Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 13-04-2021
Numero provvedimento: 601
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 14-04-2021
Numero gazzetta: 127

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 13/04/2021, n. 2021/601, pubblicato in G.U.U.E. 14 aprile 2021, n. L 127)

Il Regolamento (UE) 13 aprile 2021, n. 2020/601, in vigore dal 1° gennaio 2022 e riportato nel testo vigente, è stato abrogato dall'art. 4 del Regolamento (UE) 13 maggio 2022, n. 2022/741, ai sensi del quale il regolamento continua tuttavia ad applicarsi fino al 1° settembre 2023 per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2022.


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è proseguito nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. Il più recente è il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione.

(2) Nell’Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell’arco di vari cicli triennali per poter valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.

(3) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari. Essa ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all’1 % con un margine di errore dello 0,75 %. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base al numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto.

(4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione.

(5) Orientamenti sulle procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi (Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed) sono pubblicati sul sito web della Commissione.

(6) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.

(7) Gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione versione 2» (SSD2 — Standard Sample Description version 2) per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

(8) Per le procedure di campionamento è opportuno applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9) È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all’articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(11) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.

(12) Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione tra programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2021.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli Stati membri (*1) prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.

____________________

(*1)  A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’allegato 2, sezione 24, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che costituisce parte integrante dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il presente regolamento si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, sempreché si applichi tale protocollo.

 

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e nel regolamento delegato (UE) 2016/127. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

 

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2022, 2023 e 2024 rispettivamente entro il 31 agosto 2023, 2024 e 2025. Tali risultati sono comunicati nel formato elettronico previsto dall’Autorità.

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

 

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 è abrogato.

Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2021, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1° settembre 2022.

 

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I


ALLEGATO II

1) Il numero di campioni da prelevare per ciascun prodotto e da analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell’allegato I è indicato al punto 5.

2) Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2022 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2023 ciascuno Stato membro preleva e analizza cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

Oltre ai campioni prescritti in conformità al punto 5, nel 2024 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

3) In conformità al punto 5, i campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi al massimo per il 15 % dei campioni da prelevare e analizzare in conformità al punto 5. Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo standardizzato per quantificare le risultanze.

5) Numero minimo di campioni per anno per prodotto:

BE

15

LT

12

BG

15

LU

12

CZ

15

HU

15

DK

12

MT

12

DE

106

NL

20

EE

12

AT

15

IE

12

PL

51

EL

15

PT

15

ES

55

RO

22

FR

78

SI

12

HR

12

SK

12

IT

75

FI

12

CY

12

SE

15

LV

12

Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord  (1)

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

__________________

(1) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.