Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022.
(Decreto 10/03/2021, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA
PIUE VII
VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTO, in particolare, l’allegato IV del citato regolamento (UE) 2020/2220 che, nel definire i limiti di bilancio dei programmi di sostegno di cui all’articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1308/2013 assegna all’Italia una dotazione finanziaria pari a 323.883.000 di euro per il finanziamento del PNS vitivinicolo negli anni 2021 e 2022;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017 che prevede la possibilità per gli Stati membri di presentare, entro il 1 marzo 2018, il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) per il periodo di programmazione 2019-2023, comprensivo, tra l’altro, della programmazione finanziaria;
VISTO il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS), trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo 2018, che contiene, tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTI i criteri di riparto delle risorse approvati all’unanimità dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 23 luglio 2009;
VISTA la nota n. 001/ 23/02/2021/0001098 del 23 febbraio 2021 con la quale la Regione Puglia, in qualità di Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, chiede di procedere con il riparto dei fondi per le misure inserite nel Programma nazionale di sostegno sulla base dei criteri utilizzati nelle campagne precedenti, al fine di procedere ad una corretta ed adeguata programmazione finanziaria;
RAVVISATA, comunque, la necessità di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome, dello stanziamento previsto dall’OCM vino per la campagna 2021/2022 ai fini di garantire la continuità del Programma Nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo
DECRETA:
Articolo 1
1. La dotazione finanziaria per l’anno 2022 è così ripartita tra le seguenti misure:
|
MISURA |
Stanziamento |
|
Promozione sui mercati dei Paesi esteri |
98.027.879 |
|
Ristrutturazione e riconversione vigneti |
144.162.893 |
|
Vendemmia verde |
4.805.420 |
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Investimenti |
57.665.151 |
|
Distillazione sottoprodotti |
19.221.657 |
|
Totale |
323.883.000 |
Articolo 2
1. Alle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano viene complessivamente assegnato l’importo di euro 275.252.979, per il finanziamento delle misure attivate.
2. La ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 275.252.979 di cui al comma 1, è riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
3. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, le eventuali economie che dovessero realizzarsi sono ripartite tra le Regioni e Provincie autonome che evidenzino capacità di utilizzo di ulteriori fabbisogni finanziari, nel rispetto delle scadenze comunitarie e sulla base dei criteri prestabiliti.
Articolo 3
1. Agea coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l’erogazione dei fondi comunitari previsti all’articolo 1.
Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo finanziario ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, li
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Giuseppe Blasi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)