Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 12-04-2021
Numero provvedimento: 590
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 13-04-2021
Numero gazzetta: 125

Regolamento (UE) 2021/590 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, boscalid, latte vaccino, etofenprox, pirofosfato ferrico, L-cisteina, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 12/04/2021, n. 2021/590, pubblicato in G.U.U.E. 13 aprile 2021, n. L 125)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il pirofosfato ferrico, la L-cisteina e il latte vaccino non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; pertanto si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego su peperoni e infusioni di erbe e spezie di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva aclonifen, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Per quanto riguarda il boscalid, è stata presentata una domanda simile per melagrane, miele e altri prodotti dell’apicoltura a seguito dell’impiego sui semi di colza. Per quanto riguarda l’etofenprox, è stata presentata una domanda simile per le prugne. Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, è stata presentata una domanda simile per spezie da semi e frutta. Per quanto riguarda l’idrazide maleica, è stata presentata una domanda simile per le radici di cicoria. Per quanto riguarda il mefentrifluconazolo, è stata presentata una domanda simile per pomacee, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, patate, mais dolce, mais, semi di girasole, semi di colza e barbabietole da zucchero. Per quanto riguarda il 5-nitroguaiacolato di sodio, l’o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, è stata presentata una domanda simile per uve, fragole, lamponi, ribes a grappoli, mais/granturco, riso, frumento e luppolo. Per quanto riguarda il triclopir è stata presentata una domanda simile per i kiwi.

(4) In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6) Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7) Per quanto riguarda l’aclonifen, nel corso del riesame condotto in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha anche presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui e i metodi di analisi.

(8) Per quanto riguarda il 5-nitroguaiacolato di sodio, l’o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, il richiedente ha presentato tali informazioni in merito ai metodi di analisi.

(9) Per quanto riguarda il boscalid, il richiedente ha reso disponibile sul mercato la norma di riferimento per la sostanza 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide.

(10) Per quanto riguarda l’idrazide maleica, l’Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per le carote nell’ambito delle conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario. Conformemente alle linee guida esistenti dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR è opportuno applicare lo stesso LMR delle carote anche alle radici di cicoria.

(11) Per quanto riguarda il mefentrifluconazolo, l’Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR per fegato suino, rene di bovini, latte di bovini, ovini e caprini, a seguito dell’impiego della sostanza nei mangimi.

(12) Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva pirofosfato ferrico, una domanda riguardante gli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’Autorità ha valutato la domanda e ha formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, nella quale ha affermato che è opportuno includere il pirofosfato ferrico nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(13) La L-cisteina e il latte vaccino sono rispettivamente approvati come sostanze di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/642 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione. Le condizioni d’uso di tali sostanze non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(14) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO