Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 29-03-2021
Numero provvedimento: 11969
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Emissione di decreto ingiuntivo con l'emissione di fatture false - Conferimento di vino a Consorzio agricolo - Esclusione che l'imputato abbia conferito al Consorzio vino prodotto dai suoi vigneti in quanto quello apparentemente conferito come il vino oggetto di fatture sarebbe stato già di proprietà dello stesso Consorzio - Sequestro preventivo.


SENTENZA

(Presidente: dott.ssa Luciano Imperiali - Relatore: dott. Vincenzo Tutinelli)
 

sul ricorso proposto da:

LILLO ODOARDI GREGORIO nato a LAMEZIA TERME il 14/07/1963

avverso l'ordinanza del 23/10/2018 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO (...)

udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020


RITENUTO IN FATTO


1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Catanzaro ha confermato il decreto sequestro preventivo del decreto ingiuntivo n. 691/19 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 17/5/2016 per l'importo di €. 386.616,60, in favore del ricorrente, nonché dei beni di proprietà del Consorzio agricolo Scavigno per come indicati nel verbale di pignoramento del 31/1/2018

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della incompetenza territoriale della Procura della Repubblica di Lamezia Terme e del GIP che ha disposto la misura. Il ricorrente rileva come la condotta contestata si sia concretata nell'avere ingannato il Tribunale di Cosenza, ottenendo l'emissione di un decreto ingiuntivo con l'emissione di fatture false, notificando poi il titolo in una sede "deserta" e impedendo così una eventuale opposizione. Di conseguenza, le condotte si sarebbero svolte tutte in Cosenza e il profitto sarebbe costituito dall'emissione del decreto ingiuntivo, e dalla relativa apposizione della formula esecutiva, il tutto avvenuto in Cosenza. Ne deriverebbe l'incompetenza per territorio del giudice che aveva disposto il sequestro.

2.2. Vizio di motivazione, ritenuta inesistente, con riferimento al fumus e alle deduzionì formulate, in sede di riesame, con riferimento alla violazione del principio della domanda cautelare. Omessa motivazione con riferimento alle deduzioni difensive circa la configurabilità di una diversa qualificazione giuridica della condotta ipotizzata dal GIP Il ricorrente afferma che il Tribunale del riesame avrebbe individuato la truffa in relazione a fatto del tutto diverso rispetto a quanto dedotto. In particolare, il GIP avrebbe affermato che il vino fatturato non era stato prodotto dalla società richiedente il decreto ingiuntivo ed emittente le fatture; il tribunale della libertà aveva escluso che l' l'imputato avesse potuto conferire al Consorzio vino prodotto di suoi vigneti sostenendo che quello apparentemente conferito come il vino oggetto di fatture sarebbe stato già di proprietà dello stesso Consorzio. Ne deriverebbe che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente affermato la sussistenza del fumus sulla base di fatti non in precedenza contestati dal PM e ritenuti dal GIP.

2.3. Violazione della legge penale. in relazione all'art. 640 cod. pen. Violazione dell'art. 321 cod proc pen in materia di sequestro preventivo Secondo il ricorrente, non potrebbe ritenersi sussistente nel caso di specie una truffa perché mancherebbe l'utilità patrimoniale esaurendosi il disvalore del fatto nell'aver tratto in inganno il giudice decidente senza che vi sia stata alcuna incidenza sulla sfera patrimoniale della persona offesa. 

2.4. Difetto di motivazione sul "fumus commissi delicti" Il ricorrente afferma mancare in radice la motivazione sulla qualificazione e sulla sussistenza dell'elemento materiale ritenendo insufficienti gli elementi istruttori richiamati in quanto dichiarazioni provenienti da soggetti aventi interesse in causa e prive di riscontro ovvero da soggetti in relazione ai quali non è possibile comprendere come possano avere assistito a fatti rilevanti. Lo stesso provvedimento impugnato si esprime in termini probabilistici e afferma di presumere la sussistenza dell'illecito così evidenziahlo l'assoluta insufficienza dell'apparato motivazionale. Inoltre, il fatto che le fatture de quibus siano state riportate nei libri contabili della ditta richiedente il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere elemento tale da imporre la ricerca di ulteriori riscontri e presumere l'effettività delle attività ivi riportate. Allo stesso modo, avrebbe dovuto essere considerato che, dalle visure allegate, il capannone risulta essere di proprietà del ricorrente che effettivamente svolge le attività esposte in fattura come dimostrato dalle autorizzazioni sanitarie, dall'esistenza di maestranze di cui vi sono in atti le buste paga e dei piani di sicurezza per poter materialmente procedere alla produzione. Ancora, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il Consorzio non ha mai avuto dipendenti né amministrativi nè per la lavorazione del vino. Tutte le autorizzazioni, da sempre, presenti nel capannone per la lavorazione del vino sono in capo all'azienda agricola Odoardi (autorizzazioni sanitarie, registri di imbottigliamento). Pertanto era pienamente legittimato il dott. Odoardi ad utilizzare le attrezzature del Consorzio, per la produzione del vino, per come previsto dallo stesso statuto del Consorzio. Infine, avrebbe dovuto considerarsi che la notifica effettuata presso la sede del consorzio debitore era regolare e comunque che - anche se la notifica fosse stata invalida - sarebbe stata possibile una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

3. Il PG - in persona del sostituto Assunta Cocomello - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in conseguenza del carattere apparente della motivazione.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 1.1. Questa Corte ha più volte (Sez. 2, Sentenza n. 52730 del 09/12/2014 Rv. 263993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 498 del 16/11/2011 Rv. 251768 - 01) chiarito che, in tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una prospettazione falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, non costituendo espressione di libertà negoziale ma esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato all'attuazione delle norme giuridiche ed alla risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. (cfr. Sez. 2, sent. n. 29929 del 23/05/2007 - Rv 237699), con la conseguenza che gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 c.p.

1.2. Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, la possibilità di inquadrare il fatto nello schema dell'illecito penale contestato, viene meno il fondamento del sequestro in relazione a tutti i beni staggiti, dovendosi ribadire che il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta (Sez. 6, Sentenza n. 4026 del 02/12/1999 - dep. 28/02/2000 - Rv. 215649 - 01).

2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 626 cod proc pen.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020

Depositato in cancelleria il 29 marzo 2021

 

Depositato in cancelleria il 29 marzo 2021