Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 15-04-2021
Numero provvedimento: 618
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 16-04-2021
Numero gazzetta: 131

Regolamento (UE) 2021/618 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 15/04/2021, n. 2021/618, pubblicato in G.U.U.E. 16 aprile 2021, n. L 131)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Per il diclofop l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Per quanto concerne gli LMR per orzo e frumento, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3) Per il fluopyram l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per more di gelso (nero e bianco), bacche di sambuco, radici di cassava/manioca, maranta/arrow root, bietole, aglio, cipolle, scalogni, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, foglie di alloro/lauro, dragoncello, lenticchie, grano saraceno e altri pseudo-cereali e infusioni di erbe da radici. Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Sulla base degli studi sulle colture a rotazione e considerato che l’assorbimento di residui nelle colture successive non può essere evitato del tutto sono stati ottenuti LMR specifici, che rispecchiano l’assorbimento di residui dal terreno, per radici di cassava/manioca, patate dolci, ignami, maranta/arrow root, altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero, radici di cicoria, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli rapa, crescione acquatico, infusioni di erbe da radici, spezie da radici e rizomi, barbabietole da zucchero, mais dolce, mais/granturco, grano saraceno e altri pseudo-cereali e miglio. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per limoni, mandarini, banane, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, meloni, cocomeri/angurie, cavoli cinesi/pe-tsai, scarola/indivia a foglie larghe, barbarea, senape juncea, spinaci, bietole da foglia e da costa, carciofi e porri, l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4) Per l’ipconazole l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti. Gli LMR per i prodotti interessati dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.

(5) Per la terbutilazina l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il latte. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mais/granturco e sorgo. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per mais dolce, lupini/semi di lupini, semi di girasole, semi di cotone, bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, latte) ed equidi (muscolo, grasso, fegato, rene, latte), l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6) Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione.

(7) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato nell’UE e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda tutte le sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(9) Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(13) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 novembre 2021.
 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

(Per la correzione del presente Allegato si veda la rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 ottobre 2021, n. L 382)