Agevolazioni nel settore vinicolo - Istanza di contributo volta ad ottenere i benefici di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 - settore vinicolo, misura “investimenti”, per la realizzazione di un progetto per il miglioramento della qualità delle produzioni vinicole - Approvazione del progetto presentato per un importo massimo di spesa ammessa inferiore all'importo richiesto - Mancata indicazione da parte dell’istante della separazione degli impianti delle due cantine presso la sede operativa, con assenza di certezza sull’utilizzo esclusivo delle attrezzature oggetto di finanziamento comunitario.
SENTENZA
Casali Viticultori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Daniele Turco, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Iovino in Bologna, piazza Galileo, 4;
contro
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizia Senofonte e Silvia Ricci, ivi domiciliataria ex lege, via Aldo Moro 52;;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della Determinazione n. 4675 del 24.03.2016 mediante la quale il Responsabile del Servizio aiuti alle imprese della Regione Emilia Romagna ha approvato il progetto presentato dalla Società ricorrente per l'importo massimo di spesa ammessa di 139.969,20 anziché per l'importo richiesto di 846.616,16 progettualmente indicato;
- per quanto possa occorre e nei limiti di cui in ricorso, del verbale di accertamento preventivo del 17.03.2016, recepito dalla Determinazione sub a) e sottoscritto dal collaboratore regionale del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna;
- di ogni atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte o valutazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 marzo 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi da remoto per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierna società ricorrente di aver presentato il 5 maggio 2015 istanza di contributo alla Regione Emilia-Romagna volta ad ottenere i benefici di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 - settore vinicolo, misura “investimenti” - per la realizzazione di un progetto per il miglioramento della qualità delle produzioni vinicole, classificandosi in posizione utile.
Il suindicato progetto prevedeva investimenti sia presso la sede legale in Scandiano sia presso ulteriore sede operativa nella frazione di Arceto su immobile preso in affitto dalla Società Emilia Wine Soc. Coop. Agr.
Con determinazione n. 4675 del 24 marzo 2016 il Responsabile del Servizio aiuti alle imprese della Regione Emilia Romagna ha approvato il progetto presentato dalla società ricorrente per l'importo massimo di spesa ammessa di € 139.969,20, anzichè per l'importo richiesto di € 846.616,16 progettualmente indicato, escludendo l'ammissibilità di parte dell'investimento proposto dalla ricorrente e in particolare di n. 6 autoclavi, n. 1 unità di refrigerazione con serbatoio di accumulo glicole e n. 1 unità di filtrazione, ubicati presso l'unità aziendale di via 11 settembre 2001 n. 3 – Scandiano (RE), Fraz. Arceto, di proprietà della Società Emilia Wine Soc. Coop. Agr.
A motivazione del suindicato atto l’Amministrazione ha evidenziato la mancata indicazione da parte dell’istante della separazione degli impianti delle due cantine, non essendovi dunque certezza dell’utilizzo esclusivo da parte della ricorrente delle attrezzature oggetto di finanziamento.
La ricorrente ha impugnato la suindicata determinazione, deducendo motivi così riassumibili:
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 50 DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1308 /2013; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELL'ALLEGATO N.1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 1155/2015; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI: la stringata motivazione espressa dall’Amministrazione a supporto del parziale diniego sarebbe insufficiente specie a fronte della relazione di ben 13 pagine depositata dalla ricorrente in sede procedimentale, si da rendere impossibile ricostruire l’iter logico seguito; non sarebbe stata fatta alcuna verifica in loco in merito alla contestata separazione degli impianti.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 6 DELLA CEDU, DELL'ART 3, COMMA 4 LEGGE 241/1990: non sarebbe stata indicata l’autorità oltre che il termine a cui rivolgersi per la presentazione del ricorso.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 2, ARTICOLO 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA;VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA L. 241/1990; AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO: l’Amministrazione non avrebbe soddisfatto l’istanza di accesso alla documentazione amministrativa presentata dalla ricorrente.
IV) RISARCIMENTO DEL DANNO chiede la condanna al risarcimento del danno patito pari agli interessi passivi derivanti dal mutuo contratto a causa del parziale diniego regionale.
Ha altresì avanzato istanza di verificazione o CTU per l’accertamento della separazione degli impianti delle due cantine presso la sede operativa.
Si è costituita in giudizio la Regione eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti, poiché in sintesi l’integrazione documentale effettuata sarebbe del tutto inidonea a comprovare come richiesto la separazione tra i due impianti.
Alla camera di consiglio del 28 giugno 2016 con ordinanza n. 192/2016 (confermata in appello dal Consiglio di Stato) la domanda incidentale cautelare è stata respinta per carenza del “periculum in mora”.
In prossimità della discussione nel merito le parti hanno depositato memorie e precisato le proprie conclusioni.
In particolare la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso eventualmente previa verificazione.
La difesa regionale con memoria di replica ha evidenziato la motivazione “per relationem” mediante il richiamo al verbale di accertamento recepito nella determinazione impugnata nonché la previsione del sopralluogo solo a verifica della corretta realizzazione e conclusione dell’intervento finanziato.
All’udienza pubblica smaltimento del 23 marzo 2021, uditi i difensori delle parti da remoto come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui il Responsabile del Servizio aiuti alle imprese della Regione Emilia Romagna ha approvato il progetto presentato dalla società ricorrente per l'importo massimo di spesa ammessa di € 139.969,20, anziché per l'importo richiesto di € 846.616,16 progettualmente indicato.
Come già evidenziato il motivo di tal parziale diniego è stato indicato nella mancata indicazione da parte dell’istante della separazione degli impianti delle due cantine presso la sede operativa della frazione di Arceto, non essendovi dunque certezza dell’utilizzo esclusivo da parte della ricorrente delle attrezzature oggetto di finanziamento comunitario.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.- In punto di fatto va evidenziato come la ricorrente abbia effettivamente fornito riscontro alla richiesta della Regione di integrazione documentale, fornendo oltre a dichiarazione sostitutiva di atto notorio una relazione tecnica corredata da documentazione fotografica.
4.- E’ anzitutto priva di pregio la doglianza di difetto di motivazione di cui al primo motivo, dal momento che le ragioni del parziale diniego risultano indicate nel verbale di accertamento preventivo recepito nella determinazione impugnata, potendo l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 legge 241/90 per giurisprudenza del tutto pacifica essere soddisfatto anche “per relationem” (ex multis T.A.R. Toscana sez. I, 14 ottobre 2020, n. 1205; Consiglio di Stato sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 5990) a condizione che siano indicati e resi disponibili (come nel caso di specie) gli atti cui l'amministrazione pubblica fa rinvio, garantendo all'interessato la possibilità di prenderne visione.
5.- Venendo poi alla centrale questione della spettanza sostanziale del contributo richiesto, ritiene il Collegio persuasiva e non illogica la motivazione del parziale diniego fornita dall’Amministrazione.
La documentazione prodotta in sede procedimentale dalla ricorrente non ha infatti fornito sufficienti elementi a dimostrazione della separazione dei due impianti presso la sede operativa nella frazione di Arceto, sol se si consideri l’irrilevanza, al fine della esclusività dell’utilizzo, della evidenziata mobilità delle tubazioni così come dell’esistenza di una valvola tra le autoclavi delle due aziende operanti in loco. A ciò si aggiunga - come condivisibilmente rilevato dalla difesa regionale - la tendenziale non sufficiente chiarezza, nel complesso, della documentazione fotografica allegata dalla ricorrente.
E’ pertanto del tutto ragionevole la conclusione dell’Amministrazione circa l’incertezza dell’utilizzo esclusivo da parte della ricorrente delle attrezzature oggetto del finanziamento comunitario per cui è causa, essendo del tutto possibile se non probabile l’utilizzo promiscuo se non condiviso con l’impresa affittante.
6.- Non condivisibile poi è la stessa doglianza di mancata effettuazione del sopralluogo sempre dedotta con il primo motivo.
E’indubbio che ai sensi dell’art. 6 L.241/90 il responsabile del procedimento per quel che qui interessa “valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento e accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria”.
Nei procedimenti concorsuali quale quello di specie il dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 6 va contemperato con il principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost, (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n.1000) si da non potersi esigere adempimenti non previsti nel bando ad eccezione delle mere regolarizzazioni documentali.
Nel caso di specie il dovere di soccorso istruttorio è stato osservato dalla Regione invitando la ricorrente a regolarizzare la documentazione al fine della verifica in merito al possesso dei requisiti per poter accedere al contributo, senza doversi procedere ad ulteriori verifiche o al richiesto sopralluogo, anche per evidenti ragioni di semplificazione e non aggravio del procedimento.
7.- Completamente “fuori centro”, infine, è la doglianza di cui al secondo motivo atteso che per giurisprudenza del tutto quieta la mancata indicazione della fonte del potere esercitato e dei termini e autorità a cui ricorrere non assumono carattere viziante, costituendo, al più, mere irregolarità dell'atto impugnato (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 6 agosto 2020, n. 9022).
8. - Improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse è il terzo motivo di gravame, avendo l’Amministrazione resistente provveduto all’ostensione di tutta la documentazione richiesta.
9.- L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto anche della domanda consequenziale risarcitoria.
10 .- Alla luce dei suesposti motivi il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Emilia-Romagna, in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 tenutasi da remoto mediante videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Marco Morgantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore