Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 07-04-2021
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 07-04-2021
Numero gazzetta: 118

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Toro].

(Comunicazione 07/04/2021, pubblicata in G.U.U.E. 7 aprile 2021, n. C 118)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«TORO»

PDO-ES-A0886-AM04

Data della comunicazione: 11.1.2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica delle caratteristiche organolettiche dei diversi tipi di vino

DESCRIZIONE:

La descrizione organolettica dei vini protetti è modificata.

La modifica riguarda la sezione 2, lettera b), del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Tipo di modifica: ORDINARIA (con modifica del documento unico). La modifica consiste in un adeguamento delle caratteristiche organolettiche ai fini di una migliore verifica attraverso l’analisi sensoriale, senza che ciò implichi una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

L’attuazione della norma UNE-EN-ISO 17065 ai fini dello svolgimento dei compiti di certificazione del Consejo Regulador (norma per la quale detto organismo è attualmente in fase di accreditamento) rende necessaria una modifica della descrizione organolettica dei vini protetti, affinché le loro caratteristiche possano essere collegate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che rispetti i principi della norma UNE-EN-ISO 17025.

2.   Modifica delle condizioni di elaborazione del vino (pratiche enologiche: limitazioni pertinenti alla vinificazione)

DESCRIZIONE:

Le percentuali minime delle diverse varietà nei vini bianchi e rossi sono modificate.

La modifica riguarda la sezione 3, lettera c), del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico.

La modifica è da considerarsi ORDINARIA (con modifica del documento unico), dal momento che tale adeguamento della componente varietale non modifica le caratteristiche sostanziali dei vini protetti, poiché i cambiamenti apportati non implicano un’alterazione delle caratteristiche essenziali del prodotto, il vino DOP «Toro», derivanti dalla convergenza di fattori naturali e umani. Poiché il legame non viene compromesso, si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

La modifica delle percentuali minime delle diverse varietà nei vini bianchi e rossi si rende necessaria per assicurare l’adeguamento alle nuove tecnologie di produzione e alle tendenze del mercato nonché per tenere conto delle nuove varietà secondarie introdotte.

3.   Aumento del limite massimo di resa per ettaro della varietà tinta de toro da 6 000 a 7 500 chilogrammi per ettaro

DESCRIZIONE:

Viene aumentata la resa massima per ettaro della varietà Tinta de Toro.

La modifica interessa la sezione 5 del disciplinare di produzione e il punto 5.b del documento unico.

Tale modifica, che incide sul documento unico, è considerata ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

Attualmente, la DOP «Toro» dispone di 5 226 ha coltivati con la varietà Tinta de Toro, di cui 1 543 ha, ovvero il 29,5 %, a spalliera. Talune varietà, quali il vitigno Tinta de Toro, vantano una buona fertilità delle gemme basali, il che consente di ottenere le rese desiderate mediante il sistema del cordone doppio, quello principalmente utilizzato nei sistemi a spalliera della DO «Toro».

Inoltre, i progressi della viticoltura moderna hanno permesso di ottenere rese di produzione più elevate (kg/ha) senza compromettere la qualità della materia prima. Nel caso specifico del vitigno Tinta de Toro, la resa massima finora prevista dal disciplinare di produzione della DOP «Toro» era nettamente inferiore alle rese medie ottenute nella zona e nelle aree limitrofe. Detto valore inferiore stava mettendo a rischio il margine netto dei viticoltori e, di conseguenza, la redditività dei vigneti. Si propone pertanto di aumentare tale resa da 6 000 kg/ha a 7 500 kg/ha.

4.   Fissazione del limite massimo di resa per ettaro per le varietà secondarie albillo real e moscatel de grano menudo

DESCRIZIONE:

È stabilito il limite di resa per ettaro per le nuove varietà inserite nel disciplinare di produzione.

La modifica interessa la sezione 5 del disciplinare di produzione e il punto 5.b del documento unico.

Tale modifica, che incide sul documento unico, è considerata ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale del prodotto protetto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e il fattore umano. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

L’inclusione dei vitigni Albillo Real e Moscatel de Grano Menudo in quanto varietà secondarie di uve da vino richiede la definizione dei limiti massimi di produzione (resa massima in chilogrammi per ettaro e in ettolitri per ettaro). In base agli studi tecnici effettuati, sono fissati i limiti che consentono di ottenere la qualità migliore.

5.   Inclusione delle varietà secondarie: albillo real e moscatel de grano menudo.

DESCRIZIONE:

Sono aggiunte due nuove varietà ritenute idonee per la produzione di vini della DOP «Toro».

La modifica riguarda la sezione 6 e il punto 7.a.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico, poiché tali vitigni sono introdotti come varietà secondarie.

Tale modifica è da considerarsi ordinaria (senza modifica del documento unico), giacché l’inclusione di dette due varietà non modifica il carattere distintivo dei vini della DOP «Toro», bensì contribuisce alla sua ottimizzazione. Il legame non viene modificato (solo la relativa formulazione a seguito dell’enumerazione di tali varietà nella sezione relativa al fattore umano) e pertanto si ritiene che la modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE:

I due vitigni fanno parte della mappa varietale tradizionale della zona. L’età media dei vigneti coltivati a tali due varietà nella zona supera i 50 anni. In passato non erano state incluse per motivi legati alla gestione (sensibilità maggiore alle gelate primaverili e a determinati organismi nocivi, resa minore, ecc.) e non per motivi di qualità. Ciò ha causato la perdita di materiale varietale. L’analisi dei vini prodotti a seguito dell’inclusione delle suddette varietà ha evidenziato che il carattere distintivo dei vini della DOP «Toro» è preservato e che tali varietà apportano caratteristiche qualitative apprezzabili sotto il profilo enologico che vanno salvaguardate.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Toro

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino - vini bianchi e rosati

Vini bianchi

Aspetto: colore da giallo pallido a giallo dorato, senza particolato in sospensione.

Olfatto: franco, con aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei, di intensità da media a medio-elevata.

Gusto: scarso volume al palato, persistenza da media a elevata, acidità da media a medio-elevata e rapporto alcool/acidità equilibrato.

Vini bianchi fermentati in botte

Aspetto: colore da giallo pallido a giallo dorato, senza particolato in sospensione.

Olfatto: franco, con aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei nonché aromi terziari tipici della botte; intensità da media a medio-elevata.

Gusto: persistenza da media a elevata, acidità e volume (medio-elevati) al palato, con gli aromi terziari del legno in equilibrio con il vino.

Vini rosati

Aspetto: colore dal rosa pallido al rosa salmone, senza particolato in sospensione.

Olfatto: franco, con aromi di frutta fresca (non matura) delle famiglie dei frutti rossi e/o neri, con intensità da media a medio-elevata.

Gusto: scarso volume al palato, persistenza da media a elevata, acidità da media a medio-elevata e rapporto alcol/acidità equilibrato.

(*) Se il tenore di zuccheri residui è pari o superiore a 5 grammi/litro, il limite massimo del tenore di anidride solforosa può raggiungere i 250 milligrammi/litro.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici previsti in questa sezione saranno conformi ai limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200


Vini rossi

Vini rossi giovani

Aspetto: colore da rosso amarena a rosso rubino, senza particolato in sospensione.

Olfatto: franco, con aromi di frutti rossi e/o neri, di intensità da media a medio-elevata.

Gusto: volume al palato da medio a elevato, persistenza da media a medio-elevata e rapporto alcol/acidità equilibrato.

Vini rossi con affinamento in botte (ivi comprese le menzioni Roble, Crianza, Reserva e Gran Reserva)

Aspetto: colore da rosso amarena a rosso mattone, senza particolato in sospensione.

Olfatto: franco, con aromi di frutti rossi e/o neri e/o maturi, di intensità media; con in più aromi terziari tipici della botte di intensità da media a medio-elevata, a seconda dell’invecchiamento.

Gusto: volume e persistenza da medi a elevati; equilibrio.

In ogni caso, i parametri fisico-chimici previsti in questa sezione saranno conformi ai limiti previsti dalla normativa dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

— Titolo alcolometrico probabile minimo dell’uva: 10,5 % vol.

— Resa massima di estrazione: 72 l per 100 kg di uva.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

I vini bianchi sono prodotti esclusivamente con vitigni a bacca bianca (Malvasía Castellana, Verdejo, Moscatel de Grano Menudo e Albillo Real).

I vini rosati sono prodotti con i vitigni a bacca rossa e bianca autorizzati (principali e secondari).

I vini rossi sono ottenuti esclusivamente dalle varietà Tinta de Toro e Garnacha Tinta e possono essere prodotti unicamente in due tipi: vini rossi con almeno l’85 % di Garnacha Tinta e vini rossi con almeno il 75 % di Tinta de Toro.

Pratica colturale

— Densità minima di impianto: 500 ceppi/ha.

— L’allevamento delle viti può essere ad alberello o a spalliera.

— Non sono ammessi impianti misti che non consentano la vendemmia separata in base al vitigno.

b.   Rese massime

Garnacha Tinta, Malvasía Castellana (Doña Blanca), Verdejo, Albillo Real e Moscatel de Grano Menudo.

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

64,80 ettolitri per ettaro

Tinta de Toro

7 500 chilogrammi di uve per ettaro

54,00 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica della DOP «Toro» è situata all’estremità occidentale della regione della Castiglia e León, a sud-est della provincia di Zamora, e include parte delle comarche naturali di Tierra del Vino, Valle del Guareña e Tierra de Toro. Confina con le lande di Tierra del Pan e Tierra de Campos, su una superficie di 62 000 ettari di terreno.

Comprende i seguenti comuni:

provincia di Zamora:

Argujillo, La Bóveda de Toro, Morales de Toro, El Pego, Peleagonzalo, El Piñero, San Miguel de la Ribera, Sanzoles, Toro, Valdefinjas, Venialbo e Villabuena del Puente;

provincia di Valladolid:

San Román de Hornija, Villafranca del Duero e le frazioni di Villaester de Arriba e Villaester de Abajo, che rientrano nel comune di Pedrosa del Rey.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

DOÑA BLANCA - MALVASÍA CASTELLANA

TEMPRANILLO - TINTA DE TORO

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

Le condizioni climatiche descritte (inverni estremamente rigidi, soleggiamento elevato e temperature estreme), che limitano le rese produttive della vite, e i vari tipi di terreni (franco-sabbiosi a seconda dei vitigni impiantati dal viticoltore, pH neutro, scarsa materia organica e presenza di ammendante organico introdotto dal viticoltore) influiscono sugli aromi, sulla struttura e sul titolo alcolometrico (elevato) dei vini. Analogamente, l’alto contenuto ferroso del suolo, unitamente al sistema di allevamento ad alberello e all’età del vigneto, influisce sull’eccezionale quantità di materia colorante presente nei vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

il processo di produzione del vino comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento dei vini; pertanto, le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel presente disciplinare di produzione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare il controllo e considerando che l’imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «Toro» è uno degli elementi essenziali per il raggiungimento delle caratteristiche definite nel presente disciplinare di produzione, tale operazione deve essere effettuata nelle cantine degli impianti di imbottigliamento situati all’interno della zona di produzione.

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

nell’etichetta è possibile utilizzare la menzione tradizionale «DENOMINACIÓN DE ORIGEN» (DENOMINAZIONE DI ORIGINE) anziché «DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA» (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA).

Le etichette dei vini possono recare le menzioni ROBLE (INVECCHIATO IN BOTTE DI ROVERE) e FERMENTADO EN BARRICA (FERMENTATO IN BOTTE); per i vini rossi è possibile utilizzare le menzioni tradizionali CRIANZA, RESERVA e GRAN RESERVA, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile.

Link al disciplinare del prodotto

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PPta+Mod+PCC+DO+TORO+Rev+3_CCa.docx/1f718e2c-e77b-c3dd-471c-38cb0bba6e49?