Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 04-03-2021
Tipo gazzetta: Nessuna

Agevolazioni nel settore vinicolo - Richiesta di pagamento in via di regresso in conseguenza dell'avvenuta escussione da parte di AGEA della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della restituzione del contributo relativo al contratto avente ad oggetto azioni relative alla promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi, per la campagna vitivinicola 2012/2013 - Contestazione sull'assenza di potere rappresentativo in capo al soggetto che ha materialmente vergato sia il contratto finalizzato all'ottenimento del contributo, sia il contratto di fideiussione.


SENTENZA

(Giudice: dott. Andrea Postiglione)


nella causa civile di I grado iscritta al n. 37295 R.G.A.C. dell'anno 2016 vertente

TRA

INTERTRADE AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.S. (...) con sede in S., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in VIA G.B. DE ROSSI 32 presso AVV. ANNA SISTOPAOLI rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO MARIO per procura a margine dell'atto di citazione;

- attrice opponente -

E

H.A. SPA (...), con sede in R., elettivamente domiciliata in VIA MONTE ZEBIO, 28 Roma presso l'avv. ALESSI GAETANO, il quale unitamente all'avv. LIVIO ALESSI la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

- convenuta opposta -

AGEA (...) rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ROMA, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione in giudizio elettivamente domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI N. 12 ROMA

- terzo chiamato -

I.O. nato (...), rappresentato e difeso giusta mandato allegato dall'avv. Ida Coraggio, C.F. (...), unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58;

- terzo chiamato - 



FATTO E DIRITTO
 

La società H. s.p.a. agiva in via monitoria nei confronti della INTERTRADE (azienda speciale istituita dalla C.C.S.) per il pagamento in via di regresso della somma di euro 140.897,08 euro in conseguenza dell'avvenuta escussione, da parte di AGEA, della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della restituzione del contributo di euro 135.782,96 relativo al contratto 28658 del 10.10.2012 (all. 3) con il quale INTERTRADE si impegnava a "eseguire le azioni aventi per oggetto: ... promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi, per la campagna vitivinicola 2012/2013, di cui al R.D. n. 88 del 9 maggio 2012 nei paesi Argentina - Quatar Russia e Paesi aderenti ex Urss".

Al fine di ottenere l'anticipazione integrale del contributo comunitario e regionale, come previsto al punto 4, articolo 5 del contratto tipo tra l'Agea e l'Azienda Intertrade, questa richiedeva ed otteneva fideiussione H. n. (...) di euro162.939,55 pari al 120% del contributo medesimo, rilasciata I in data 20.12.2012.

L'Agea quindi, dopo aver constatato che la Intertrade non aveva presentato alcuna rendicontazione finale della spesa, in data 23/04/2014, con nota DPMU 2014.1626 intimava dapprima la rendicontazione e successivamente la restituzione del contributo e quindi, nell'inottemperanza del beneficiario, escuteva la polizza verso H., la quale onorava l'impegno.

Il giudice del Tribunale di Roma, ritenute fondate le ragioni di regresso, emetteva quindi a favore di H. nel RG 13250-2016 decreto ingiuntivo telematico n. 6638/2016 del 17 marzo 2016.

INTERTRADE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo l'inefficacia della polizza fideiussoria del 20.12.2012 perché sottoscritta dall'ex direttore della Intertrade O.I. in difetto di potere rappresentativo ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello statuto Intertrade approvato con deliberazione n.22 del 20 maggio 2011 della C.C.S., il quale dispone che: "Il Presidente ha la firma e la rappresentanza anche in giudizio"; analogo difetto di potere rappresentativo veniva sollevato in ordine al contratto finalizzato all'ottenimento del contributo da parte di AGEA.

Si costituiva H., resistendo all'eccezione dell'opponente e chiamando in causa, cautelativamente, il dott. I.O. ed anche AGEA ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Il Giudice con ordinanza resa all'udienza del 21 giugno 2017, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava i termini di legge, al cui spirare la causa, di natura eminentemente documentale, veniva rinviata per p.c.

L'opposizione è infondata.

Punto nodale, ed unico, della difesa dell'opponente è quello relativo all'assenza di potere rappresentativo in capo al soggetto che ha materialmente vergato sia il contratto finalizzato all'ottenimento del contributo, sia il contratto di fideiussione, contratto strettamente necessario al precedente, atteso che l'erogazione del contributo era chiaramente subordinata alla dotazione di una valida garanzia fideiussoria nella misura del 120% della somma erogata.

Seguendo il principio della ragione più liquida, la quale consente al giudice di rigettare una domanda sulla base di una questione assorbente e di più rapido scrutinio, osserva il giudice come, indipendentemente dalla disamina della sussistenza o meno in capo ad O.I. di validi poteri rappresentativi per la società oggi opponente, gli atti da esso compiuti sono stati inequivocabilmente oggetto di ratifica da parte della società INTERTRADE ai sensi dell'articolo 1399 c.c.

Il contratto finalizzato all'erogazione del finanziamento, in quanto la società oggi opponente ha pacificamente utilizzato le somme messe a disposizione dalla AGEA, senza che risultino atti o documenti attestanti una diverse contraria volontà degli organi sociali; il contratto di fideiussione in quanto, allorquando la AGEA con lettera del 5 giugno 2014 ha richiesto la restituzione dell'importo complessivo di euro 135.782,96 con lettera inviata per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione H., nessun rilievo è stato sollevato da parte della società beneficiaria sull'esistenza di un valido vincolo di garanzia.

Ricorrono quindi certamente i presupposti per la convalida tacita dell'atto compiuto dalla falsus procurator, avendo parte opponente consentito che si maturassero a suo favore gli effetti dei contratti di cui contesta la sottoscrizione: la società oggi opponente ha consentito dapprima che AGEA erogasse le somme, trattenendole, e poi che la propria creditrice si rivalesse sulla compagnia di assicurazioni H. s.p.a. senza nulla protestare né in ordine alla sussistenza di un valido rapporto di finanziamento né invero sulla sussistenza di una valida garanzia da parte della società oggi opposta.

Come è noto la ratifica è quel negozio con il quale si conferisce efficacia al contratto concluso dal falsus procurator, con effetto retroattivo.

Per la forma della ratifica, l'art. 1399 c.c. si limita a prevedere l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto concluso dal rappresentante in difetto o in eccesso di poteri.

Nel caso di specie, non trattandosi di contratto che prevedeva la forma scritta ad substantiam, la ratifica poteva avvenire quindi anche con un comportamento tacito e mediante il semplice godimento degli effetti favorevoli dei contratti senza avanzare alcuna protesta sulla loro validità ed efficacia.

È evidente quindi che la società oggi opponente si è avvalsa della garanzia fideiussoria consentendo che la società H. s.p.a. venisse escussa dalla agenzia AGEA in ragione della restituzione di una somma di cui aveva pacificamente giovato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguiranno la soccombenza. Dovranno essere poste a carico di parte opponente anche le spese dei terzi chiamati la cui chiamata in causa è direttamente dipesa dalle, infondate, difese di parte opponente.
 

P.Q.M.
 

Il tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella controversa di cui in epigrafe

- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6638/2016;

- Condanna INTERTRADE AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.S. a rifondere a H.A. SPA a AGEA ed a I.O. le spese di lite per complessivi euro 14.500,00 ciascuno di cui euro 3.000,00 per lo studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2021

Depositata in cancelleria il 4 marzo 2021