Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Modifica al Decreto Dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2020/2021.
(Decreto 22/01/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA
PIUE VII
VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTO, in particolare, l’allegato IV del regolamento (UE) 2020/2220 che definisce la dotazione finanziaria disponibile per il finanziamento, da parte degli Stati membri, del programma di sostegno al settore vitivinicolo e che assegna, all’Italia, la dotazione di 323.883.000 euro;
VISTI i regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, e ss.mm. recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017 che prevede la possibilità per gli Stati membri di presentare, entro il 1 marzo 2018, il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) per il periodo di programmazione 2019-2023, comprensivo, tra l’altro, della programmazione finanziaria;
VISTO il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTO il decreto dipartimentale del 5 marzo 2020 n. 1355 con il quale è stata ripartita la dotazione finanziaria assegnata al Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2020/2021;
CONSIDERATO che l’Allegato IV del regolamento 2020/2220 assegna all’Italia una dotazione finanziaria inferiore del 3,89% rispetto alla precedente dotazione comunitaria;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una riduzione degli importi riportati nel sopra menzionato decreto dipartimentale per adeguarli alla intervenuta modifica della normativa comunitaria
DECRETA:
Articolo 1
1. In applicazione dell’Allegato IV del Regolamento (UE) 2020/2220, la dotazione finanziaria per l’anno 2021 è così rimodulata tra le seguenti misure:
|
MISURA |
Stanziamento |
|
Promozione sui mercati dei Paesi esteri |
98.027.879 |
|
Ristrutturazione e riconversione vigneti |
144.162.893 |
|
Vendemmia verde |
4.805.420 |
|
Investimenti |
57.665.151 |
|
Distillazione sottoprodotti |
19.221.657 |
|
Totale |
323.883.000 |
2. Alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano viene complessivamente assegnato l’importo di euro 275.252.976, per il finanziamento delle misure attivate.
Articolo 2
1. La ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 275.252.976,00 di cui al comma 2, dell’articolo 1, è riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
2. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, le eventuali economie che dovessero realizzarsi sono ripartite tra le Regioni e le Provincie autonome che evidenzino capacità di utilizzo di ulteriori fabbisogni finanziari, nel rispetto delle scadenze comunitarie e sulla base dei criteri prestabiliti.
3. Agea coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l’erogazione dei fondi comunitari previsti all’articolo 1.
Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, li
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)