Settore vinicolo - Trasporto del vino risultato adulterato - Reato di ricettazione - Reato presupposto di falsificazione dei documenti di trasporto - Consumazione del reato - Prescrizione del reato.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Giovanna Verga - Relatore: dott. Ignazio Pardo)
sul ricorso proposto da:
ALFARANO GRAZIANO nato a CERIGNOLA il 20/10/1947 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 10 gennaio 2020, la corte di appello sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia datata 16-1-2019 del tribunale di Taranto che aveva condannato Alfarano Graziano alle pene di legge, in quanto ritenuto colpevole di ricettazione di alcuni documenti di trasporto (modelli IT) indicati al capo C) della rubrica.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Alfarano deducendo con distinti motivi: - erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. posto che l'imputato non poteva rispondere del delitto di ricettazione ma, al più, del reato presupposto di falsificazione dei modelli IT come dimostrato sia dalla imputazione di falso elevata a carico dello stesso per altri modelli IT indicati al capo A) che dalla deposizione della teste Zecchino, la quale aveva affermato che era proprio Alfarano ad occuparsi personalmente della compilazione dei modelli; doveva, pertanto, escludersi che potesse distinguersi una precedente condotta di ricezione dei modelli falsi già predisposti da altri con i timbri del comune di San Donaci non veri e, conseguentemente, il ricorrente doveva rispondere per tutti i fatti di concorso in falso;
- inosservanza della legge penale quanto alla qualificazione giuridica dei fatti poiché il fatto doveva essere qualificato come uso di atto falso ai sensi dell'art. 468 cod.pen. e non anche quale ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo di ricorso, in quanto propone doglianze non manifestamente infondate impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ed invero, la sentenza impugnata, risulta fondare la differente qualificazione giuridica delle condotte attribuite all'Alfarano al capo A), ove si contesta il concorso nella falsificazione dei modelli IT in concorso con Chetta e De Pirro risultati utilizzati nel marzo del 2009, e per la quale è stata dichiarata la prescrizione, rispetto a quella indicata al capo C) di ricettazione, e relativa ai modelli IT rinvenuti a seguito della perquisizione presso l'abitazione dell'imputato nel successivo aprile 2009, e risultati dotati di falso timbro del comune di San Donaci, sulla base di elementi non dotati di univoca valenza probatoria e che il ricorso analiticamente contesta.
Invero, accertato che era sempre Alfarano a gestire il trasporto del vino risultato adulterato, il rinvenimento in possesso dello stesso di quei modelli falsificati di cui al capo C) è comunque un indice del coinvolgimento del predetto nella possibile consumazione del delitto presupposto della ricettazione e cioè il falso materiale del privato punibile ex art. 482 cod.pen..
E tale conclusione, proposta nell'atto di appello e reiterata nel presente ricorso per cassazione, trova conferma nel contenuto di una deposizione testimoniale, pure richiamata in ricorso, avendo la teste Zecchino ripetutamente affermato che era proprio Alfarano ad occuparsi della compilazione dei modelli IT per il trasporto del vino. Deposizione rispetto alla quale il ricorso prospetta un possibile travisamento della prova non adeguatamente vagliata dalla corte di appello.
La non manifesta infondatezza del motivo rende ammissibile il ricorso e ha consentito la regolare prosecuzione del rapporto giuridico processuale sicché, in mancanza di evidenti cause di proscioglimento nel merito, il reato deve dichiararsi estinto per essere maturato, nelle more e computati gli eventi sospensivi (pari a mesi 16 nel corso delle fasi di merito e ad ulteriori giorni 64 per sospensione COVID durante la presente fase di legittimità), il termine massimo di prescrizione in data 25 ottobre 2020 restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
Consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza poiché il reato è estinto per prescrizione.
Sentenza a motivazione semplificata.
Roma, 13 gennaio 2021
Depositato in cancelleria il 17 marzo 2021