Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 14-04-2021
Numero provvedimento: 2193
Tipo gazzetta: Nessuna

Agevolazioni nel settore vitivinicolo - Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo - Graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e finanziabili per l'annualità 2020/2021 - Domanda di annullamento del provvedimento di definitiva esclusione del progetto presentato dalla società ricorrente - Domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato - Rigetto dell'istanza di sospensione in quanto il pregiudizio derivante dall’esecuzione degli atti impugnati ha natura meramente patrimoniale, a nulla rilevando la pretesa lesione di interessi ulteriori (quale la promozione dei prodotti italiani nei mercati esteri).

 

ORDINANZA
 

sul ricorso numero di registro generale 2620 del 2021, proposto da
 

Confagri Wine Promotion Società Consortile A Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Costituenda A.T.I. Società Mandataria Bertani Domains ‐ Val di Suga ‐ Tenuta Trerose ‐ San Leonino‐ Puiatti Vigneti ‐, Costituenda A.T.I. Società Mandataria Castello del Poggio S.A.R.L., Costituenda A.T.I. Società Mandataria Casa Vinicola Zonin S.p.A., Costituenda A.T.I. Società Mandataria Allegrini Società Agricola Semplice, Do. Promotion Soc. Coop., Costituenda A.T.I. Società Mandataria Santa Margherita S.p.A., Consorzio Magellano, Costituenda A.T.I. Società Mandataria Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi S.C.A.R.L non costituiti in giudizio;
Consorzio Tuscany & Co., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Avverso e per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari

- della nota MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0050836 del 02 febbraio 2021 notificata in pari data, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato alla ricorrente la definitiva esclusione del progetto dalla stessa presentato (doc. 1);

- della nota MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0040276 del 27 gennaio 2021 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a contributo e finanziabili per l'annualità 2020/2021 (doc. 2);

- della nota MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0017488 del 14 gennaio 2021 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 la possibile sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda (doc. 3);

- del verbale del c.d. “seggio di gara” del 16 dicembre 2020, trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 11 gennaio 2021 nonché dei “Verbali del Comitato di valutazione” trasmessi il 26 gennaio 2021 protocollati in ingresso in pari data al n. 37467 contenenti, tra l'altro, la graduatoria dei progetti di promozione nazionali ritenuti ammissibili non conosciuti né comunicati alla ricorrente;

- del disposto di cui agli articoli 5 e 9, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 4 aprile 2019, n. 3893;

e di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto;

nonché espressamente per la disapplicazione dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 3893 / 2019 previa remissione alla Corte di Giustizia UE per illegittimità e contrarietà ai principi di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1149 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 concernente i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1150

e di quanto disposto dal punto 3.1.2. delle Linee Guida della Commissione Europea del 16 dicembre 2016 che fissa i principi e le modalità di accesso al finanziamento di che trattasi e del Programma Nazionale di Sostegno anno 2019 / 2023 notificato alla Commissione Europea in data 1 giugno 2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Consorzio Tuscany & Co.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Considerato che, all’esito di una valutazione pur sommaria propria della corrente fase cautelare del giudizio, le censure rassegnate appaiono adeguatamente contraddette dalle argomentazioni spiegate dalla resistente amministrazione nella propria memoria difensiva, con particolare riferimento alla compatibilità del d.m. n. 3893 / 2019 con i principi comunitari, alla identità plurisoggettiva della società consortile e allo specifico contenuto della domanda di parte in ordine alle modalità di partecipazione delle consorziate;

Ritenuto che il pregiudizio derivante dall’esecuzione degli atti impugnati abbia natura meramente patrimoniale, rispetto al quale la sentenza di merito, eventualmente favorevole alla parte ricorrente, comporterà la piena reintegrazione, in via diretta o risarcitoria (in caso di esaurimento dei fondi), di quanto alla stessa spettante, a nulla rilevando la pretesa lesione di interessi ulteriori (quale la promozione dei prodotti italiani nei mercati esteri) non riferibili soggettivamente alla ricorrente;

Ritenuto, in ragione della peculiarità della fattispecie, di compensare tra le parti le spese le spese della presente fase cautelare;


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),

respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento;

compensa tra le parti le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, con l'intervento dei magistrati:


Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore