologia di vini «joven» (vini giovani) sono modificati mediante l’aggiunta delle restrizioni precedentemente contenute nel punto C.1. Metodi di vinificazione.
Per i vini bianchi sottoposti a invecchiamento, il testo «periodo minimo di un anno» è modificato in «periodo minimo medio di un anno» onde precisare che nel caso della lavorazione biologica vengono sempre presi in considerazione periodi di lavorazione medi. Anche per i vini sottoposti a invecchiamento con lavorazione biologica è inserita la limitazione relativa al periodo medio di lavorazione, che è fissato tra uno e due anni per evitare sovrapposizioni con i vini «Fino» di categoria 1.
È inserita la distinzione tra vini «Fino» di categoria 1 e di categoria 3.
Per la tipologia di vino «Amontillado», il testo «è ottenuto da vino Fino con lavorazione minima di cinque anni» è modificato in «è ottenuto da vino Fino con lavorazione biologica minima di cinque anni», al fine di precisare che la lavorazione minima di cinque anni deve essere biologica.
Per consentire l’ottenimento di prodotti mediante concentrazione, la limitazione dell’intervallo del titolo alcolometrico per i tipi di vino «Amontillado», «Oloroso» e «Palo Cortado» è sempre stabilita al momento della loro immissione sul mercato e non all’inizio della lavorazione. Pertanto è soppresso il testo «in ogni caso il periodo di lavorazione ossidativa deve avvenire con un titolo alcolometrico effettivo minimo di 16 % vol.».
Per il vino Pedro Ximénez:
— il requisito relativo alla percentuale di utilizzo di uve della varietà Pedro Ximénez è modificato dal 100 % al 95 %. Il requisito precedente obbligava, ai fini della certificazione, a eliminare qualsiasi partita contenente uve di altre varietà. Poiché oltre il 95 % della superficie vitata della regione Montilla-Moriles è coltivato con la varietà Pedro Ximénez, si ritiene ragionevole prevedere un limite più basso, che non compromette in alcun caso la qualità finale del prodotto e rimane superiore alla soglia dell’85 % fissata dalla normativa dell’UE per l’indicazione della varietà nell’etichettatura;
— una parte della precedente formulazione è semplificata per non ripetere quanto già precisato nella descrizione del processo di vinificazione di taluni vini dolci (punto C.1);
— è eliminata la restrizione che prevede la fissazione del titolo alcolometrico tra 8,5 % e 9 % prima della commercializzazione come mosto ottenuto da uve appassite mutizzato con alcole. Motivi:
— Il regolamento dell’UE definisce il prodotto che dalla DOP «Montilla-Moriles» può essere commercializzato per rientrare nella DOP «Jerez-Xérès-Sherry» e nella DOP «Malaga» come mosto ottenuto da uve appassite mutizzato con alcole per arrestare o impedire la fermentazione. Esso non prevede in alcun caso restrizioni del titolo alcolometrico del prodotto che può essere commercializzato;
— sia la DOP «Jerez-Xérès-Sherry» che la DOP «Malaga» ammettono nelle proprie aziende vinicole il prodotto di cui al paragrafo precedente senza specificare un titolo alcolometrico minimo o massimo;
— nella DOP «Montilla-Moriles», la limitazione prevista dal relativo disciplinare crea problemi di stabilità del prodotto quando, per circostanze di mercato, questo rimane in giacenza nella cantina in cui è stato elaborato per un certo periodo di tempo (da sei mesi a un anno) dopo tale elaborazione. La stabilità e la salubrità del prodotto risulterebbero migliorate se il titolo alcolometrico fosse superiore all’autolimitazione imposta dal disciplinare:
— poiché il prodotto elaborato nella regione Montilla-Moriles come mosto ottenuto da uve appassite mutizzato con alcole per arrestare o impedire la fermentazione non può avere una finalità diversa dall’alcolizzazione al 15 % per la trasformazione in vino liquoroso con una o due scale di alcolizzazione (fino al 9 % e fino al 15 %); e
— posto che, durante l’elaborazione, il prodotto continua a essere un mosto ottenuto da uve appassite mutizzato con alcole dall’inizio dell’alcolizzazione del mosto fino al momento in cui supera il 15 % vol., quando diventa vino liquoroso;
— pare pertanto evidente che l’autolimitazione del titolo alcolometrico iniziale del mosto, imposta per consentirne la commercializzazione con la DOP «Jerez-Xérès-Sherry» e la DOP «Malaga», è ingiustificata nonché lesiva degli interessi dei produttori e degli acquirenti di tale prodotto.
— È introdotta la possibilità di aggiungere mosto di uve fresche durante la produzione del vino Pedro Ximénez, pur essendo fissato un limite massimo del 30 % relativo alla quantità di prodotti aggiunti consentiti.
Per il tipo di vino Moscatel, sono consentiti la fermentazione facoltativa del mosto e i sistemi di lavorazione di cui al punto C.3. Modalità di lavorazione.
Nel testo relativo al «vino generoso de licor», è rettificato l’errore tipografico sostituendo «médium» con «vino generoso de licor» ed è ampliata la gamma di prodotti che possono essere aggiunti per adeguarla alla normativa dell’UE in vigore per tale tipologia di vini.
7. Zona di produzione delle uve e di elaborazione. Sezione D del disciplinare di produzione
Il titolo «Zona di produzione» è modificato in «Zona di produzione delle uve e di elaborazione».
La formulazione relativa alla sottozona di qualità superiore è migliorata inserendo nel testo un riferimento esplicito alle zone di «Sierra de Montilla» e «Moriles Altos».
Il punto D.2. Zona di elaborazione è soppresso e rimane compreso implicitamente nella sezione in questione.
8. Rese massime per ettaro. Sezione E del disciplinare di produzione
Non appare giustificato stabilire la distinzione per particelle che presentano la stessa varietà e lo stesso sistema di coltivazione. Le attuali tecniche di coltivazione consentono di ottenere una produzione analoga in entrambe le zone senza compromettere la qualità del prodotto finale. Pertanto la produzione massima consentita per ettaro è modificata eliminando la distinzione per zone di produzione.
La restrizione della produzione massima consentita è prevista soltanto per la vinificazione dei vini bianchi.
Le rese massime per ettaro stabilite limitano i chilogrammi di uva affinché la produzione possa essere considerata idonea all’elaborazione di vini DOP. Qualora un produttore superi la resa massima, la produzione è ritenuta idonea all’elaborazione di vini senza DOP.
Le rese massime per ettaro sono giustificate nel caso delle produzioni in cui le uve vengono pesate e pigiate non appena arrivano alla pressa. Nel caso dell’essiccamento la situazione è diversa, in quanto le uve fresche non sono portate alla pressa dopo la pesatura, bensì al passo di essiccamento e lasciate per diversi giorni in asoleo (esposizione al sole) fino a raggiungere le condizioni ideali per la pressatura. Tuttavia per tali uve vale la stessa limitazione applicabile alle uve sottoposte alla pressatura a freddo. Sembrerebbe scontato che le condizioni siano le stesse, tuttavia occorre chiedersi se sia necessario prevedere un limite per le rese massime per ettaro nel caso delle uve destinate al passo di essiccamento, considerando che la loro elaborazione presume già una limitazione implicita che esclude le uve la cui resa non consenta di ottenere mosto con un tenore di zuccheri riduttori inferiore a 450 g/l. Se inizialmente non si parte da uve fresche con 13-13,5 oBaumé per sottoporle a disidratazione, non è possibile raggiungere i 26 oBaumé che garantiscono il tenore zuccherino di 450 g/l nel mosto che se ne ottiene. Ciò è vero soprattutto se si considera che la resa in pressa è limitata a 40 litri di vino ogni 100 kg di uva, quasi la metà di quella delle uve fresche.
9. Legame derivante da fattori naturali. Punto G.2 del disciplinare di produzione
Per effetto della soppressione della relativa restrizione, nel punto H.1. Registri del Consejo Regulador è eliminata l’ultima frase «e pertanto è necessario che da tale sottozona provenga una percentuale minima delle scorte di vino sottoposto a lavorazione».
10. Registri del Consejo Regulador. Punto H.1 del disciplinare di produzione
Nella regione della DOP «Montilla-Moriles» sono presenti aziende vinicole situate al di fuori della zona di qualità superiore che, a motivo della forma giuridica delle cooperative in cui producono, elaborano e invecchiano i prodotti dei propri associati, non sono in grado di conformarsi alla restrizione applicabile all’attestazione d’origine delle uve.
11. Produzione delle uve e pratiche colturali. Punto H.2 del disciplinare di produzione
La data del 31 maggio è fissata come termine ultimo per la presentazione dell’autorizzazione riguardante la forma, le condizioni e le modalità di applicazione dell’irrigazione per la DOP «Montilla-Moriles».
12. Elaborazione. Punto H.3 del disciplinare di produzione
Il riferimento è modificato per effetto della modifica del titolo del punto D.1. Zona di produzione delle uve e di elaborazione.
13. Conservazione e condizionamento. Punto H.5 del disciplinare di produzione
Sulla base della restrizione applicata a motivo dell’accreditamento dell’organismo di regolamentazione e certificazione da parte dell’Ente nazionale di accreditamento (ENAC), è aggiunto il requisito di identificazione dei prodotti con DOP e senza DOP conformemente a quanto stabilito dal Consejo Regulador.
14. Etichettatura Punto H.6 del disciplinare di produzione
La struttura e i contenuti del punto H.6. Etichettatura sono modificati per riorganizzare, migliorare e precisare le menzioni utilizzate nell’etichettatura dei prodotti della DOP «Montilla-Moriles».
15. Struttura di controllo. Sezione I del disciplinare di produzione
Il testo è modificato per adeguarlo alla normativa dell’UE in vigore e sono aggiornati i dati relativi all’autorità competente designata per effettuare i controlli.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione (denominazioni)
Montilla-Moriles
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco giovane
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dal giallo pallido al dorato pallido.
— Olfatto: aromi fruttati e floreali.
— Gusto: acidità rilevabile.
* Se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l, il tenore di anidride solforosa deve essere pari o inferiore a 250 milligrammi per litro.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)
13,5
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
10
Acidità totale minima
46,667 in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
9,969
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
200
2. Vino bianco con e senza invecchiamento
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Bianco senza invecchiamento:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dal giallo pallido al giallo dorato.
— Olfatto: aromi fruttati e floreali.
— Gusto: acidità rilevabile.
Bianco con invecchiamento:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dal giallo paglierino all’ambra intenso.
— Olfatto: con aromi caratteristici della lavorazione, quali lievito e frutta secca.
* Se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l, il tenore di anidride solforosa deve essere pari o inferiore a 250 milligrammi per litro.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
10
Acidità totale minima
46,667 in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
13,292
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
200
3. Vini fortificati (categoria 1)
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Fino:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dal giallo paglierino all’oro antico.
— Olfatto: aromi caratteristici della lavorazione biologica, ad esempio del lievito.
— Gusto: leggermente amaro e sapido.
* Se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l, il tenore di anidride solforosa deve essere pari o inferiore a 200.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)
17
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
14,5
Acidità totale minima
46,667 in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
13,292
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
150
4. Vini liquorosi (categoria 3). Vini fortificati
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Fino:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dal giallo paglierino all’oro antico.
— Olfatto: aromi caratteristici della lavorazione biologica, ad esempio del lievito.
— Gusto: leggermente amaro e sapido.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)
17
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
15
Acidità totale minima
46,667 in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
13,292
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
150
5. Vini liquorosi (categoria 3). Vini fortificati
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Amontillado:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dal dorato all’ambra intenso.
— Olfatto: aromi di frutta secca e di legno caratteristici della sua doppia lavorazione, biologica e ossidativa, talvolta con note di vernice.
— Gusto: acido e persistente.
Oloroso:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dall’oro antico al mogano scuro.
— Olfatto: aromi di frutta secca e di legno caratteristici della evoluzione ossidativa, talvolta con note di vernice.
— Gusto: leggermente untuoso e persistente.
Palo Cortado:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dall’oro antico al mogano scuro.
— Olfatto: aromi di frutta secca e di legno, talvolta con note di vernice.
— Gusto: leggermente untuoso e persistente.
Per i vini «Amontillado», «Oloroso» e «Palo Cortado», il limite massimo del tenore zuccherino è (in g di glucosio + fruttosio/l) inferiore o pari a 4 e di 9 g/l quando la loro acidità totale espressa in acido tartarico non è inferiore di più di due unità al tenore zuccherino, entrambi espressi in g/l.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)
22
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
16
Acidità totale minima
46,667 in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
13,292
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
150
6. Vini liquorosi dolci (categoria 3)
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Pedro Ximénez:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore da oro antico a mogano intenso o ambra nera.
— Olfatto: aromi di appassimento, talvolta con note di raspo.
— Gusto: molto denso.
Tenore zuccherino (g di glucosio + fruttosio/l) ≥ 272.
Moscatel:
— Vista: limpido, brillante, trasparente, di colore dal giallo dorato al mogano intenso.
—
Olfatto: aromi caratteristici della varietà, quali note floreali e fruttate, talvolta con aromi di appassimento.
— Gusto: leggermente acido e denso in bocca.
Tenore zuccherino (g di glucosio + fruttosio/l) ≥ 160.
L’acidità volatile potrà essere inferiore a 2,1 g/l di acido acetico quando rientrano nella tipologia di vini con un invecchiamento medio superiore a 15 e a 25 anni.
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.)
22
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
15
Acidità totale minima
in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
17,945
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
200
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
Vini bianchi. Dopo l’ottenimento dei mosti, questi sono sottoposti a un processo di fermentazione alcolica. In seguito alla classificazione, il vino finito può essere destinato al consumo come vino non invecchiato ed essere eventualmente sottoposto a dolcificazione oppure essere utilizzato come vino di partenza per l’ottenimento di altre tipologie di vino.
Vinificazione di taluni vini dolci. Dopo l’ottenimento dei mosti, questi vengono fortificati mediante l’aggiunta di alcol di origine vitivinicola fino al raggiungimento del titolo alcolico previsto per questa tipologia di vini. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: raccolta manuale, trasporto in casse da 25 kg e asoleo delle uve.
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Per l’ottenimento del mosto e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia in alcun caso superiore a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve. Tuttavia, nel caso specifico della vinificazione dei vini dolci ottenuti mediante il processo di asoleo, la resa non deve in alcun caso essere superiore a 40 litri di vino per 100 chilogrammi di uve raccolte.
Pratica colturale
Sono ammessi solo ed esclusivamente vini ottenuti dalla vinificazione di uve delle varietà autorizzate provenienti da vigneti registrati. La pratica dell’irrigazione del vigneto è utilizzata in casi eccezionali o di rischio per la sopravvivenza dei ceppi ed è sempre finalizzata al miglioramento della qualità e allo sviluppo ottimale del frutto. Il Consejo Regulador concorda entro il 31 maggio di ciascun anno le norme per lo svolgimento ottimale della vendemmia e garantisce in particolare che la raccolta abbia inizio soltanto quando le uve hanno raggiunto il grado di maturazione necessario, che il trasporto sia effettuato senza deteriorarne la qualità e che la raccolta avvenga a un ritmo adeguato alla capacità di pigiatura della pressa.
5.2. Rese massime
13 714 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Zona di produzione delle uve e di elaborazione
La zona di produzione delle uve e di elaborazione della DOP comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Montilla, Moriles, Doña Mencía, Montalbán, Monturque, Puente Genil e Nueva Carteya; nonché parte del territorio dei seguenti comuni: Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Castro del Río, Espejo, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor e Santaella, conformemente alla cartografia della zona di produzione figurante nell’allegato A del disciplinare di produzione attualmente detenuta presso il Consejo Regulador e l’assessorato dell’agricoltura della giunta regionale dell’Andalusia.
All’interno della zona di produzione si distingue la sottozona nota come «Superior», ovvero le zone di «Sierra de Montilla» e «Moriles Altos», che comprende le terre bianche (albarizas) anch’esse delimitate nella citata cartografia.
Zona di lavorazione
La zona di lavorazione dei vini protetti comprende l’intera zona di elaborazione della DOP e il capoluogo Cordoba.
7. Varietà principale/i di uve da vino
MOSCATEL DE ALEJANDRÍA
MOSCATEL DE GRANO MENUDO
PEDRO XIMENEZ
8. Descrizione del legame/dei legami
La qualità e le caratteristiche tipiche dei vini derivano dal legame di questi ultimi con i fattori umani e naturali della zona geografica, nonché dalla complessa interazione tra tali fattori e dalla loro relazione con il vino. I vigneti sono localizzati a sud della provincia di Cordoba. Il clima della zona è classificato come mediterraneo semi-continentale, con estati calde, lunghe e secche e inverni brevi e relativamente miti, che incidono sullo sviluppo e sul ciclo fenologico delle vigne determinando la rapida maturazione dei frutti. Il terreno, fattore caratterizzante della risposta del vigneto e quindi della composizione dell’uva ai fini della vinificazione, risente della forte influenza del clima della zona.
9. Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
etichettatura dei vini provvisti di sigilli di garanzia o sigilli distintivi numerati rilasciati dal Consejo Regulador.
Menzioni facoltative incluse nel disciplinare:
— Vini senza invecchiamento: «Joven», «Vino de tinaja» o «Vino nuevo de tinaja»;
— Vini con invecchiamento: «Vinos de pasto»;
— Vini dolci Pedro Ximénez, «Cosecha» o «Añada», con eventuale indicazione dell’anno della vendemmia; menzione «Superior» per i vini senza l’aggiunta di altri prodotti;
— «Flor» e «Yema»;
— «Vino en rama» o «En rama»;
— Menzioni relative all’invecchiamento:
— nei vini «Fino», «Pasado» se l’invecchiamento medio è superiore a 10 anni;
— «Viejo» con un invecchiamento medio pari o superiore a 15 anni;
— «Viejisimo» con un invecchiamento medio pari o superiore a 25 anni.
— Unità geografica ampliata: Andalusia.
Link al disciplinare di produzione
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PC_DO_Montilla_modificado2.pdf